Cass. civ., SS.UU., ordinanza 28/02/2023, n. 05975

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 28/02/2023, n. 05975
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 05975
Data del deposito : 28 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10238-2022 proposto da: S D, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEGLI ACERI

42, presso lo studio dell'avvocato M L, rappresentato e difeso dall'avvocato G S F;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI SANCIPIRELLO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A.

STOPPANI

1, presso lo studio dell'avvocato F S, rappresentato e difeso dall'avvocato C P R;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 997/2021 del CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA - PALERMO, depositata il 11/11/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/01/2023 dal Consigliere D S. Ric. 2022 n. 10238 sez. SU - ud. 10-01-2023 -2- Rilevato che: D S e le società Edilservicesottile s.r.l. e Due S Sottile s.r.l. hanno impugnato avanti al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana la sentenza n. 2755/2019 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia che aveva rigettato i ricorsi - proposti nei confronti del Comune di Sancipirello - con cui era stata dedotta l'illegittimità dell'ordinanza di demolizione di un immobile adibito dagli appellanti all'esercizio di attività commerciale (perché realizzato abusivamente e in zona dì inedificabilità assoluta, in quanto prospiciente a un corso d'acqua) e, altresì, della nota cui con cui era stata rigettata la domanda di concessione in sanatoria e dell'ordinanza che aveva disposto la chiusura immediata dell'esercizio di vendita condotto nei locali e luoghi interessati dalle opere abusive;
il CGARS, pur premettendo che la questione non era controversa fra le parti, ha sottolineato che non sussisteva alcun dubbio in ordine alla giurisdizione del giudice adito: dato atto dell'esistenza dell'«orientamento di una parte della giurisprudenza amministrativa che riconosce la potestas iudicandi del Tribunale superiore delle acque pubbliche in ordine alle controversie relative a provvedimenti amministrativi concernenti interventi edilizi realizzati in prossimità di corsi d'acqua di natura pubblica e nella fascia di rispetto dall'argine», ha richiamato e fatto proprio il principio espresso da Cass., S.U. n. 2710/2020, secondo cui, «spetta alla giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. a), del r.d. n. 1775 del 1933, ogni controversia sugli atti amministrativi in materia di acque pubbliche, ancorché non promananti da pubbliche amministrazioni istituzionalmente preposte alla cura degli interessi in materia, idonei ad incidere in maniera non occasionale, ma immediata e diretta, sul regime delle acque pubbliche e del relativo demanio, mentre sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie concernenti atti solo strumentalmente inseriti in procedimenti finalizzati ad incidere sul regime dì sfruttamento dell'acqua pubblica e del demanio idrico e adottati in preminente considerazione di interessi ambientali, urbanistici o di gestione del territorio»;
nel merito, ha rigettato l'appello, affermando che la destinazione dell'area ad impianti sportivi polifunzionali costituiva un vincolo conformativo e non anche espropriativo della proprietà privata, di talché risultava infondato l'assunto dell'intervenuta decadenza dei vincoli preordinati all'esproprio;
che l'Autorità di Bacino del distretto idrografico della Sicilia aveva chiarito che il corso d'acqua in prossimità del quale era stato realizzato l'intervento edilizio era da considerare, per sua natura e caratteristiche, come parte integrante del reticolo idrografico regionale e pertanto soggetto alle disposizioni normative e al regime vincolistico discendente dal Testo Unico sulle opere idrauliche di cui al R.D. n. 523/1904;
che, conseguentemente, risultavano operanti i vincoli discendenti dall'art. 96, lett. f) dell'anzidetto R.D. e che le opere abusive si collocavano entro la fascia di inedificabilità assoluta;
ha proposto ricorso per cassazione D S, affidandosi a un unico motivo;
ha resistito, con controricorso, il Comune di Sancipirello (che ha anche depositato memoria). Considerato che: con l'unico motivo, il ricorrente deduce - in relazione agli artt. 111, ottavo comma Cost. e 362 c.p.c.- «violazione e falsa applicazione del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici)» e denuncia «lo sconfinamento dai limiti della propria giurisdizione del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia laddove ha affermato la propria giurisdizione nell'ambito riservato al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche»: afferma che il CGARS, «avendo statuito in ordine alla controversia in esame relativa all'impugnazione di una ordinanza di demolizione per asserite opere abusive in aree del demanio idrico, sull'erroneo presupposto della sussistenza della "giurisdizione del giudice amministrativo" - ha giudicato inopinatamente su materia attribuita al tribunale delle acque pubbliche, travalicando i limiti della giurisdizione amministrativa»;
invocati, al riguardo, precedenti di legittimità (fra cui proprio Cass., S.U. 2710/2020 richiamata dalla sentenza impugnata), e di giudici amministrativi, conclude che «tale contenzioso è indubbio che abbia investito tematiche il cui contenuto tecnico oggettivamente giustificava la sua devoluzione al giudice specializzato, ossia al Tribunale Superiore delle Acque», atteso che «il manufatto incide in maniera diretta sul regime delle acque pubbliche, ove le opere edilizie oggetto di controversia interessano il normale deflusso del corso d'acqua»;
il Comune controricorrente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso «in ragione della intervenuta formazione di un giudicato implicito sulla giurisdizione nel giudizio di provenienza» e ne ha sostenuto, comunque, l'infondatezza nel merito, evidenziando altresì un abuso del processo da parte del ricorrente, tale da giustificare l'applicazione dell'art. 96, 3° co c.p.c., il motivo è inammissibile in quanto sulla giurisdizione si è formato un giudicato implicito che preclude la possibilità di dedurre il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quello specializzato;
invero: è pacifico che - come rilevato dalla sentenza impugnata - la questione della giurisdizione non era controversa fra le parti;
peraltro, dato che il giudice amministrativo era stato investito proprio dall'odierno ricorrente (e dalle due società Edilservicesottile e Due S Sottile), il difetto di giurisdizione non avrebbe potuto essere fatto valere dal Sottile con l'atto di appello in quanto, pur soccombente nel merito, non lo era anche in punto di affermazione (implicita) della giurisdizione del giudice adito (cfr. Cass., S.U. n. 21260/2016, Cass., S.U. n. 1309/2017 e Cass., S.U. n. 22439/2018);
né il Comune aveva contestato la giurisdizione amministrativa in primo grado o aveva impugnato la statuizione implicita del primo giudice;va escluso pertanto che il Sottile possa far valere - per la prima volta in sede di legittimità - il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo che egli stesso ha adito;
alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite;
ricorrono, altresì, gli estremi di un abuso dello strumento processuale che giustificano l'applicazione dell'art. 96, 3° co. c.p.c.;
sussistono, infine, le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
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