Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/06/2023, n. 25823
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: V G G nato a CASSINO il 31/05/1988 avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere M C;
lette le conclusioni del P.G.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 30.6.2022 la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Cassino in data 1.3.2021, all'esito di giudizio ordinario, aveva ritenuto V G G responsabile del reato di cui all'art. 116, commi 15, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e lo aveva condannato alla pena di mesi due di arresto.
2. Avverso detta pronuncia l'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Con il primo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 33 cod.proc.pen. e 25 e 111 Cost. per avere la Corte territoriale rigettato il motivo di appello con cui si eccepiva che in primo grado la causa era stata decisa da un giudice onorario diverso dal giudice togato dinanzi al quale era stato invitato a comparire. Con il secondo motivo ex art. 606 comma 1, lett. b) ed e) in relazione agli artt.24 e 111 Cost. e del d.lgs. 8/16 violazione del principio che l'onere della prova incombe sul Pubblico ministero e della presunzione di innocenza nonché del principio che la responsabilità dell'imputato va affermata oltre ogni ragionevole dubbio. In particolare censura la statuizione della sentenza impugnata laddove ha affermato che ai fini della
udita la relazione svolta dal Consigliere M C;
lette le conclusioni del P.G.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 30.6.2022 la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Cassino in data 1.3.2021, all'esito di giudizio ordinario, aveva ritenuto V G G responsabile del reato di cui all'art. 116, commi 15, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e lo aveva condannato alla pena di mesi due di arresto.
2. Avverso detta pronuncia l'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Con il primo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 33 cod.proc.pen. e 25 e 111 Cost. per avere la Corte territoriale rigettato il motivo di appello con cui si eccepiva che in primo grado la causa era stata decisa da un giudice onorario diverso dal giudice togato dinanzi al quale era stato invitato a comparire. Con il secondo motivo ex art. 606 comma 1, lett. b) ed e) in relazione agli artt.24 e 111 Cost. e del d.lgs. 8/16 violazione del principio che l'onere della prova incombe sul Pubblico ministero e della presunzione di innocenza nonché del principio che la responsabilità dell'imputato va affermata oltre ogni ragionevole dubbio. In particolare censura la statuizione della sentenza impugnata laddove ha affermato che ai fini della
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi