Cass. pen., sez. III, sentenza 06/03/2020, n. 09077

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 06/03/2020, n. 09077
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 09077
Data del deposito : 6 marzo 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Giovenzana International BV, in persona del legale rappresentante avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale del riesame di Lecco, in data 17/09/2019;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere E G;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale P M, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa all'esito dell'udienza del 16 settembre 2019, il Tribunale di Lecco, in funzione di giudice del riesame, ha respinto l'istanza, ex art. 324 cod.proc.pen., avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero, in data 2 agosto 2019, avente ad oggetto due hard disk contenenti copie di back up di dati digitali di indirizzi di posta elettronica aventi dominio "@ggtsrl.com " e "@giovenzana.com", oltre a copia del data base del sistema gestionale SAP, nell'ambito di indagini, svolte nel proc. pen. 3265/2019 r.g. p.m., per il delitto di cui all'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, già acquisiti nel corso della verifica fiscale della Guardia di Finanza nei confronti di Giovenzana Trasformazioni srl.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, in data 29 ottobre 2019, Giovenzana International BV, in persona del legale rappresentante, terza interessata, tramite difensore e procuratore speciale, deducendo i seguenti motivi di ricorso. - Violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. c) cod.proc.pen. in relazione alla nullità dell'ordinanza impugnata, sostitutiva di quella già emessa ed impugnata in data 4 ottobre 2019. Allega il ricorrente di avere ricevuto, tramite pec in data 19/09/2019, bi: c6.;
avviso di deposito contente il dispositivo del provvedimento, a seguito di richiesta in tribunale, in data 30/08/2019, veniva dato atto dell'indisponibilità della motivazione, stante l'avvenuto deposito soltanto del dispositivo di decisione/con riserva di deposito dei motivi entro trenta giorni;
che in data 4 ottobre 2019 era stato depositato ricorso per cassazione;
che in data 15 ottobre 2019, era stato depositato nuovo avviso di deposito con allegato l'intero provvedimento. Ciò premesso, il provvedimento depositato in data 15 ottobre 2019, sarebbe nullo in quanto mera ri-emissione di un provvedimento già adottato, e impugnato, per emendare i vizi di assenza di motivazione già denunciati con il ricorso per cassazione depositato in data 4 ottobre 2019. Il provvedimento qui impugnato sarebbe anche abnorme. - Violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. c) cod.proc.pen. nullità del provvedimento per avere partecipato, quale componente del collegio del tribunale del riesame, un giudice onorario in violazione dell'art. 12 d.lvo n. 116/17 e nullità assoluta per violazione delle disposizioni concernenti la condizioni di capacità del giudice. - Violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) e c) cod.proc.pen. in relazione all'omessa applicazione dell'art. 240 cod.proc.pen. e nullità del provvedimento impugnato, che non ha annullato il provvedimento di sequestro fondato su documenti acquisiti illegalmente e come tale inutilizzabiltrattandosi di dati informatici acquisiti in modo illegale costituente reato, ex art. 615 ter cod.pen., in contrasto con i principi e in violazione dei diritti del cittadino di inviolabilità del domicilio e della segretezza delle comunicazioni (art. 14 e 15 Cost.). I documenti in formato informatico sarebbero stati acquisiti mediante accesso abusivo a sistema informatico sicchè dovrebbero essere distrutti in quanto I. 641.., ) > il mantenimentòraegli, stessi, inutilizzabili quali prove, sarebbe in violazione dei principi costituzionali dIrdomicilio e segretezza della corrispondenza. Non sarebbe -1-, possibile il mantenimentsoVai fini probatori di documenti acquisiti illegalmente, trattandosi di dati acquisiti nel corso della verifica fiscale effettuata nei confronti di G.G.T. Giovenzana Trasformazioni srl, travalicando i limiti previsti dagli artt. 52 D.P.R. 633/72 e 33 del D.P.R. 600/73,i quali consentono l'ispezione documentale soltanto dei libri registri, documenti, scritture contabili, che si trovano nei locali in cui l'accesso viene eseguito o che siano accessibili mediante apparecchiature informatiche installate in detti locali, da cui l'illegittimità delle acquisizioni dei documenti informatici riconducibili ad una società terza, ossia Giovenzana International BV, società con sede in Olanda, previa consegna delle credenziali utili per l'accesso da remoto al server in uso a quest'ultima, collocato al di fuori del territorio nazionale, situazione che ha prodotto l'evento del reato di cui all'art. 615 ter cod.pen. L'acquisizione probatoria sarebbe anche incostituzionale posto che l'art. 615 ter cod.pen. è reato posto a tutela del domicilio ex art. 14 Cost. Per tali ragioni chiede la eliminazione materiale dei dati acquisiti. - Violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) e c) cod.proc.pen. in relazione all'art. 125 comma 3 cod.proc.pen., nullità ex art. 324 comma 7 e 309 comma 9 cod.proc.pen. omessa autonoma motivazione, natura esplorativa del decreto di sequestro, privo di indicazione della fattispecie concretamente ipotizzabile, della finalità probatoria e del nesso pertinenziale delle cose sequestrate. Nullità del provvedimento impugnato per assenza di autonoma motivazione.
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