Cass. civ., sez. II, sentenza 25/03/1988, n. 2587
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L'accertamento della sussistenza o meno di un vincolo pertinenziale - il quale implica che una cosa sia in funzione strumentale di accessorietà rispetto ad un'altra - costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito ed incensurabile in Sede di legittimità, se sorretto da adeguata e logica motivazione. ( Conf 868/66, mass n 321727).*
La destinazione pertinenziale, mediante un atto non negoziale tale da creare un rapporto, oggettivamente valutabile, di funzionale strumentalità di una cosa ad un'altra, deve essere non meramente potenziale ma effettiva e, pertanto, dovendo risultare da un comportamento materiale e presupponendo inoltre che la cosa principale e quella accessoria appartengano ad un unico proprietario, non è configurabile quando il rapporto suindicato sia previsto soltanto da un progetto, finalizzato all'ottenimento della relativa licenza edilizia, con riguardo ad immobili poi venuti ad esistenza in capo a proprietari diversi. ( V 2528/83, mass n 427392; ( V 3676/79, mass n 400094).*