Cass. civ., sez. II, sentenza 30/03/2022, n. 10257

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 30/03/2022, n. 10257
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10257
Data del deposito : 30 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente contratti S E N T E N Z A sul ricorso iscritto al NRG 9811-2019 proposto da: Z M, rappresentato e difeso dall’Avvocato Domenico Meno- rello, con domicilio eletto presso il di lui studio in Roma, via Cavour, n. 285;

- ricorrente -

contro

PUBLIGAS VERONA s.p.a., rappresentata e difesa dagli Avvocati Ste- fano Rinaldi e M A, con domicilio eletto nello studio di quest’ultimo in Roma, via Ortigata, n. 3;
- controricorrente – e

contro

M M;
M A e M V;

- intimati -

e sul ricorso proposto da: F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 2 1 0 0 6 5 7 b 4 0 5 1 0 9 1 0 6 a a d c 1 9 2 3 8 9 4 4 9 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 9811/2019 Numero sezionale 245/2022 Numero di raccolta generale 10257/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 PUBLIGAS VERONA s.p.a., rappresentata e difesa dagli Avvocati Ste- fano Rinaldi e M A, con domicilio eletto nello studio di quest’ultimo in Roma, via Ortigata, n. 3;
- ricorrente in via incidentale condizionata –

contro

Z M, rappresentato e difeso dall’Avvocato Domenico Meno- rello, con domicilio eletto presso il di lui studio in Roma, via Cavour, n. 285;

- controricorrente -

e nei confronti di M M;
M A e M V;

