Cass. pen., sez. I, sentenza 16/03/2018, n. 12291
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MICALETTO FRANCESCO nato il 11/02/1958 a TAVIANO avverso la sentenza del 31/10/2016 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Presidente M B Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore P C che ha concluso per Il P.G. chiede l'inammissibilità del ricorso. Udito il difensore Ritenuto in fatto 1.Con sentenza in data 31 ottobre 2016 la Corte di appello di Lecce, decidendo su rinvio dalla Corte di cassazione, che con sentenza n. 32053 del 24 giugno 2014 aveva annullato la sentenza emessa in grado di appello dalla stessa Corte in data 4 ottobre 2013 di conferma della condanna dell'imputato F M per il reato di diffamazione pluriaggravata, disponeva la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce sul presupposto della diversità del fatto di reato rispetto a quanto contestato nel capo di imputazione, da qualificarsi come reato di calunnia in danno di F G e non di diffamazione per avere affermato l'imputato, nell'esercizio della sua attività di avvocato, in una comparsa depositata nella controversia civile intentata contro il predetto G innanzi al Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Gallipoli, per il pagamento di competenze professionali vantate nei suoi riguardi, che gli assegni indicati dal convenuto come girati in favore di V G, ex moglie del M, erano in realtà riconducibili al finanziamento usurario erogato dal G alla stessa. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso il M a mezzo del proprio difensore per chiederne l'annullamento per: a) Violazione e falsa applicazione di legge, travisamento e contraddittorietà della prova quanto alla illiceità del fatto di reato e vizio di motivazione. Dagli atti acquisiti emerge che le espressioni adoperate dal ricorrente nel corpo della comparsa depositata nel procedimento civile intentato contro il G erano strettamente correlate alle contestazioni avanzate dal predetto convenuto ed erano funzionali a smentire il dedotto già avvenuto pagamento dei crediti professionali azionati. Egli ha agito nell'esercizio del proprio diritto di azione e difesa in giudizio, mentre i giudici di appello hanno omesso qualsiasi accertamento sulla effettiva natura dei rapporti tra il G e la Giorgino. Pur avendo la Corte di cassazione già affermato che l'esimente di cui all'art. 598 cod. civ. non si applica alle accuse calunniose contenute in atti processuali, tuttavia va condotto, ed è stato, invece, omesso, il preliminare accertamento giudiziale che la circostanza dedotta dall'imputato «nel suo scritto processuale risponda o meno a verità, accertamento essenziale per conoscere dell'effettiva lesività della reputazione della persona offesa (o di fatto rivestente natura di illecito penale) e del titolo a pretendere, di conseguenza, il risarcimento del conseguente danno patrimoniale». Manca la prova della falsità dell'accusa e della avvenuta consumazione del reato di calunnia ai danni del G. b) Violazione e falsa applicazione di legge, travisamento e contraddittorietà della prova. Non è stato dimostrato in atti che il fatto addebitato al G, nella prospettazione fattane dal M, potesse realmente dare inizio ad un4— t procedimento penale a carico del primo per il reato di usura e che l'imputato avesse agito, sapendolo innocente. In particolare, alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità, «La fattispecie incriminatrice, invero, individua l'oggetto della falsa incolpazione nel "reato", cioè nell'illecito penale, comprensivo di tutti gli elementi costitutivi e dunque, non solo del fatto materiale, ma anche dell'elemento soggettivo: trattasi di elemento normativo della fattispecie medesima». Nel caso in esame, l'imputato, nel redigere l'atto difensivo de qua, per sollecitarne la verifica giudiziale, si era limitato a denunciare fatti storici, immediatamente verificabili attraverso l'esame della documentazione posta a disposizione dell'autorità giudiziaria, per evidenziare, alla luce delle tesi giuridiche da lui sostenute, le violazioni di legge e le erronee valutazioni di merito in cui sarebbe incorsa la controparte. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi