Cass. pen., sez. III, sentenza 24/02/2021, n. 07145

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 24/02/2021, n. 07145
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 07145
Data del deposito : 24 febbraio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. S F, nato a Monte San Giusto il 08/06/1956 2. B M, nato a Filottrano il 08/06/1958 avverso la sentenza in data 25/11/2019 della Corte d'appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere A C;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale S T, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 25 novembre 2019, la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Ancona, ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di F S e M B per il reato di omessa presentazione delle denunce obbligatorie ex art. 37 legge 24 novembre 1981, n. 689, e succ. modific., dal settembre al novembre 2014, ha assolto i medesimi dall'identico reato per i mesi di dicembre 2015 e gennaio 2015, ed ha rideterminato la pena, per ciascuno, in due mesi e dieci giorni di reclusione. Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, i due precisati imputati, nella qualità di soci e liquidatori della società "ICOC s.r.l.", avrebbero omesso, nei mesi da settembre a novembre 2014, di presentare le denunce obbligatorie per il versamento dei contributi all'I.N.P.S., con conseguente omesso versamento dei medesimi contributi.

2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe F S e M B, con un unico atto a firma dell'avvocato G O, articolando tre motivi.

2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avendo riguardo alla nullità della sentenza per difetto di contestazione o, comunque, di correlazione con l'accusa. Si deduce che il reato di cui all'art. 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689, richiede il dolo specifico, rilevando la finalità di «non versare in tutto o in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie», e che, però, tale elemento non è stato indicato in contestazione. Si evidenzia, in particolare, che, nel capo di imputazione, l'omesso versamento dei contributi è stato indicato come conseguenza della condotta e non come finalità.

2.2. Con il secondo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del dolo specifico. Si deduce che non è spiegato perché gli imputati, nello svolgimento dell'incarico di liquidatori della società "ICOC s.r.l.", abbiano agito al fine di non pagare i contributi, e che non sono state date risposte alle specifiche censure formulate sul punto con l'atto di appello. Si rappresenta, in particolare, che, nell'atto di appello, si era segnalato che, per gli adempimenti relativi all'elaborazione dei prospetti paga e all'inoltro delle comunicazioni all'I.N.P.S., i ricorrenti avevano investito gli organi della procedura di concordato preventivo cui era sottoposta la società, segnatamente l'avvocato Bartolini e la dottoressa Canestrari, e che costoro non avevano effettuato nomine o autorizzato gli imputati ad effettuare nomine di consulenti.
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