- intimati -

per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 141/2019 pubblicata il 21 gennaio 2019. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 febbraio 2022 dal Consigliere Alberto Giusti;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sosti- tuto Procuratore Generale Alessandro Pepe, che ha chiesto che la Corte respinga il ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. – La signora M Z, con preliminare in data 14 dicem- bre 2002, ha promesso in vendita a Publigas Verona s.p.a. il 50% in- diviso di sua proprietà nel fondo Cave, nel Comune di Villafranca di Verona, incassando il prezzo di euro 480.000. Il preliminare è stato seguito dal definitivo stipulato con atto ai rogiti del notaio L il 23 dicembre 2002: con tale atto Publigas Verona si è intestata la quota di - 2 - F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 2 1 0 0 6 5 7 b 4 0 5 1 0 9 1 0 6 a a d c 1 9 2 3 8 9 4 4 9 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 9811/2019 Numero sezionale 245/2022 Numero di raccolta generale 10257/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 M Z per il tramite del procuratore M M, cui Mar- gherita Z, in esecuzione del preliminare, aveva rilasciato procura irrevocabile a vendere il 18 dicembre 2002. L’operazione è stata compiuta pendente la causa di divisione ere- ditaria fra M Z e il fratello M Z, di cui le parti hanno dato atto nel preliminare. Nella controversia di divisione ereditaria, il Tribunale di Verona, con provvedimento del 9 ottobre 2003, quindi dopo l’atto L del 23 di- cembre 2002, ha sorteggiato i due lotti, e il fondo venduto per la quota dalla signora M è stato assegnato al signor M. L’asse- gnazione è divenuta definitiva nel corso della presente controversia. 2. – Sulle domande di M Z, introdotte con atto di cita- zione del 6 dicembre 2003, il Tribunale di Verona, con sentenza n. 1264/2013, emessa il 27 maggio 2013, ha osservato: che il preliminare del 14 dicembre 2002 era valido, avendo esso effetti obbligatori, poi- ché, attesa l’efficacia dichiarativa della divisione, l’effetto reale della vendita fatta da M Z a Publigas Verona era subordinato all’assegnazione del terreno alla promittente venditrice;
il preliminare non era soggetto ad alcuna condizione sospensiva o risolutiva, né a presupposizione, avendo le parti enunciato il giudizio divisionale in atto;
non era rilevante la mancanza del certificato di destinazione ur- banistica;
era infondata la pretesa di danni per l’utilizzo della procura da parte di Publigas, cosa che aveva ad essa consentito di intestarsi la quota promessa facendo intervenire M M quale procuratore di M nell’atto L. Quindi, il Tribunale ha rigettato le domande di M Z, e anche quelle dell’intervenuto M Z, il quale aveva chiesto di dichiarare che il preliminare era sottoposto alla “condizione risolutiva implicita che i beni del contratto fossero assegnati nella causa di divi- sione a M Z”, e inoltre che la compravendita del 23 dicembre 2003 fosse dichiarata risolta. - 3 - F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 2 1 0 0 6 5 7 b 4 0 5 1 0 9 1 0 6 a a d c 1 9 2 3 8 9 4 4 9 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 9811/2019 Numero sezionale 245/2022 Numero di raccolta generale 10257/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 3. – Con sentenza n. 141/2019, resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 21 gennaio 2019, la Corte d’appello di Venezia ha così provveduto: − ha dichiarato l’estinzione del processo nel rapporto fra A M e V M, eredi di M Z (deceduta nel corso del giudizio di secondo grado), da un lato, e Publigas Ve- rona e M M, dall’altro;
− ha rigettato l’appello proposto da M Z e quello proposto da M Z perché infondati, confermando la sentenza del Tribunale. 4. – La Corte d’appello ha rilevato che M Z ha chiesto la riforma della sentenza del Tribunale per non avere dichiarato risolto il preliminare e invalido il definitivo stipulato da Publigas Verona avva- lendosi della procura a vendere da lei rilasciata alla promissaria in pre- liminare;
e ha chiesto anche i danni a Publigas per avere utilizzato la procura intestandosi il bene, danni che sarebbero pari ai 480.000 euro da lei incassati in preliminare a titolo di prezzo. Tali domande – osserva la Corte d’appello – sono state rinunciate con atto del 19 luglio 2018, sottoscritto dal procuratore abilitato avv. R, anche per gli eredi di M Z, A M e Vi- viana Marchi, costituiti con comparsa depositata il 22 maggio 2018 e rappresentati dal medesimo avvocato per procura depositata in pari data. La rinuncia è stata accettata dal procuratore di Publigas Verona e M M con atto del 19 luglio 2018. Di qui la declaratoria di estinzione del giudizio nel rapporto tra gli eredi di M Z, da un lato, e Publigas Verona e M M, dall’altro. La rinuncia – prosegue la Corte d’appello – non è stata accettata da M Z, e dunque gli appelli di M Z e M Z vanno esaminati nel merito. Quanto alla richiesta di M Z di dichiarare nulla la sentenza di primo grado per non aver sospeso il processo in attesa che fosse - 4 - F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 2 1 0 0 6 5 7 b 4 0 5 1 0 9 1 0 6 a a d c 1 9 2 3 8 9 4 4 9 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 9811/2019 Numero sezionale 245/2022 Numero di raccolta generale 10257/2022 passata in giudicato la sentenza sul retratto successorio (altra causa Data pubblicazione 30/03/2022 da lui promossa contro la coerede M per violazione dell’art.734 cod. civ.), la Corte di Venezia sottolinea che si tratta di richiesta ormai superata: il retratto successorio è stato infatti deciso in via defi- nitiva da Cass., Sez. II, 23 aprile 2015, n. 8305, che ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto dallo stesso Z. Inoltre, con sen- tenza n. 14425 del 10 agosto 2012 la Corte di cassazione ha definito anche la causa di divisione ereditaria, rigettando i ricorsi proposti dagli Z e anche da Publigas Verona: in tal modo ha confermato le deci- sioni della Corte d’appello di Venezia e del Tribunale di Verona che avevano assegnato a M Z con sorteggio il fondo Cave, ovvero quello venduto da M Z a Publigas. Quanto al conflitto tra M Z (riconosciuto proprietario del fondo nella causa divisionale) e Publigas Verona (acquirente di metà del medesimo fondo dalla coerede M), esso, secondo la Corte d’appello (che ha preliminarmente rilevato che la relativa domanda non è stata formulata nell’atto di appello), non può risolversi a favore del primo sic et simpliciter: l’atto ai rogiti del notaio L del 2002 (ven- dita della quota indivisa da M a Publigas) è stato trascritto, mentre non risultano trascritte né la citazione per divisione, né l’accet- tazione di eredità. Quindi, M Z può invocare a suo favore non l’invalidità del preliminare, ma la natura dichiarativa della divisione. Tuttavia, per opporre ai terzi (nello specifico, a Publigas) il titolo deri- vante dall’acquisto mortis causa era necessaria la trascrizione dell’ac- cettazione di eredità da parte di M Z. 5. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Vene- zia il signor M Z ha proposto ricorso, con atto notificato il 15 marzo 2019, sulla base di sei
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