Cass. civ., sez. III, sentenza 12/06/2020, n. 11269

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 12/06/2020, n. 11269
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11269
Data del deposito : 12 giugno 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 3704-2018 proposto da: ENEL SPA , E-DISTRIBUZIONE SPA , in persona della loro procuratrice, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA

ALESSANDRIA

208, presso lo studio dell'avvocato M C, che le rappresenta e difende;

- ricorrenti -

contro

SIMPLAST SOCIETÀ ITALIANA INDUSTRIALE MATERIE PLASTICHE SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

LARGO SARTI

4, presso lo studio dell'avvocato B C, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato M R;

- controricorrenti -

nonchè

contro

GENERALI BUSINESS SOLUTIONS SCPA ;

- intimati -

Nonché da: GENERALI BUSINESS SOLUTIONS SCPA in persona dei procuratori speciali, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. D'

AREZZO

32, presso lo studio dell'avvocato M M, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato G A;
- ricorrente incidentale -

contro

SIMPLAST SOCIETÀ ITALIANA INDUSTRIALE MATERIE PLASTICHE SRL , ENEL SPA , E-DISTRIBUZIONE SPA ;

- intimati -

avverso la sentenza n. 8022/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 20/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/2019 dal Consigliere Dott. M C;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. C S che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;udito l'Avvocato M C;
udito l'Avvocato M R;
udito l'Avvocato M M;
udito l'Avvocato G A;

