Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/02/2024, n. 14025
Sentenza
8 febbraio 2024
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8 febbraio 2024
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Massime • 1
Integra il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare la condotta del genitore che, obbligato in forza di provvedimento del giudice civile a corrispondere una somma di danaro a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, di propria iniziativa, scelga di adempiere mediante la cessione di un credito verso terzi. (Fattispecie nella quale l'imputato aveva richiesto alla propria datrice di lavoro di corrispondere le somme di denaro a lui dovute per straordinari direttamente alla madre del figlio).
Sul provvedimento
Testo completo
In caso di diffusione del 14025-24 presente provvedimento omotere le gene gli altri dat a norma dell'art. 52 digs. 196/03 in quanto: ☐ disposto licko [ a richiesta di parte REPUBBLICA ITALIANA ✓ imposto dalla legge In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da 155 Gaetano De Amicis - Presidente - Sent. n. sez. /24 UP 08/02/2024 Angelo Capozzi R.G.N. 29988/2023 Martino Rosati Debora Tripiccione Fabrizio D'Arcangelo Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da nato a [...] il [...] R.C. avverso la sentenza emessa in data 11 maggio 2023 dalla Corte di appello di Torino visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Fabrizio D'Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso;
lette conclusioni dell'Avvocato Massimiliano Testore, che, nell'interesse della parte civile costituita, ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
lette le conclusioni dell'Avvocato Giuseppe Mosca, che, nell'interesse del R.C. ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto di citazione a giudizio, emesso in data 28 marzo 2017 in seguito ad opposizione a decreto penale di condanna, R.C. è stato tratto a giudizio per il reato di violazione degli obblighi di assistenza famigliare nei confronti del figlio minore, commesso in Domodossola, dal mese di luglio 2015 al 7 settembre 2016, (capo 1), e per il reato di molestie in danno della ex convivente, commesso in Domodossola nelle date del 15 e 16 ottobre 2015 (capo 2).
2. Il Tribunale di Verbania, con sentenza emessa in data 18 ottobre 2018, ha assolto l'imputato dal reato contestato al capo 2) e lo ha condannato per il reato di violazione degli obblighi di assistenza famigliare nei confronti del figlio minore alla pena sospesa di due mesi di reclusione e al risarcimento in favore della parte civile costituita.
3. Con la pronuncia impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado, appellata dall'imputato, che ha condannato al pagamento delle spese processuali e delle spese di rappresentanza e assistenza nei confronti della parte civile costituita.
4. L'Avvocato Giuseppe Mosca, nell'interesse del R.C. ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento, deducendo due motivi.
4.1. Con il primo motivo il ricorrente censura l'omessa assunzione di prova decisiva, lamentando la mancata escussione di S.G. datrice di lavoro dell'imputato, cui lo stesso avrebbe chiesto di pagare gli straordinari, dell'ammontare di 3.000 euro, direttamente alla madre del figlio. Ad avviso del difensore, il reato non sussisterebbe, in quanto l'imputato avrebbe ceduto il proprio credito di tremila euro nei confronti del datore di lavoro S.G. alla compagna del R.C e, dunque, la mancata percezione dell'assegno di mantenimento per il figlio minorenne sarebbe dovuta non già ad un inadempimento dell'imputato, bensì della S.G.
4.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. richiesta con i motivi nuovi di appello. La Corte di