Corte d'Appello Milano, sentenza 29/01/2024, n. 1199
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 132/2023
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da
Dott. Giovanni Picciau Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Consigliere est
Dott.ssa Paola Poli Giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 39/2023 del Tribunale di
Monza, est. dott.ssa Emilia Antenore, promossa:
DA
INPS assistito e difeso dall'avv. CLARA TOMMASELLI ed elettivamente domiciliato in VIA SAVARE' 1 MILANO
APPELLANTE
CONTRO
BR LE, OM WA, RL PP assistiti e difesi dall'avv. MOIRA ZANATTA ed elettivamente domiciliati in VIA VARISCO 5
CONCOREZZO (MB)
APPELLATI
E
FONDO COMETA assistito e difeso dall'avv. FLAVIO DE BENEDICTIS ed elettivamente domiciliato in VIA FEDERICO CAMPANELLA 12 MOLFETTA (BA)
TERZO CHIAMATO
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI APPELLANTE
Nel merito, in accoglimento del presente ricorso in appello, e ad integrale riforma della sentenza n. 39/2023 del Tribunale di Monza, dichiarare che i sigg.ri. RI AL, OL AL e ER PE non hanno diritto ad accedere al Fondo di Garanzia gestito dall'INPS per le motivazioni indicate e, in riforma della sentenza n. 39/2023 del Tribunale di Monza, rigettare integralmente le domande tutte proposte ex adverso con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Con vittoria di spese e compensi di difesa di entrambi i gradi di giudizio.
APPELLATI
IN VIA PRELIMINARE
1) dichiarare il ricorso inammissibile ex art. 434 cpc per le ragioni dedotte in atto e, conseguentemente, confermare la sentenza n. 39/2023 emessa dal Tribuna di Monza;
2) in via subordinata al punto 1, ordinare a parte appellante l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori dell'Industria, della Meccanica, dell'Installazione di Impianti e dei settori affini, già costituito in primo grado;
NEL MERITO 3) respingere tutte le domande svolte dall'appellante in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata.
4) con vittoria di spese diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Moira Zanatta, quale procuratrice antistataria.
TERZO CHIAMATO rigettare ogni eventuale domanda di condanna nei confronti del deducente Fondo
Pensione COMETA;
in ogni caso, condannare parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze di giudizio oltre rimborso spese generali, CPA e IVA, come per legge.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6.2.2023, INPS ha impugnato la sentenza del Tribunale di Monza che lo ha condannato, quale gestore del Fondo di Garanzia, a corrispondere:
-a titolo di tfr ex art. 2 L. n. 297/1982 a RI AL la somma di € 4.033,00, a
OL AL la somma di € 16.478,34 e a ER PE la somma di €
31.942,18, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- a titolo di crediti per retribuzioni ex artt. 1 e 2 dlgs n. 80/1992 a RI AL la somma di €5.030,95, a OL AL la somma di € 3.954,82 e a ER
PE la somma di € 7.249,25, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
pag. 2/12
-al Fondo di Previdenza Complementare Cometa ex art. 5 d.lgs. n. 80/1992 per la posizione di RI AL la somma di € 5.631,77 e per la posizione di OL
AL la somma di € 4.038,59, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Compensando le spese di lite.
AL RI, dipendente della società OM NI spa dal 1.10.1987,
OL AL e ER dipendenti della società KR srl, rispettivamente dal
1.12.2008 e dal 4.4.1990, con il ricorso di primo grado avevano dedotto che, a causa della situazione di gravissima crisi di KR srl e OM NI spa -con plurimi periodi in cassa integrazione e contratti di solidarietà-, a seguito dell'accordo sottoscritto presso il Ministero dell'Industria e dello Sviluppo Economico in data
31.01.2017 e volto a consentire la cessione di tre rami di azienda di KR srl e
OM Eletronics spa in favore di DO Group France, il cui perfezionamento era espressamente subordinato alla rinuncia da parte dei lavoratori a qualsivoglia pretesa nei confronti della cessionaria per i crediti connessi al rapporto di lavoro con la società cedente, avevano sottoscritto in data 7.2.2017 un accordo conciliativo sindacale, con il quale, in vista del trasferimento presso l'affittuaria, rinunciavano alla solidarietà ex art. 2112 cod. civ., liberando DO dai crediti maturati alla data di sottoscrizione del contratto di affitto, fatta “salva l'ipotesi del tfr maturato alla data di trasferimento in caso di cessazione del rapporto di lavoro in costanza di periodo di affitto”, per il quale permaneva la solidarietà tra cedente e cessionario.
