Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 06/02/2023, n. 04956

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 06/02/2023, n. 04956
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 04956
Data del deposito : 6 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RAGNI DAMIANO nato a RODI GARGANICO il 09/12/1957 avverso l'ordinanza del 21/04/2022 del TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;

RITENUTO IN FATTO

1. D R ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Foggia, indicata in epigrafe, con la quale l'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di Rodi Garganico del 28 gennaio 2022 è stato dichiarato inammissibile in quanto proposto avverso sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria.

2. Il ricorrente deduce, con unico motivo, l'inosservanza di norme processuali, segnatamente degli artt.37 d. Igs. 28 agosto 2000, n.274 e 593 cod. proc. pen., ritenendo che nel caso concreto l'appello fosse ammissibile sia perché l'imputato era stato condannato alla pena della multa, laddove l'inappellabilità concerne le sole sentenze di condanna alla pena dell'ammenda, sia perché il giudice aveva irrogato la pena accessoria della sospensione della patente di guida.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. L'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla pena pecuniaria, ancorché non sia stato impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, è ammissibile solo quando la condanna, anche generica, al risarcimento del danno vi sia comunque stata. In tale caso, infatti, l'art. 37 d. Igs. n. 274 del 2000 deve essere coordinato con la disposizione di cui all'art.574, comma 4, cod. proc. pen., per la quale l'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato esl:ende i suoi effetti agli altri punti che dipendano dai primi, fra i quali sono ricompresi quelli concernenti il risarcimento del danno, che ha il necessario presupposto nell'affermazione della responsabilità penale (Sez. 4, n. 31650 del 29/03/2018, Zuccaro, Rv. 273564 - 01;
Sez. 2, n. 20190 del 14/04/2017, Santaluce Rv.269677;
Sez. 5, n. 17784 del 12/01/2017, Campisi, Rv. 269618). Considerato che, nel caso concreto, non risulta che il giudice si sia pronunciato in relazione al danno, il Tribunale ha correttamente ritenuto applicabile l'art.37 d. Igs. 274/2000. 2. Per quanto concerne la deduzione del ricorrente circa l'appellabilità delle sentenze di condanna alla sola pena della multa, desumibile dal combinato disposto dell'art.37 d. Igs. n.274/2000 e dell'art.593 cod. proc. pen., osserva il Collegio che la norma speciale dettata per il procedimento dinanzi al Giudice di Pace, che non distingue ai fini dell'appellabilità della sentenza tra pena pecuniaria dell'ammenda e della multa, è derogatoria rispetto alla norma generale prevista dall'art.593 cod. proc. pen. per il procedimento dinanzi al tribunale, che non può pertanto essere letta in combinato disposto alla prima.
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