Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/11/2012, n. 20777

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Anche nel rito del lavoro, la mancata notifica dell'ordinanza ammissiva del giuramento decisorio nei termini fissati dal provvedimento comporta l'impossibilità di considerare soccombenti le parti alle quali il giuramento è stato deferito e non presentatesi a prestarlo, secondo il disposto dell'art. 239 cod. proc. civ., ma non determina la decadenza del deferente dalla facoltà di farlo assumere, dovendo considerarsi solo ordinatori i termini di cui all'art. 237 cod. proc. civ., in difetto di un'espressa disposizione che li dichiari perentori.

La disposizione di cui all'art. 208 cod. proc. civ., concernente la decadenza dall'assunzione della prova, trova applicazione nei confronti del giuramento decisorio, il quale essendo deferito su fatti e tendendo al loro accertamento, costituisce un mezzo di prova vero e proprio. Ne consegue che anche nelle controversie soggette al rito del lavoro il giudice, dichiarata la decadenza della prova, è tenuto a fissare un'udienza successiva, per dar modo alla parte non comparsa di instare, se del caso, per la rimessione in termini e per consentire la eventuale difesa della stessa parte, dovendosi ritenere che, ove il giudice d'appello ometta tale adempimento, decidendo la causa subito dopo la declaratoria di decadenza, la sentenza sia viziata da "error in procedendo".

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/11/2012, n. 20777
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20777
Data del deposito : 23 novembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. M C F - Presidente -
Dott. B G - Consigliere -
Dott. M A - Consigliere -
Dott. T L - rel. Consigliere -
Dott. M R - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 23056/2007 proposto da:
AVVOCATO FORNARO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA TRINITÀ DEI

MONTI

16, che si rappresenta e difende da se stesso;



- ricorrente -


contro
BISCI MARGHERITA;

- intimata -
avverso la sentenza n. 8161/2006 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/07/2007 r.g.n. 2431/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/10/2012 dal Consigliere Dott. L T;

udito l'Avvocato FORNARO GIUSEPPE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S G, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- La sentenza attualmente impugnata respinge l'appello di F G avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 8710 del 18 maggio 2000, che in accoglimento del ricorso proposto da B M, ha condannato il Fornaro al pagamento di L.

1.9992.590 per differenze retributive e di L. 18.449.000 per risarcimento del danno oltre interessi legali, respingendo la domanda proposta in via riconvenzionale con la quale veniva chiesto il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata tempestiva comunicazione del sinistro e ad un furto subito, per il quale veniva attribuita alla B la responsabilità del mancato funzionamento dell'allarme. La Corte d'appello di Roma, per quel che qui interessa, precisa che:
a) è priva di pregio la censura relativa all'incompetenza per materia del giudice del lavoro, in quanto le domande azionate nel ricorso introduttivo hanno riguardo al rapporto di lavoro pacificamente intercorso fra le parti (differenze retributive) e comunque traggono occasione da esso (risarcimento del danno per infortunio occorso sul luogo di lavoro, richiesto ai sensi dell'art.2087 c.c.), pertanto appartengono pacificamente alla competenza del
giudice del lavoro;

b) l'assunto del Fornaro secondo cui l'incidente si sarebbe verificato al di fuori dell'attività lavorativa non incide sulla competenza, ma può, ove accertato, essere ragione sufficiente per il rigetto nel merito della relativa domanda;

c) è da respingere anche la censura sulla mancata ammissione del "teste di riferimento" sia perché in base all'art. 257 c.p.c., rientra nella discrezionalità del giudice ammettere o meno i testi di riferimento sia perché, nella specie, risulta che correttamente il Tribunale ha considerato tardiva la relativa richiesta e non ricorrevano gli estremi - indispensabilità della prova e perdurante stato di incertezza dei fatti controversi - per ammettere tardivamente il teste in argomento (non sconosciuto al Fornaro);

d) il CTU nominato in grado di appello ha complessivamente riesaminato tutti gli elementi utili acquisiti al processo o comunque acquisibili, onde pervenire ad "una compiuta valutazione ai fini della effettiva genesi del sinistro e della individuazione del nesso eziologico", tenendo conto anche della rilevanza della documentazione radiografica di cui si lamenta l'acquisizione per verificare la compatibilità delle lesioni con il verificarsi dell'infortunio riportato dalla B nel domicilio del Fornaro;

e) il CTU ha concluso - in modo corretto e sulla base di una indagine accurata e completa nel senso della compatibilità del tipo di lesione riportata sia con le caratteristiche dell'infortunio denunciato in sede giudiziale sia con una eventuale caduta dalle scale;

f) tali conclusioni sono condivisibili, sicché si deve verificare se, sulla base delle testimonianza acquisite, l'infortunio denunciato sia risultato provato;

g) tale verifica non può non portare ad un risultato positivo, soprattutto per quel che riguarda il teste Longhi presente sul luogo dell'incidente;

h) ciò sarebbe sufficiente a respingere l'appello, ma va anche soggiunto che l'appellante dopo avere articolato un dettagliato giuramento decisorio, ammesso dal Collegio, non si è presentato all'udienza fissata per la sua assunzione così manifestando un chiaro disinteresse per la prova richiesta, dalla quale è decaduto.

2 - Il ricorso di G F domanda la cassazione della sentenza per sei motivi;
M B non svolge attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I - Sintesi dei motivi di ricorso.
1.- Con il primo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 208 e 238 c.p.c..
Il ricorrente sostiene che l'ordinanza ammissiva del richiesto giuramento decisorio non gli sarebbe stata ne' notificata ne' comunicata dalla Cancelleria Corte d'appello, come sarebbe confermato da una verifica effettuata presso la Cancelleria stessa, dalla quale sarebbe risultato che l'avviso di ammissione del mezzo istruttorio e della fissazione della relativa udienza non sarebbe mai stato inoltrato e trasmesso al destinatario.
Ciononostante la Corte ha pronunciato la decadenza dal mezzo istruttorio per ingiustificata comparizione della parte deferente all'udienza medesima.

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