Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/01/2016, n. 1515

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L'erogazione di contributi comunitari (nella specie per la zootecnica) avvenuta sulla base di dichiarazioni non veritiere del proprietario dell'allevamento in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla vigente normativa configura un'ipotesi di danno erariale e rientra nell'ambito della giurisdizione della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 103, comma 2, Cost.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/01/2016, n. 1515
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1515
Data del deposito : 27 gennaio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

15 15/16 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA Corte dei IN NOME DEL POPOLO ITALIANO conti- LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE azione di responsabilità SEZIONI UNITE CIVILI amministrativa Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: giurisdizione Primo Pres.te f.f. Dott. LUIGI ANTONIO ROVELLI - R.G.N. 27477/2013 Cron. 1515 Dott. MARIO CICALA Presidente Sezione Presidente Sezione Dott. IO AMOROSO Rep. Consigliere Ud. 06/10/2015 Dott. VITTORIO RAGONESI - PU Consigliere Dott. AURELIO CAPPABIANCA - CI. Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI - Consigliere Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Consigliere - Dott. CAMILLA DI IASI - Rel. Consigliere Dott. BIAGIO VIRGILIO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 27477-2013 proposto da: IMPRESA INDIVIDUALE RECH EMANUELĘ, ASOLAT DI RECH 2015 EMANUELE & C. S.A.S., IMPRESA INDIVIDUALE OR LAURA, 401 SINERGIE S.A. S., AGRIROCCA DI RECH EMANUELE & C. 1 S.A.S., GIGLIO S.R.L., in persona dei rispettivi legali rappresenanti pro-tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DELLA CANCELLERIA 85, presso 10 studio dell'avvocato MASSIMO GIUSEPPE MERCURELLI, che li rappresenta e difende, per delega a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

IL PUBBLICO PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25;
controricorrente - nonchè

contro

PROCURATORE REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO, PETRIS ADRIANO, OR S.R.L., ADAMI ADELE, IMPRESA INDIVIDUALE OR IO, MB IO IVO;
intimati - avverso la sentenza n. 281/2013 della CORTE DEI CONTI CENTRALE ROMA, SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE depositata il 10/04/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/10/2015 dal Consigliere Dott. BIAGIO VIRGILIO;
udito l'Avvocato Nicola ZANIN per delega dell'avvocato Massimo Mercurelli;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. UMBERTO APICE, che ha concluso per il rigetto del ricorso. R.g.n. 27477/13 Ud. 6 ottobre 2015 Ritenuto in fatto 1.1. Il Procuratore regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale per il Veneto convenne in giudizio, nel dicembre 2009, la Agrirocca di RE EL & C. s.a.s., la Asolat di RE EL & C. s.a.s., la Sinergie s.a.s., l'impresa individuale RE EL, la Giglio s.r.l., l'impresa individuale FO LA ed altri, chiedendone la condanna al risarcimento di oltre €. 3.600.000, quale danno erariale derivante dalla illecita percezione, tramite l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (EA), di contributi comunitari come premi zootecnici ("premi speciali per bovini maschi" e "pagamenti per l'estensivizzazione") previsti dal Regolamento (CE) n. 1254/1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, a fronte di pascoli inesistenti in quanto derivanti dalla predisposizione di contratti simulati comprovanti la titolarità o disponibilità di terreni da adibire a pascolo dei bovini. La sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto accolse la domanda (tranne che per uno dei soggetti convenuti).

1.2. Contro la sentenza quasi tutti gli interessati proposero appello, formulando preliminarmente eccezione di difetto di giurisdizione, trattandosi di danno direttamente causato all'Unione europea, nonché di inammissibilità della domanda per duplicazione della richiesta risarcitoria, in ragione della costituzione di parte civile nel relativo processo penale da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'EA e dell'PA (Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura). La sezione prima giurisdizionale centrale d'appello della Corte dei conti, con sentenza n. 281/2013, depositata il 10 aprile 2013, per quanto qui interessa, ha accolto in parte sia gli appelli di alcune delle società interessate sia l'appello incidentale del Procuratore regionale, rideterminando l'importo del risarcimento in complessivi €. 2.000.000, oltre interessi e rivalutazione. In ordine alle predette due eccezioni preliminari, il giudice d'appello ha ritenuto che: a) sussiste la giurisdizione della Corte dei conti, poiché, in caso di erogazione di contributi pubblici a soggetti privati, nell'ambito di un programma imposto dalla pubblica amministrazione, alla cui realizzazione il 1 privato è chiamato a partecipare con l'atto di concessione del contributo, si è in presenza di un danno erariale, qualora il privato abbia inciso negativamente sul programma medesimo determinando con le proprie azioni uno sviamento delle finalità perseguite;
e ciò senza che rilevi in contrario la natura sovranazionale dei contributi;
b) l'azione proposta è ammissibile, in ragione dei differenti ambiti e finalità della giurisdizione civile (sia pure esercitata in sede penale) rispetto a quella di responsabilità amministrativa e contabile;
ed in ogni caso, soltanto la definitiva conclusione della vicenda processuale civile potrebbe comportare la preclusione dell'azione di responsabilità amministrativa, e solo in ordine al medesimo fatto per il quale quel giudizio è stato definito, fermo restando che in sede esecutiva si terrà conto di eventuali recuperi già effettuati ad altro titolo per la stessa causale.

2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione la Agrirocca di RE EL & C. s.a.s., la Asolat di RE EL & C. s.a.s., la Sinergie s.r.l., l'impresa individuale RE EL, la Giglio s.r.l. e l'impresa individuale FO LA.

3. Il Procuratore Generale presso la Corte dei conti ha resistito con controricorso. Nessuno degli altri intimati ha svolto attività difensiva.

4. I ricorrenti hanno depositato memoria. Considerato in diritto 1. Va rilevato, in via preliminare, che la circostanza che la notificazione del ricorso a tre dei soggetti intimati (FO s.r.l., DE DA e impresa individuale FO AN) non si è perfezionata non comporta - come gli stessi ricorrenti sostengono in memoria la necessità di ordinare - l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti, poiché essi, essendo obbligati solidali, non rivestono la qualità di litisconsorti necessari.

2. Con l'unico articolato motivo, i ricorrenti denunciano il "difetto di giurisdizione della Corte contabile”, e ciò sotto due profili.

2.1. In primo luogo, adducono la riferibilità del preteso danno patrimoniale alla solą Unione europea e non all'Erario italiano: pur se i contributi, nell'ambito della politica agricola comunitaria, vengono materialmente erogati e gestiti dall'EA, in ogni caso si tratta sostengono di somme provenienti dalla Comunità europea (la cui 2 normativa dispone di un autonomo sistema sanzionatorio), che lo Stato italiano si limita a gestire;
inoltre, la Corte di giustizia, con sentenza del 24

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