Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/07/2022, n. 21514
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L'azione dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada ai sensi dell'art. 292, comma 1, d.lgs. n. 209 del 2005 (codice delle assicurazioni private) ha natura speciale ed autonoma "ex lege", sicché per il suo esercizio si applica l'ordinario termine di prescrizione decennale, che comincia a decorrere dalla data del pagamento effettuato al danneggiato.
L'accertamento della responsabilità del sinistro non costituisce oggetto dell'azione speciale prevista dall'art. 292, comma 1, d.lgs. n. 209 del 2005 (codice delle assicurazioni private), bensì un suo presupposto, che può essere contestato "ex adverso", sicché l'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, che agisce per il recupero dell'indennizzo pagato, non è tenuta ad avanzare una specifica domanda di accertamento in tal senso; la competenza sull'azione di recupero non spetta, pertanto, "ratione materiae" al giudice di pace, ex art. 7, comma 2, c.p.c., e va determinata, quanto al foro territorialmente competente, con riferimento al criterio dell'art. 1182, comma 3, c.c. e non già del luogo di verificazione del sinistro o di residenza o domicilio del responsabile.
In caso di danno cagionato da veicolo non identificato o sprovvisto di copertura assicurativa, l'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada può agire, con la speciale azione prevista dall'art. 292, comma 1, del d.lgs. n. 209 del 2005 (codice delle assicurazioni private), nei confronti del responsabile civile - o dei responsabili, proprietario e conducente, in caso di sinistro causato da quest'ultimo - per il recupero dell'intero importo corrisposto al danneggiato e, quindi, non solo per la quota gravante sul soggetto inadempiente all'obbligo assicurativo, non trovando applicazione l'art. 1299 c.c., né l'art. 2055 c.c., con l'ulteriore conseguenza che ciascuno dei corresponsabili è tenuto per l'intero anche nell'eventualità che uno degli altri sia insolvente.
L'azione "di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese", prevista dall'art. 292, comma 1, d.lgs. n. 209 del 2005 (codice delle assicurazioni private) ed esercitata dall'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, ha natura autonoma e speciale - non essendo assimilabile né allo schema del regresso tra coobbligati solidali, né a quello della surrogazione nel diritto del danneggiato - in ragione della peculiarità della solidarietà passiva, atipica e ad interesse unisoggettivo, esistente, nel sistema dell'assicurazione obbligatoria, tra impresa assicuratrice e responsabile civile.
Sul provvedimento
Testo completo
21514-22 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RESPONSABILITA' PASQUALE D'ASCOLA Primo Presidente f.f. - CIRCOLAZIONE STRADALE GIACOMO TRAVAGLINO - Presidente di Sezione - Ud. 25/01/2022 - ALBERTO GIUSTI Consigliere - PU R.G.N. 28292/2018 - Rel. Consigliere - ANTONIETTA SCRIMA con 2/5/4 Rep.FRANCESCO TERRUSI - Consigliere - ROBERTA CRUCITTI - Consigliere - CATERINA MTA - Consigliere - LOREDANA NAZZICONE - Consigliere - ROBERTO GIOVANNI CONTI -Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 28292-2018 proposto da: M M, FERRANDI SIMONETTA, elettivamente domiciliati in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI GRIFONI;
SV CIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato A - ricorrenti – 25 2 2
contro
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., soggetta all'attività di direzione e di coordinamento di UNIPOL GRUPPO S.P.A., Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol (già FONDIARIA-SAI S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE FORNACI 38, presso lo studio dell'avvocato F A, rappresentata e difesa dall'avvocato A G;
- resistente con procura - avverso la sentenza n. 1878/2017 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata in data 8/08/2017. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/01/2022 dal Consigliere ANTONIETTA SCRIMA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale ALBERTO CARDINO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati Alessandro Grifoni ed Andrea Graziosi.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso per decreto ingiuntivo, depositato presso il Tribunale di Firenze, Fondiaria Sai-S.p.a. (ora UnipolSai Assicurazioni S.p.a.), quale impresa designata dal Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, dedusse che, in conseguenza del sinistro verificatosi il 30 gennaio 2004 a Siena, tra l'autovettura Peugeot condotta da Thomas Frederich Konigshofer e l'autovettura Land Rover, di proprietà di S F, condotta da Mauro M e priva di assicurazione, aveva corrisposto l'importo di euro 5.293,00 in virtù di una transazione;
