Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/07/2019, n. 31954

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/07/2019, n. 31954
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31954
Data del deposito : 18 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) D D, n. nella Repubblica Dominicana 16.3.1984 2) A W, n. nella Repubblica Dominicana 21.8.1979 avverso l'ordinanza n. 23/19 del Tribunale di Varese del 23/04/2019 esaminati gli atti e letti i ricorsi ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita la relazione del consigliere, O V;
sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, dr. L O, che ha concluso per il rigetto

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Varese ha in parte rigettato e in parte dichiarato inammissibile l'istanza di riesame avanzata da D D e A W avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal PM presso il Tribunale di Milano in data 12/03/2019, eseguito dai Carabinieri di Luino presso l'abitazione degli istanti il 05/04/2019 ed avente ad oggetto, tra l'altro, telefoni cellulari e denaro contante. Il Tribunale ha dato preliminarmente atto che la perquisizione era stata ese- guita in forza di provvedimento emesso dal PM presso il Tribunale di Milano in esecuzione di rogatoria avanzata dall'autorità giudiziaria elvetica, procedente per il reato di rapina a carico di due cittadini italiani e che le indagini su costoro aveva evidenziato collegamenti con i cittadini dominicani, presso l'abitazione dei quali potevano trovarsi oggetti e denaro pertinenti alla rapina;
all'esito della per- quisizione, tuttavia, era stato rinvenuto anche un consistente quantitativo di co- caina, ond'è che i due erano stati tratti in arresto in flagranza di reato e il seque- stro esteso alle cose pertinenti alla condotta di traffico di stupefacenti di compe- tenza del'autorità giudiziaria italiana (PM e Tribunale di Varese). Sulla scorta di tali premesse, il Tribunale ha osservato che il decreto di perqui- sizione e sequestro del PM di Milano espressamente contemplava tra le cose per- tinenti al reato commesso in Svizzera il coltello utilizzato nella rapina, gli indu- menti indossati da uno dei rapinatori, il telefono cellulare di A W nonché denaro contante, respingendo di conseguenza le istanze di restituzione. Quanto agli oggetti ed al denaro pertinenti al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 ha, invece, rilevato la mancanza del decreto di convalida del rela- tivo sequestro da parte del competente PM presso il Tribunale di Varese, invitan- do gli istanti a richiederne la restituzione allo stesso organo requirente e dichia- rando inammissibile in parte qua la richiesta di riesame.

2. Avverso il provvedimento hanno proposto ricorso congiunto per cassazione il Diaz e la Acero i quali deducono plurimi motivi di censura. Violazione di legge relativa all'omessa trasmissione integrale degli atti al Tribu- nale da parte del PM di Varese ed illegittimità della decisione adottata su atto diverso da quello impugnato. I ricorrenti evidenziano che nel corso della perquisizione veniva sottoposta a sequestro la chiave di un'autovettura, da intendersi quale unico oggetto perti- nente alle indagini richieste per rogatoria dall'autorità giudiziaria elvetica e come tale indicato in separato atto di sequestro (all. 5 al ricorso congiunto);
nel corso della perquisizione, inoltre, la P.G. procedeva di iniziativa al sequestro di cocaina, di bilancini elettronici, di denaro contante (Euro e Franchi Svizzeri), di schede telefoniche, di telefoni ed altro, in quanto cose pertinenti al reato di detenzione di sostanze stupefacenti.I ricorrenti deducono di avere impugnato solo ed esclusivamente tale decreto di sequestro e che del tutto inopinatamente al Tribunale non è stato trasmesso il relativo decreto di convalida emesso dal PM di Varese (all. 7 al ricorso), tant'è che il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'istanza di riesame riguardante pro- prio tali beni. Deducono i ricorrenti che il Tribunale di Varese ha erroneamente focalizzato la propria attenzione sul decreto di perquisizione e sequestro emesso dal PM di Mi- lano, che tuttavia aveva ad oggetto un unico oggetto (la chiave di autovettura) e non anche gli altri sottoposti a sequestro. Allegano anche che ove avessero inteso impugnare il decreto di sequestro del PM di Milano dinanzi all'autorità giudiziaria di Varese, sarebbero incorsi in una lampante inammissibilità per violazione del criterio di competenza territoriale e dunque anche sotto tale profilo emerge l'illegittimità della decisione impugnata. Ribadiscono di non avere affatto frainteso la procedura in tema di sequestri, avendo proposto istanza di riesame ex artt. 324 e 335, comma 3 cod. proc. pen. del decreto di convalida di perquisizione e sequestro emesso dal PM di Varese, unico atto loro notificato ed allegato in copia al ricorso, non potendo evidente- mente essere ritenuti responsabili della mancata ed illegittima trasmissione dello stesso al Tribunale investito dell'istanza di riesame.
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