Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/05/2008, n. 10971
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La censura che - deducendo il difetto di giurisdizione - attenga, invece, all'erronea valutazione, da parte del Consiglio di Stato, in ordine alla formazione di un giudicato interno, per omessa impugnazione di una questione decisa dal TAR, riguardando la correttezza dell'esercizio del potere giurisdizionale del giudice amministrativo, rimane estranea al controllo dei limiti esterni della giurisdizione cui, insieme ai vizi che riguardano l'essenza della funzione giurisdizionale, è limitato il sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni rese dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale restando escluso ogni sindacato sui limiti interni di tale giurisdizione, cui attengono gli "errores in iudicando" o "in procedendo".
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISCUOLO Alessandro - Primo Presidente f.f. -
Dott. PREDEN Roberto - Presidente di sezione -
Dott. DI NANNI Luigi SC - Consigliere -
Dott. CICALA Mario - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - rel. Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
Dott. BENINI Stefano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TA RT SC, in persona dell'omonimo titolare pro- tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOCCA DI LEONE 78, presso lo studio B.D.L., rappresentata e difesa dall'avvocato STICCHI DAMIANI ERNESTO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO;
- intimato -
avverso la decisione n. 550/06 del Consiglio di Stato di ROMA, depositata il 10/02/06;
udita la relazione, della causa svolta nella pubblica udienza del 11/03/08 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito l'Avvocato SC BRASCHI per delega dell'avvocato Ernesto Sticchi Damiani;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il TAR Puglia con sentenza dell'11 gennaio 2005 rigettava il ricorso con cui SC MA in qualità di titolare dell'omonima impresa, aveva chiesto l'annullamento del decreto 6 maggio 2004 del Ministero delle attività produttive, di revoca di un contributo in conto capitale concesso con precedente D.M. 22 giugno 1998 n. 250, nell'ambito delle agevolazioni previste dal patto territoriale della Provincia di Brindisi ai sensi della L. n. 662 del 1996: giustificata con la mancata ultimazione dell'iniziativa nel termine di cui al D.M. 31 luglio 2000, n. 320, art. 12.
L'appello del MA è stato respinto dal Consiglio di Stato, il quale con sentenza del 10 febbraio 2006, ha osservato: a)che l'impresa non aveva contestato il mancato compimento dell'impianto entro il termine stabilito dall'art. 12 del regolamento appr. con D.M. n. 320 del 2000, per cui legittimamente l'amministrazione aveva adottato il provvedimento di revoca del contributo, correttamente qualificato;
dal Tribunale amministrativo, di decadenza accertativa, indipendentemente dalla verifica dell'imputabilità dolosa o colposa del ritardo o di eventuali ragioni di pubblico interesse;e comunque giustificato anche dall'irregolarità urbanistica della localizzazione del fabbricato segnalata nella proposta di revoca in data 10 novembre 2003;
b) che per quanto il provvedimento avesse carattere vincolato sì da escludere la giurisdizione del giudice amministrativo, sulla questione si era formato un giudicato implicito per il fatto che le censure del ricorrente erano rivolte soltanto a dimostrare la natura discrezionale della revoca: e, quindi, a confermare la sussistenza della giurisdizione amministrativa;
c) che l'intervenuto sequestro