Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/05/2023, n. 14087
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el Dl. n. 137 del 2020, come conv., la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: T M, rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa a margine del ricorso, dall’Avv.to C C del Foro di Verona, che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv.to M A S, al corso Vittorio Emanuele II n. 349 in Roma;-ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;-controricorrente - avverso la sentenza n. 46, pronunciata dalla Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano il 24.4.2017, e pubblicata il 12.5.2017;Oggetto: Accertamento tributario -Regime della prova presuntiva nel giudizio tributario - Motivazione per relationem -Ammissibilità. ascoltata la relazione svolta, in camera di consiglio, dal Consigliere P D M;la Corte osserva: Fatti di causa 1. Sul fondamento di verifiche svolte dalla Guardia di Finanza, e conclusesi con la consegna al contribuente di Processo Verbale di Costatazione il 7.6.2012, l’Agenzia delle Entrate notificava a T M, titolare di una ditta individuale esercente l’affitto di aziende, l’avviso di accertamento n. TBA01T300190/2014, avente ad oggetto maggiori Irpef (Euro 17.244,00), Iva (Euro 9.480,00), ed Irap (Euro 2.040,00), oltre accessori, con riferimento all’anno 2009 (ric., p. 2 s.), affermando la ricorrenza di “violazioni in ambito dichiarativo e di adempimenti contabili, di cui al D.Lgs. 471/1997” (sent. Comm. II grado, p. 2), anche in relazione a contributi previdenziali. In particolare al Tirelli era contestato che, a fronte della cifra di 24.000,00 Euro annui, pattuiti nel contratto registrato di affitto di azienda stipulato con Stankovic Zlatan dal padre, cui l’odierno ricorrente era succeduto quale locatore, utilizzandosi i beni per lo svolgimento dell’attività della “Pizzeria Garden” in Merano, il cittadino serbo gli aveva corrisposto somme molto superiori, ed il Tirelli non aveva dichiarato queste eccedenze, con la conseguenza di aver evaso l’imposizione che su di lui gravava in relazione ai diversi tributi. 2. Il contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria di primo grado di Bolzano contestando, in particolare, che la pretesa prova principale dell’evasione addotta dall’Amministrazione finanziaria, la trascrizione di una comunicazione telefonica effettuata dall’affittuario Z S, non poteva affatto qualificarsi come un’intercettazione, perciò non poteva utilizzarsi ai fini del decidere, e comunque il dialogo raccolto aveva significato non univoco. La Commissione di primo grado, ritenuto effettivamente che l’Ente impositore non fosse riuscito a raccogliere indizi di evasione fiscale: gravi, precisi e concordanti, annullava l’avviso di accertamento, deliberando inoltre che, in relazione a quanto richiesto a titolo di contributi previdenziali, doveva riscontrarsi il difetto di giurisdizione del giudice tributario. 3. L’Agenzia delle Entrate spiegava appello, avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano la quale, invece, riteneva che la pluralità di elementi indiziari raccolti dall’Ente impositore, valutati nel loro complesso, risultasse idonea ad assicurare la prova presuntiva dell’evasione fiscale commessa dal Tirelli, e conseguente alla dichiarazione di aver percepito un reddito molto inferiore a quello effettivamente realizzato. Pertanto riformava la decisione di primo grado e riaffermava la piena validità ed efficacia dell’avviso di accertamento impugnato in relazione alle violazioni appartenenti alla giurisdizione del giudice tributario. 4. Avverso la decisione assunta dal giudice dell’appello ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi ad otto strumenti di impugnazione, resiste mediante controricorso l’Agenzia delle Entrate. M T ha quindi anche depositato memoria. 4.1. Ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte il Pubblico Ministero, nella persona del s.Procuratore Generale A P, ed ha domandatoil rigetto del ricorso. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il contribuente contesta la nullità della sentenza pronunciata dalla Commissione Tributaria di secondo grado, in conseguenza della violazione dell’art. 62 del D.Lgs. n. 546 del 1992, e dell’art. 115 cod. proc. civ., per avere il giudice dell’appello deciso fondando la pronuncia sulla propria scienza privata, avendo deciso richiamandosi ad altra decisione dello stesso organo giudicante, n. 102 del 2016, mai allegata al fascicolo processuale. 2. Mediante il secondo mezzo d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente censura la nullità della sentenza in conseguenza della violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 101, secondo comma, cod. proc. civ., per avere il giudice della Commissione di secondo grado deciso sul fondamento di un documento, la sentenza n. 102/2016 pronunciata tra le stesse parti, senza sollecitare il loro confronto sul punto, adottando una decisione c.d. della terza via. 3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il contribuente critica la nullità della decisioneimpugnata, perché adottata dal giudice dell’appello in violazione dell’art. 101 della Costituzione, degli artt. 295 e 337 cod. proc. civ., e dell’art. 49 del D.Lgs. n. 546 del 1992, per avere il giudice dell’appello pronunciato in violazione sia delle condizioni di rilevanza del giudicato esterno, perché la richiamata decisione n. 102 del 2016 non era divenuta definitiva, sia del principio di autonomia dei periodi d’imposta.
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