aggiunse che il sinistro era da addebitare al conducente dell'autovettura Land Rover, in base alle dichiarazioni rese da due persone informate sui fatti e riportate nel verbale dei vigili urbani intervenuti sul posto, e che agiva per il recupero di tali Ric. 2018 n. 28292 sez. SU ud. 25-01-2022 -2- somme nei confronti della proprietaria e del conducente dell'auto non assicurata, ai sensi dell'art. 292 del Codice delle assicurazioni. Avverso il decreto ingiuntivo richiesto, emesso dal Giudice e depositato il 16 febbraio 2009, proposero opposizione il M e la Ferrandi, con atto di citazione notificato il 17 aprile 2009, contestando la competenza territoriale, per materia e per valore del giudice adito nonché i presupposti per il ricorso alla procedura monitoria, oltre che la fondatezza della pretesa. Si costituì l'opposta insistendo nella domanda. Con sentenza n. 98/2011, pubblicata il 17 gennaio 2011, il Tribunale di Firenze rigettò l'opposizione. Avverso tale decisione il M e la Ferrandi proposero gravame, denunciando l'erronea applicazione della legge, l'errata valutazione dei fatti di causa, oltre che la carenza di notivazione. Si costituì la società appellata resistendo all'impugnazione. La Corte di appello di Firenze, con sentenza pubblicata in data 8 agosto 2017, rigettò il gravame rilevando che l'azione promossa dell'impresa designata dal FGVS trovava fondamento nella legge, quale azione di regresso in presenza di determinati presupposti fattuali fra cui la mancanza di copertura assicurativa e l'avvenuto pagamento del danno nei confronti del danneggiato da parte dell'impresa predetta. Precisò la Corte territoriale che trattavasi di obbligazione risarcitoria autonoma e distinta rispetto a quella sorta dal sinistro fra danneggiante e danneggiato, che si trasformava in obbligazione di valuta a seguito del pagamento di una somma determinata e specifica, accertata giudizialmente o accettata dal danneggiato in via transattiva. Inoltre, quella medesima Corte ritenne ist sussistente la competenza del Tribunale di Firenze, giudice del luogo del domicilio del creditore che agiva in regresso e quindi luogo di adempimento dell'obbligazione ex art. 1182, terzo comma, c.C.;
ritenne, altresì, infondata la censura proposta in ordine alla Ric. 2018 n. 28292 sez. SU - ud. 25-01-2022 -3- competenza per materia, trattandosi di debito di valuta sorto a seguito della transazione, sicché non era configurabile la competenza ex art. 7 c.p.c. del Giudice di pace, in quanto il sinistro stradale costituiva non l'oggetto dell'azione ma il fatto dal quale sorgeva il diritto di credito dell'impresa designata, ai sensi dell'art. 292 d.lgs. 209/05. Sulla base della documentazione prodotta dalla compagnia, la Corte di appello affermò la responsabilità di M nella causazione del sinistro, aggiungendo che la transazione e la relativa quietanza non erano state specificamente contestate né erano state offerte prove contrarie. Avverso tale sentenza Mauro M e S F hanno proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi. La parte intimata non si è costituita in questa sede. La causa è stata rimessa, con ordinanza interlocutoria n. 18802/2021 del 2 luglio 2021, al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, avendo la Terza Sezione riscontrato un contrasto nella giurisprudenza di legittimità in ordine alla questione relativa alla natura giuridica dell'azione di cui all'art. 292 del Codice delle Assicurazioni, quale azione esercitata nei confronti del danneggiante dall'impresa designata che ha pagato il danneggiato nell'ipotesi b) dell'art, 283 del predetto codice, ovvero perché il veicolo danneggiante era privo di copertura assicurativa, evidenziando che la soluzione di tale questione avrà rilevanti ricadute in relazione al termine di prescrizione e alla sua decorrenza, oltre che sulla necessità meno del previo accertamento della responsabilità dell'autore St dell'illecito e sull'applicabilità dell'art. 2055 c.c.. Il Primo Presidente ha disposto l'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite. Il P.G. ha depositato requisitoria scritta. Ric. 2018 n. 28292 sez. SU - ud. 25-01-2022 -4- In prossimità dell'udienza pubblica i ricorrenti hanno depositato memoria, mentre UnipolSai S.p.a. ha depositato procura speciale al fine di partecipare a tale udienza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo Mauro M e S F denunciano la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 292 del d.lgs. n. 209 del 2005. Ad avviso dei ricorrenti la Corte di merito avrebbe errato nel qualificare l'azione concessa all'impresa designata come azione di regresso nascente dalla legge, anziché quale surrogazione nei diritti del danneggiato, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità che, nonostante il tenore letterale della legge, che si esprime in termini di regresso, definisce l'azione come ipotesi di surrogazione legale nel medesimo diritto vantato dal danneggiato.