I lavoratori proseguivano quindi il rapporto di lavoro alle dipendenze del Gruppo
DO in forza del contratto di affitto e, nell'ambito dell'amministrazione straordinaria di KR srl e di OM NI spa, a seguito di ricorso, venivano ammessi allo stato passivo per i crediti maturati presso i rispettivi ex datori di lavoro sino al passaggio a DO ovvero sino a febbraio 2017.
Con l'accordo sottoscritto presso il Ministero dell'Industria e dello Sviluppo
Economico in data 18.4.2019, intervenuta in data 31.5.2019 la vendita dell'azienda alla società DO NI srl, quest'ultima, KR srl in as, DO NI srl e le OOSS convenivano la definitiva cessione dei lavoratori già transitati a DO
NI srl nonché stabilivano che, ai sensi dell'art. 47, comma 4 bis L. 428/1990,
pag. 3/12
l'art. 2112 cc avrebbe trovato applicazione nei limiti dell'accordo stesso che prevedeva, atteso il contenuto dell'art. 63, co 5, dlgs n. 270/1999, l'esclusione della responsabilità della cessionaria per i debiti relativi ai rami d'azienda ceduti, anteriori alla data di affitto dei rami di azienda, tra i quali il TF, la previdenza complementare, le ferie non godute, le mensilità aggiuntive.
In data 08.05.2019 i lavoratori sottoscrivevano i verbali di conciliazione sindacale in forza dei quali gli stessi rinunciavano alla solidarietà ex art. 2112 cc, liberando DO dai crediti maturati alla data di sottoscrizione del contratto di affitto, ovvero al
14.02.2017.
Quindi i lavoratori, acquisita la documentazione necessaria, avanzavano a INPS domanda di accesso al Fondo di Garanzia, sia con riguardo alle retribuzioni inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro sia con riguardo al TF ed alle quote del TF non versate al fondo complementare. Le domande venivano respinte atteso che alla data di affitto del ramo di azienda la cedente era società “in bonis”.
Il Tribunale, pacifico il passaggio dei lavoratori senza soluzione di continuità alle dipendenze della società DO a seguito del contratto di affitto, con riferimento alla domanda relativa alle retribuzioni inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro ed al TF, richiamati gli artt. 2, co. 1, L 297/1982 (TF), e gli artt. 1 e 2 Dlvo 80/1992
(ultime tre retribuzioni) nonché l'art. 2112 cc, ha ritenuto valido ed efficace l'accordo sindacale del 31.1.2017, concluso in applicazione dell'art. 47, co 4 bis, legge n.
428/1990, che prevedeva la deroga all'obbligo tra affittanti e affittuari dell'obbligazione solidale di cui all'art. 2112 cc. Conseguentemente, operando la deroga all'art. 2112 cc, i lavoratori non potevano rivolgersi alla DO anche se in bonis.
In ogni caso il rapporto di lavoro con KR e OM era cessato al momento della cessione del ramo a DO -cessazione necessaria per accedere al Fondo di Garanzia-.
