Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/09/2021, n. 34536
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Ente Giuridico Artigianlegno prestige Coffins S.r.l. in persona del legale rappresentante, Giunta A D avverso la sentenza del 27/10/2020 della Corte di appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal consigliere R A;letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale M D M, depositata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137 che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATI-0 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte d'Appello di Reggio Calabria, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Messina emessa in data 10 febbraio 2013, ha dichiarato la predetta società responsabile dell'illecito amministrativo ascrittole al capo E) di cui all'art. 24 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 in relazione al reato di cui all'art. 640-bis cod. pen., ascritto a carico di S G (quale a.u. della citata società), e per l'effetto ha determinato in euro 5.000,00 la sanzione pecuniaria inflitta a titolo di aumento per continuazione con gli illeciti già giudicati di cui ai capi F) e G), relativi agli illeciti amministrativi di cui all'art. 25-ter d.lgs. 231/2011 in relazione ai reati di cui all'art. 2621 cod. civ. ascritti a carico del medesimo imputato. La sentenza del Tribunale per i tre predetti illeciti amministrativi aveva determinato in euro 70 mila l'importo complessivo delle sanzioni pecuniarie (pena base ex art. 24 d.lgs. 231/01, computando 240 quote per un valore di euro 250,00 ciascuna, euro 60 mila, aumentata ex art. 21 per la continuazione). In sede di giudizio di secondo grado, la Corte di appello di Messina aveva assolto l'ente predetto dall'illecito di cui al capo E) perché il fatto non sussiste e per l'effetto ridotto la sanzione pecuniaria ad euro 65 mila. Va detto che nei confronti dell'imputato S G, dopo la sentenza di condanna in primo grado per il reato di truffa, di prescrizione per i reati di falso in bilancio e di assoluzione per i reati di falso ideologico ascrittigli al capo B), con la sentenza di appello era stata dichiarata l'estinzione per prescrizione anche del reato di truffa di cui al capo A). A seguito dei ricorsi del Procuratore generale e del difensore dell'ente, la Corte di cassazione dichiarava inammissibile il ricorso avanzato nell'interesse della predetta società, ed in accoglimento del ricorso del Pubblico Ministero annullava la sentenza d'appello impugnata limitatamente alla pronuncia di assoluzione emessa nei confronti del predetto ente per il capo E), osservando che gli illeciti amministrativi ascritti alla società nel predetto capo erano relativi al reato di truffa aggravata ascritta all'imputato Giunta Sebastiano al capo A) ed ai reati di falso ascritti al capo B), sicchè se era corretta l'assoluzione in relazione al capo B), conseguente all'assoluzione del predetto imputato da detto capo, così non poteva ritenersi per il reato di truffa in relazione al quale nei confronti del predetto imputato, già condannato in primo grado, era intervenuta in appello la prescrizione del reato che non era, invece, maturata per l'ente stante il disposto degli artt. 59, 22, commi 2 e 4, d.lgs. 231/2011. In sede di giudizio di rinvio, la Corte di appello di Reggio Calabria, avendo ravvisato la sussistenza del reato di truffa a carico dell'amministratore del predetto ente, S G, con riferimento agli artifici e raggiri integrati non già attraverso i falsi ideologici di cui al capo B) - per i quali il predetto imputato era già stato assolto in primo grado - ma attraverso i reati di falso in bilancio di cui all'art. 2621 cod. civ. per i quali pure era intervenuta la prescrizione già in primo grado, ha affermato la responsabilità dell'ente anche per il capo E), trattandosi di reato commesso da soggetto che rivestiva carica apicale nella società e di condotte poste in essere a vantaggio dell'ente.2. Con atto a firma del procuratore speciale e difensore di fiducia, avv. A S, l'ente Artigianlegno prestige Coffins S.r.l. ha dedotto i seguenti motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con primo motivo denuncia la violazione di legge in relazione agli artt. 39 e 40 d.lgs. 231/2001 con conseguente nullità ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. della notificazione dell'avviso del giudizio di rinvio presso degli avvocati difensori di fiducia incompatibili, e conseguentemente dell'intero giudizio di rinvio e di tutti gli atti successivi (si richiama la sentenza Sez. 6, del 26 febbraio 2019, n. 15329, non massimata in tema di riesame cautelare). Si osserva che già nel giudizio di legittimità è stata rilevata l'inammissibilità del ricorso per cassazione e dell'appello proposto dall'ente perché rappresentato dallo stesso amministratore imputato nel procedimento per i reati presupposti e quindi in violazione dell'art. 39 che regola la rappresentanza dell'ente. Inoltre, viene evidenziato che la Corte di cassazione ha ritenuto l'ente validamente costituito ex art. 39 cit. solo alla data del 24 aprile 2017, in cui è subentrato in sua rappresentanza il nuovo amministratore Giunta A D, così che avrebbe reputato inammissibile anche l'atto di appello con conseguente inammissibilità anche del ricorso per cassazione. Si osserva che anche detta rappresentanza non può dirsi sanata neppure nel giudizio di rinvio, perché il nuovo amministratore si è avvalso degli stessi avvocati che erano stati nominati difensori dell'imputato, con conseguente incompatibilità che non è stata rilevata dalla Corte di appello in sede di giudizio di rinvio che avrebbe dovuto nominare ai sensi dell'art. 49 d.lgs cit. un difensore di ufficio.
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