Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/04/2020, n. 12199

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/04/2020, n. 12199
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12199
Data del deposito : 15 aprile 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: C V, nato a Castiglione Messer Raimondo il 25/05/1955 avverso la sentenza del 15/02/2019 della Corte di appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere A C;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale R A, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi il difensori, avvocato L A, per la Provincia di Teramo, che chiede il rigetto del ricorso, avvocato C M, per il ricorrente, che ne chiede l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. V C, a mezzo del difensore avvocato C M, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di l'Aquila che ha confermato la sentenza del Tribunale di Teramo emessa il 4 novembre 2015 che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 314 cod. pen. di cui al capo b), assolvendolo relativamente alle altre imputazioni. Per quel che in questa sede rileva, il ricorrente, in qualità di amministratore unico della società in house denominata "Teramo Lavoro" e dunque quale pubblico ufficiale, avendo la disponibilità giuridica del denaro di cui al "Fondo Sociale Europeo Abruzzo 2007/2013", attraverso la rendicontazione delle attività svolte dal personale della "Teramo Lavoro" s.r.l. si sarebbe appropriato di una somma pari ad euro 11.225,72, provvedendo all'autoliquidazione dell'importo asseritamente riconducibile ad emolumenti connessi alle funzioni di coordinatore di progetto. Secondo l'accusa la condotta si sarebbe realizzata attraverso la presentazione all'Amministrazione provinciale di Teramo di fatture e prospetti che rendicontavano l'attività lavorativa dei dipendenti della Teramo Lavoro nei mesi di dicembre 2011 (fattura n.9/12), gennaio 2012 (fattura n.11/2012 e febbraio 2012 (fattura n. 23/2012), che contenevano le generalità dei dipendenti, il livello occupazionale, le ore lavorative e lo specifico importo della retribuzione da imputare al progetto finanziario con il FSE, appropriandosi il Cretarola, una volta conseguita la liquidazione delle somme corrispondenti a dette fatture che non includevano la propria prestazione lavorativa e connessa richiesta di retribuzione, della somma di euro 11.225,72. 2. Il ricorrente, con un unico ed articolato motivo di ricorso, deduce vizi cumulativi di motivazione, violazione dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen. ed erronea applicazione dell'art. 314 cod. pen. Osserva la difesa del Cretarola che la Corte territoriale sarebbe caduta in errore nel fondare la responsabilità su due circostanze fattuali non contenute nella contestazione ed avverso le quali non aveva potuto difendersi: la mancata rendicontazione dell'attività personalmente svolta, all'esito della quale è stato liquidato l'importo e l'intervenuta cessazione del rapporto di collaborazione che non avrebbe, pertanto, giustificato il pagamento delle somme che si ritiene siano state indebitamente percepite. Proprio in ordine a tale ultimo aspetto, la Corte territoriale avrebbe omesso di apprezzare le decisive prove documentali acquisite ed in particolare: l'estratto previdenziale emesso dall'INPS, che attestava che il Cretarola negli anni 2011 e 2012 aveva prestato attività di collaborazione;
il versamento dei relativi contributi;
la comunicazione obbligatoria "unificati unilav» che individuava nel 5 settembre 2010 l'inizio del rapporto di coordinatore del Cretarola con la Teramo s.r.l. e nel 29 febbraio 2012 la data di cessazione;
la missiva del 31 luglio 2012 con cui il ricorrente aveva trasmesso all'Amministrazione provinciale di Teramo per conto della "Teramo Lavoro" s.r.l. le specifiche retribuzioni dovute al personale di staff e ai collaboratori, soggetti diversi dai dipendenti-operatori relativi al periodo lavorativo dicembre 2011 - giugno 2012 e mai contestate in base alle fatture 9/12, 11/12 e 23/12, documentazione da cui emergeva che la retribuzione dovuta al Cretarola era pari ad euro 8.255,72 per dicembre 2011 e gennaio e febbraio 2012, importo che sommato a quello del mese di novembre 2011 consentiva di addivenire alla cifra corrispondente ad euro 11.255,72;
il certificato storico S.I.L. nazionale che individuava e rettificava il rapporto di collaborazione nei periodi 5.09.2010/31.12.2011 e 01.01.2012/29.02.2012. Dalla lettura della sentenza non si comprenderebbe perché le buste paga del Cretarola siano state predisposte a cagione della superficialità del consulente del lavoro e perché le fatture n. 9/12 e 23/12 debbano assumere valenza maggiore rispetto alle buste paga. Il versamento dei contributi da parte della «Teramo lavoro» S.r.l., le comunicazioni al "S.I.L." e il certificato storico di questo oltre che della certificazione della dottoressa R D avrebbero dovuto essere ritenute sufficienti a dimostrare la prorogatio dell'attività di coordinatore di progetto del Cretarola e, quindi, la legittimità della debenza della somma liquidata per sé e i componenti dello staff. Risulterebbe pacifica la circostanza che la retribuzione del Cretarola ammontasse ad euro 3.000 mensili e non fosse soggetta ad alcuna forma di rendicontazione tanto che il Tribunale di Teramo aveva ritenuto legittima la liquidazione di euro 42.000,00 in favore del ricorrente pur in assenza di rendicontazione. Sul Cretarola incombeva soltanto l'onere di presentare report e time sheet a richiesta dell'amministrazione provinciale. Illogica risulterebbe la circostanza a mente della quale il Cretarola era stato l'unico soggetto penalmente perseguito, mentre nessun procedimento penale avrebbe riguardato i componenti dello staff che avevano percepito fino al giugno 2012, si ritiene legittimamente, le somme indicate nella fattura n. 63/2012.
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