Secondo il primo giudice, “la fattispecie in esame, caratterizzata dalla avvenuta valida conclusione tra la società cedente, la società cessionaria e le organizzazioni sindacali, con presa visione del MISE, dell'accordo in data 31/01/2017 derogatorio all'obbligazione solidale tra
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 132/2023
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da
Dott. Giovanni Picciau Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Consigliere est
Dott.ssa Paola Poli Giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 39/2023 del Tribunale di
Monza, est. dott.ssa Emilia Antenore, promossa:
DA
INPS assistito e difeso dall'avv. CLARA TOMMASELLI ed elettivamente domiciliato in VIA SAVARE' 1 MILANO
APPELLANTE
CONTRO
BR LE, OM WA, RL PP assistiti e difesi dall'avv. MOIRA ZANATTA ed elettivamente domiciliati in VIA VARISCO 5
CONCOREZZO (MB)
APPELLATI
E
FONDO COMETA assistito e difeso dall'avv. FLAVIO DE BENEDICTIS ed elettivamente domiciliato in VIA FEDERICO CAMPANELLA 12 MOLFETTA (BA)
TERZO CHIAMATO
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI APPELLANTE
Nel merito, in accoglimento del presente ricorso in appello, e ad integrale riforma della sentenza n. 39/2023 del Tribunale di Monza, dichiarare che i sigg.ri. RI AL, OL AL e ER PE non hanno diritto ad accedere al Fondo di Garanzia gestito dall'INPS per le motivazioni indicate e, in riforma della sentenza n. 39/2023 del Tribunale di Monza, rigettare integralmente le domande tutte proposte ex adverso con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Con vittoria di spese e compensi di difesa di entrambi i gradi di giudizio.
APPELLATI
IN VIA PRELIMINARE
1) dichiarare il ricorso inammissibile ex art. 434 cpc per le ragioni dedotte in atto e, conseguentemente, confermare la sentenza n. 39/2023 emessa dal Tribuna di Monza;
2) in via subordinata al punto 1, ordinare a parte appellante l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori dell'Industria, della Meccanica, dell'Installazione di Impianti e dei settori affini, già costituito in primo grado;
NEL MERITO 3) respingere tutte le domande svolte dall'appellante in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata.
4) con vittoria di spese diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Moira Zanatta, quale procuratrice antistataria.
TERZO CHIAMATO rigettare ogni eventuale domanda di condanna nei confronti del deducente Fondo
Pensione COMETA;
in ogni caso, condannare parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze di giudizio oltre rimborso spese generali, CPA e IVA, come per legge.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6.2.2023, INPS ha impugnato la sentenza del Tribunale di Monza che lo ha condannato, quale gestore del Fondo di Garanzia, a corrispondere:
-a titolo di tfr ex art. 2 L. n. 297/1982 a RI AL la somma di € 4.033,00, a
OL AL la somma di € 16.478,34 e a ER PE la somma di €
31.942,18, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- a titolo di crediti per retribuzioni ex artt. 1 e 2 dlgs n. 80/1992 a RI AL la somma di €5.030,95, a OL AL la somma di € 3.954,82 e a ER
PE la somma di € 7.249,25, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
pag. 2/12
-al Fondo di Previdenza Complementare Cometa ex art. 5 d.lgs. n. 80/1992 per la posizione di RI AL la somma di € 5.631,77 e per la posizione di OL
AL la somma di € 4.038,59, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Compensando le spese di lite.
AL RI, dipendente della società OM NI spa dal 1.10.1987,
OL AL e ER dipendenti della società KR srl, rispettivamente dal
1.12.2008 e dal 4.4.1990, con il ricorso di primo grado avevano dedotto che, a causa della situazione di gravissima crisi di KR srl e OM NI spa -con plurimi periodi in cassa integrazione e contratti di solidarietà-, a seguito dell'accordo sottoscritto presso il Ministero dell'Industria e dello Sviluppo Economico in data
31.01.2017 e volto a consentire la cessione di tre rami di azienda di KR srl e
OM Eletronics spa in favore di DO Group France, il cui perfezionamento era espressamente subordinato alla rinuncia da parte dei lavoratori a qualsivoglia pretesa nei confronti della cessionaria per i crediti connessi al rapporto di lavoro con la società cedente, avevano sottoscritto in data 7.2.2017 un accordo conciliativo sindacale, con il quale, in vista del trasferimento presso l'affittuaria, rinunciavano alla solidarietà ex art. 2112 cod. civ., liberando DO dai crediti maturati alla data di sottoscrizione del contratto di affitto, fatta “salva l'ipotesi del tfr maturato alla data di trasferimento in caso di cessazione del rapporto di lavoro in costanza di periodo di affitto”, per il quale permaneva la solidarietà tra cedente e cessionario.