2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 292 del d.lgs. 209 del 2005 oltre che degli artt. 99 c.p.c. e 2054 e 2055 c.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Secondo i ricorrenti, la Corte territoriale, escludendo l'ipotesi di surrogazione nella cessione del danneggiato, non ha ritenuto necessario alcun accertamento sulla dinamica del sinistro, ma in tal modo quella Corte avrebbe mancato di dare corretta applicazione al principio della domanda e/o, comunque, ai principi regolatori della solidarietà da fatto illecito. A parere di Mauro M e di Simonetta Ferrandi, infatti, la richiesta di condanna in solido potrebbe trovare spiegazione soltanto qualificando la pretesa come azione di surrogazione nei diritti del danneggiato, unico soggetto legittimato ad invocare la solidarietà. Infatti, l'obbligazione solidale, tra proprietario e conducente, sorge, ai sensi degli artt. 2054 e 2055 c.c., dal fatto illecito e non dalla legge. Pertanto, poiché la compagnia ha chiesto la condanna in solido, evidentemente non si è limitata ad agire sulla Ric. 2018 n. 28292 sez. SU ud. 25-01-2022 -5- base dell'azione di rivalsa prevista dalla legge, ma è subentrata nella medesima posizione del danneggiato. Sulla scorta di tali premesse sarebbe stato necessario accertare compiutamente la verificazione del sinistro, delle relative modalità e delle connesse responsabilità.
3. Con il terzo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 292 d.lgs. n. 209/2005, oltre che degli artt. 1299 e 2055 c.c.. Secondo i ricorrenti, la Corte di merito avrebbe errato nel considerare, da un lato, quello di cui all'art. 292 citato come un diritto di regresso nascente dalla legge e, dall'altro, pur in base a tale errato presupposto, nel ritenere sussistente l'imputabilità, in solido, dell'obbligazione alla proprietaria e al conducente del veicolo non assicurato. In particolare, ad avviso dei ricorrenti, accogliendo l'interpretazione suggerita dal giudice di appello, si prospetterebbero due soluzioni: secondo una prima impostazione, l'impresa designata sarebbe debitrice in solido, unitamente agli altri responsabili del sinistro, con la conseguenza che, trovando applicazione l'art. 1299 c.c., avrebbe diritto a ripetere le somme in proporzione alle rispettive responsabilità, previo accertamento della dinamica del sinistro;
secondo una diversa ricostruzione, si tratterebbe di un credito sganciato dal fatto illecito, perché derivante non dalla responsabilità del sinistro ma dalla circostanza di avere omesso di adempiere all'obbligo di assicurazione contro la responsabilità civile. In base alla lettura da ultimo indicata, l'unica responsabile sarebbe la proprietaria del veicolo e non anche il conducente, senza che possa spiegare alcun effetto l'eventuale responsabilità, di natura solo amministrativa, del conducente che si