FATTI DI CAUSA

S -Società Industriale Materie Plastiche srl- convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma Enel SpA ed Enel Distribuzione SpA per sentirle condannare al risarcimento del danno subito a causa di interruzioni nella somministrazione di Energia Elettrica, verificatesi dal 1-1-1999 al 10-12-2004 nel proprio opificio industriale, sito in Civitella del Tronto (TE). Si costituì Enel Distribuzione SpA, in proprio e quale procuratrice di Enel SpA, eccependo la prescrizione del diritto e, nel merito, chiedendo il rigetto della domanda. Al giudizio partecipò anche Assitalia Le Assicurazioni d'Italia SpA, chiamata in manleva dalla parte convenuta. Con sentenza 13641/2010 del 16-6-2010 l'adito Tribunale rigettò la domanda per intervenuta prescrizione in ragione del decorso del termine di cinque anni previsto in materia di contratto di somministrazione dall'art. 2948 n. 4 cc. Con sentenza non definitiva 4539/2012 del 20-9-2012 la Corte d'Appello di Roma, in accoglimento del gravame proposto dalla S, ha invece rigettato l'eccezione di prescrizione, e disposto per la prosecuzione del giudizio;
in particolare la Corte territoriale ha evidenziato che la S aveva fatto valere in giudizio un inadempimento contrattuale di Enel, ed aveva quindi chiesto il risarcimento del danno subìto a causa di detto inadempimento, con conseguente applicazione dell'ordinario termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 cc, e non invece del termine quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 4 cc, concernente il diritto al pagamento del prezzo della somministrazione;
termine decennale non maturato nella specie (l'inadempimento era iniziato in data 1-1-1999 e l'atto di citazione era stato notificato in data 9-2-2005);
al riguardo la Corte d'appello ha soggiunto che, anche a volere considerare il termine prescrizionale di cinque anni previsto dal menzionato art. 2948 n. 4 cc o dall'art. 2947 cc in tema di risarcimento da fatto illecito, la prescrizione non poteva comunque ritenersi maturata, in quanto risultava agli atti sia una lettera raccomanda del 31-7-2002 spedita da S ad Enel, valida come i costituzione in mora, sia numerose lettere di Enel (dal 31-10-2002 al 7-12- 2004, valide come riconoscimento del diritto ai sensi dell'art. 2944 cc;
la Corte, inoltre, ha anche precisato che doveva ritenersi rinunciato, perché non riproposto con l'atto di appello, il titolo di responsabilità discendente dalla specifica regolamentazione di settore del dpr 24-5-1988 n. 224 sulla responsabilità del produttore per il danno cagionato da difetti del prodotto (il cui art. 13 prevedeva la prescrizione triennale per il diritto al relativo risarcimento). Con sentenza definitiva 8022/2017 del 20-12-2017 la Corte d'Appello di Roma, in accoglimento del gravame proposto da S, ha condannato e- distribuzione SpA (già Enel distribuzione SpA), quale procuratrice di Enel SpA, al pagamento in favore dell'appellante, della somma di euro 204, 729,50, oltre interessi;
ha, inoltre, condannato e-distribuzione SpA (già Enel distribuzione SpA), in proprio, al pagamento in favore dell'appellante, della somma di euro 1.040.146,26, oltre interessi;
ha, infine, condannato Generali Business Solutions S.c.p.A, mandataria e rappresentante di ma Assitalia SpA, poi Generali Italia SpA, a manlevare e tenere indenne e-distribuzione (già Enel distribuzione SpA), quale procuratrice di Enel SpA, nonché e-distribuzione SpA (già Enel distribuzione SpA), in proprio, di quanto le stesse erano state condannate a pagare in favore di S, rispettivamente nella misura di euro 129.374,22 e di euro 793.292,01. In particolare, per quanto ancora rileva, la Corte territoriale: ha ribadito che S aveva fatto valere il suo diritto al risarcimento causato dall'inadempimento di Enel al contratto di somministrazione di energia elettrica;
inadempimento contrattuale consistito in numerose (256) interruzioni di energia elettrica verificatesi nel suo opificio;
ha, inoltre, ribadito l'avvenuta rinuncia al titolo di responsabilità discendente dalla specifica regolamentazione di settore del dpr 24-5-1988 n. 224 sulla responsabilità del produttore per il danno cagionato da difetti del prodotto;
ha evidenziato che, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs 79/1999, Enel SpA aveva conferito, a far data dal 1°-10-1999, ad Enel Distribuzione SpA il ramo d'azienda della distribuzione e vendita di energia elettrica ai clienti vincolati, con trasferimento di tutti i rapporti attivi e passivi;
di conseguenza doveva ritenersi che la somministrazione doveva essere fornita da Enel SpA per il periodo 1-1-1999/1-10-1999 e da Enel Distribuzione SpA per il periodo 2-10- 1999/10-12-2004, sicchè, per il primo periodo, la legittimazione passiva era in capo ad Enel SpA, mentre, per il secondo, in capo ad Enel Distribuzione SpA;
ha ritenuto accertate solo 217 interruzioni di energia elettrica, di cui 38 per il primo periodo e 179 per il secondo, determinando poi (in base alle risultanze della CTU) un danno diretto pari ad euro 204.729,50 per il primo periodo ed euro 1.363.275,48 per il secondo;
in relazione a tale secondo periodo ha ritenuto, sulla base della clausola 16.2 del contratto di somministrazione, non imputabili al fornitore alcune interruzioni (dovute a cause accidentali o di forza maggiore), ed ha quindi determinato, per tale secondo periodo, in euro 1.227.372,59 il danno diretto;
ha poi rivalutato detti importi (calcolati dal CTU al momento della consulenza, e quindi al 19-2-2015) sino alla data della decisione (determinando il danno rispettivamente in euro 207.186,25 ed euro 1.242.101,06), e sulle dette somme, devalutate al momento della domanda (9-2-2005), ha poi calcolato gli interessi legali sulle somme come annualmente rivalutate dal 9-2-2005 al 19-2-2015, ed ha ritenuto dovuti anche gli interessi legali rispettivamente sulle somme di euro 207.186,25 ed euro 1.242.101,06 dalla data della sentenza sino al saldo effettivo;
ha rigettato la richiesta risarcitoria concernente il lucro cessante;
in ordine alla domanda di manleva, ha rigettato le eccezioni, sollevate dalla Compagnia di assicurazione, di decadenza e di prescrizione;
nello specifico, con riferimento alla decadenza, ha evidenziato che, pur non essendo stata inoltrata da Enel Distribuzione alcuna denuncia di sinistro alla Compagnia entro tre gg dal ricevimento della citazione per danni (come previsto dall'art. 10 della polizza), non vi era stata una dolosa inadempienza all'obbligo di dare preavviso, come richiesto dall'art. 1915 cc, sicchè la garanzia era dovuta;
con riferimento, poi, alla prescrizione, ha evidenziato che la citazione per danni era stata notificata alla parte convenuta in data 9-2-2005, mentre la chiamata in causa di Assitalia era avvenuta in data 19-5-2005;
non poteva, quindi, ritenersi maturato il termine annuale di prescrizione di cui all'art. 2952, comma 2, cc, sicchè, anche in relazione a tale aspetto, non vi era modo di escludere l'operatività della garanzia;
garanzia che andava comunque contenuta nei limiti del previsto massimale e per la quota del 64%, atteso che l'assicurazione era ripartita per quote tra diverse compagnie di assicurazioni e ad Assitalia spettava appunto una quota del 64%. Avverso dette sentenze (non definitiva e definitiva) Enel SpA ed e-distribuzione SpA propongono ricorso per Cassazione, affidato ad otto motivi ed illustrato anche da successiva memoria. La S -Società Industriale Materie Plastiche srl- resiste con controricorso, anch'esso illustrato da successive memorie. Generali Italia, già ma Assitalia, resiste con controricorso e propone, a sua volta, ricorso incidentale affidato a cinque motivi, illustrato anch'esso da successiva memoria, cui Enel resiste con controricorso
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