I lavoratori proseguivano quindi il rapporto di lavoro alle dipendenze del Gruppo
DO in forza del contratto di affitto e, nell'ambito dell'amministrazione straordinaria di KR srl e di OM NI spa, a seguito di ricorso, venivano ammessi allo stato passivo per i crediti maturati presso i rispettivi ex datori di lavoro sino al passaggio a DO ovvero sino a febbraio 2017.
Con l'accordo sottoscritto presso il Ministero dell'Industria e dello Sviluppo
Economico in data 18.4.2019, intervenuta in data 31.5.2019 la vendita dell'azienda alla società DO NI srl, quest'ultima, KR srl in as, DO NI srl e le OOSS convenivano la definitiva cessione dei lavoratori già transitati a DO
NI srl nonché stabilivano che, ai sensi dell'art. 47, comma 4 bis L. 428/1990,
pag. 3/12
l'art. 2112 cc avrebbe trovato applicazione nei limiti dell'accordo stesso che prevedeva, atteso il contenuto dell'art. 63, co 5, dlgs n. 270/1999, l'esclusione della responsabilità della cessionaria per i debiti relativi ai rami d'azienda ceduti, anteriori alla data di affitto dei rami di azienda, tra i quali il TF, la previdenza complementare, le ferie non godute, le mensilità aggiuntive.
In data 08.05.2019 i lavoratori sottoscrivevano i verbali di conciliazione sindacale in forza dei quali gli stessi rinunciavano alla solidarietà ex art. 2112 cc, liberando DO dai crediti maturati alla data di sottoscrizione del contratto di affitto, ovvero al
14.02.2017.
Quindi i lavoratori, acquisita la documentazione necessaria, avanzavano a INPS domanda di accesso al Fondo di Garanzia, sia con riguardo alle retribuzioni inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro sia con riguardo al TF ed alle quote del TF non versate al fondo complementare. Le domande venivano respinte atteso che alla data di affitto del ramo di azienda la cedente era società “in bonis”.
Il Tribunale, pacifico il passaggio dei lavoratori senza soluzione di continuità alle dipendenze della società DO a seguito del contratto di affitto, con riferimento alla domanda relativa alle retribuzioni inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro ed al TF, richiamati gli artt. 2, co. 1, L 297/1982 (TF), e gli artt. 1 e 2 Dlvo 80/1992
(ultime tre retribuzioni) nonché l'art. 2112 cc, ha ritenuto valido ed efficace l'accordo sindacale del 31.1.2017, concluso in applicazione dell'art. 47, co 4 bis, legge n.
428/1990, che prevedeva la deroga all'obbligo tra affittanti e affittuari dell'obbligazione solidale di cui all'art. 2112 cc. Conseguentemente, operando la deroga all'art. 2112 cc, i lavoratori non potevano rivolgersi alla DO anche se in bonis.
In ogni caso il rapporto di lavoro con KR e OM era cessato al momento della cessione del ramo a DO -cessazione necessaria per accedere al Fondo di Garanzia-.
Secondo il primo giudice, “la fattispecie in esame, caratterizzata dalla avvenuta valida conclusione tra la società cedente, la società cessionaria e le organizzazioni sindacali, con presa visione del MISE, dell'accordo in data 31/01/2017 derogatorio all'obbligazione solidale tra
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