Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 22/10/2024, n. 27326
Ordinanza
22 ottobre 2024
Ordinanza
22 ottobre 2024
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Massime • 1
La tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento produce l'effetto di sanare ex tunc la nullità della relativa notificazione, per raggiungimento dello scopo dell'atto ex artt. 156 e 160 c.p.c., mentre è irrilevante l'impugnazione di un atto successivo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, secondo cui l'impugnazione dell'estratto di ruolo aveva sanato il vizio di notifica del precedente atto impositivo).
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 6593/2021 Numero sezionale 4494/2024 Numero di raccolta generale 27326/2024 Data pubblicazione 22/10/2024 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto: ANGELINA-MARIA RR Presidente *opposizione a p.d.a. estratto ruolo ANGELO MATTEO SOCCI Consigliere Ad.17/09/2024 MILENA BALSAMO Relatore CC GIUSEPPE LO SARDO Consigliere ANDREA PENTA Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6593/2021 R.G. proposto da: SC RI, elettivamente domiciliato in Roma via IV Novembre 107, presso lo studio dell'avvocato Greco Cesare ([...]) che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale rilasciata su foglio separato ed allegato al ricorso -ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE -intimata- AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CALABRIA n. 1818/2020 depositata il 04/08/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/09/2024 dal Consigliere MILENA BALSAMO. Numero registro generale 6593/2021 Numero sezionale 4494/2024 RILEVATO CHE Numero di raccolta generale 27326/2024 1.Con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. della Calabria ha respinto Data pubblicazione 22/10/2024 l'appello proposto dal contribuente avverso la sentenza n. 3512/2019, con cui la C.T.P. di Cosenza aveva a sua volta rigettato il ricorso con il quale il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento esecutivo, a dire del medesimo mai validamente notificato, avendo egli appreso della sua esistenza solo a seguito di estratto di ruolo rilasciato dall'agente della riscossione;
RI CA ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi;
l'Agenzia delle Entrate ha depositato mero “atto di costituzione”, mentre l'Agenzia delle entrate – Riscossione non ha resistito. In data 26.09.2022, il ricorrente ha depositato memoria difensiva per chiedere la rimessione in termini, a seguito della sentenza n. 26283/2022 della Suprema Corte a Sezioni Unite che ha deciso per l'applicabilità della novella normativa sull'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo (recte, degli atti non notificati o invalidamente notificati in esso contemplati) anche alle cause pendenti, evidenziando che con la predetta pronuncia si è ritenuta possibile la rimessione in termini nel processo tributario laddove ci sia un interesse che possa giustificare l'ammissibilità dell'impugnazione. Deducendo - quale interesse qualificante - che nelle more del processo, a seguito del decesso del padre, è sopravvenuto il rischio di pregiudizio per la riscossione del TFS spettante al de cuius proprio in ragione dell'iscrizione a ruolo delle somme per cui è causa. In data 28 settembre 2022 il contribuente ha depositato istanza al Primo Presidente della Suprema Corte di Cassazione per la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite affinché si pronunciassero particolare importanza con riguardo alle cause pendenti su estratto di ruolo a seguito della Sentenza a Sezioni Unite n. 26283/2022>. 2 di 8 Numero registro generale 6593/2021 Numero sezionale 4494/2024 Con ordinanza interlocutoria del 14 dicembre 2022, la sesta sezione Numero di raccolta generale 27326/2024 ha rimesso la causa alla sezione tributaria alla luce della decisione Data pubblicazione 22/10/2024 delle S.U. n. 26283/2022. Depositata, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., proposta di definizione accelerata del giudizio, comunicata al ricorrente, quest'ultimo ha depositato istanza di decisione con la quale, dichiaratamente dissentendo dalla proposta declaratoria d'inammissibilità del ricorso per cassazione, ha insistito «nell'annullamento dell'impugnata sentenza, evidenziando la sussistenza del giudicato esplicito sull'ammissibilità dell'estratto ruolo, in quanto la CTP di Cosenza aveva espressamente affermato l'ammissibilità del ricorso alla luce della sentenza delle S.U. n. 19704/2015». Quindi, è stata disposta la trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis 1, terzo comma, c.p.c. Il contribuente ha depositato, in prossimità dell'udienza, memoria. Il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni.
CONSIDERATO CHE
1. Preliminarmente, deve rilevarsi che l'Agenzia delle entrate, intimata, ha depositato “atto di costituzione” nel quale espone di essere difesa e rappresentata dall'Avvocatura Generale dello Stato e di essere domiciliata presso