Cass. civ., sez. II, sentenza 26/04/2022, n. 13028
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: M A, rappresentato e difeso da se medesimo ai sensi dell'art.86 cod. proc. civ., elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avvocato C C in Roma, via Albenga n. 45. Ricorrente
contro
Ministero della Giustizia;
D T;
F G. Intimati avverso l'ordinanza del Tribunale di Trento, depositata il 18. 10. 2018. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20. 1. 2022 dal consigliere relatore dott. M B;
udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. F T, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. R.G. N. 14649/2019.. Fatti di causa Con ordinanza del 18. 10 2018 il Tribunale di Trento rigettò l'opposizione proposta, ai sensi degli artt. 84 e 170 d.p.r. n. 115 del 2002, dall'avv. A M avverso il provvedimento che gli aveva liquidato la somma di euro 1.250,00 a titolo di compenso per l'attività professionale svolta in un giudizio di separazione personale dei coniugi in favore di D T, parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale motivò la conclusione di rigetto richiamando l'arresto n. 18167 del 2016 di questa Corte, secondo cui nel caso che, in un giudizio civile, la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato risulti vittoriosa, il compenso del suo difensore deve essere quantificato in misura uguale alle somme poste a carico della parte soccombente in favore dello Stato, ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002, rilevando che l'importo liquidato con il decreto opposto era pari a quello cui era stata condannata la controparte in
contro
Ministero della Giustizia;
D T;
F G. Intimati avverso l'ordinanza del Tribunale di Trento, depositata il 18. 10. 2018. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20. 1. 2022 dal consigliere relatore dott. M B;
udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. F T, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. R.G. N. 14649/2019.. Fatti di causa Con ordinanza del 18. 10 2018 il Tribunale di Trento rigettò l'opposizione proposta, ai sensi degli artt. 84 e 170 d.p.r. n. 115 del 2002, dall'avv. A M avverso il provvedimento che gli aveva liquidato la somma di euro 1.250,00 a titolo di compenso per l'attività professionale svolta in un giudizio di separazione personale dei coniugi in favore di D T, parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale motivò la conclusione di rigetto richiamando l'arresto n. 18167 del 2016 di questa Corte, secondo cui nel caso che, in un giudizio civile, la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato risulti vittoriosa, il compenso del suo difensore deve essere quantificato in misura uguale alle somme poste a carico della parte soccombente in favore dello Stato, ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002, rilevando che l'importo liquidato con il decreto opposto era pari a quello cui era stata condannata la controparte in
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