Cass. civ., SS.UU., ordinanza 13/09/2018, n. 22406

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 13/09/2018, n. 22406
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22406
Data del deposito : 13 settembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente: ORDINANZA C.C.

7.11.2017 sul ricorso iscritto al n. 24033/2016 R.G. per regolamento preventivo di giurisdizione proposto da: GALIOTO VINCENZO elettivamente domiciliato in Roma, via Bisagno, n. 14, presso lo stu- dio dell'avv. G C, che lo rappresenta e difende unitamente agli avv.ti F G e I S

- ricorrente -

contro

BARBASSO GATTUSO PAOLA rappresentata e difeso dall'avv. B C, con domicilio eletto in Roma, viale delle Milizie, n. 9, presso la studio dell'avv. C O- risio

- controricorrente -

contro

FALLIMENTO AMIA S.P.A. rappresentato e difeso dall'avv. G B, con domicilio eletto in Roma, via XX Settembre, n. 3, presso la studio dell'avv. D R

- controricorrente -

contro

GARGANO VINCENZO rappresentato e difeso dall'avv. A G, con domicilio eletto in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione

- controricorrente -

contro

SEGRETO MARIA rappresentata e difesa dall'avv. G G, con domicilio eletto in Roma, viale Santa Teresa, n. 23, presso la studio dell'avv. P G

- controricorrente -

e nei confronti di COMUNE DI PALERMO CANZON ERI ANGELO ARCUDI FRANCESCOMENDOLA GAETANO GARGANO VINCENZO COLIM BERTI ORAZIO COSTANZA GIUSEPPE GIUFFRE' ANTONIO TRIOLO ELIDE GIOVANNA TRIOLO VITO NAPOLI DOMENICO ACE EUROPEAN GROUP LTD GARRAFFA GOFFREDO

- intimati -

in relazione al procedimento pendente davanti al Tribunale di Paler- mo, R.G. n. 8653/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 novembre 2017 dal Consigliere dott. Pietro Campanile;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del So- stituto Procuratore Generale dott. Luigi Salvato, il quale ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.

FATTI DI CAUSA

1. Nel procedimento pendente davanti al Tribunale di Palermo - se- zione specializzata in materia di impresa, concernente l'azione propo- sta dai commissari straordinari della S.p.a. AMIA, ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2394, 2485, 2486, 2497, 2394 bis, 2396, 2047 e 2043 cod. civ e dell'art. 146 L. F. nei confronti degli amministratori, dei sindaci, del direttore generale e del revisore dei conti della società stessa, nonché del Comune di Palermo, Vincenzo Galioto ha proposto ricorso per regolamento di giurisdizione, affidato ad unico e articolato motivo, cui resistono con controricorso il Fallimento di AMIA S.p.a. e, sostanzialmente aderendo alle prospettazioni del ricorrente, P B G, V G e M S.

2. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sulla base delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero, il quale ha con- cluso per l'affermazione della giurisdizione del giudice ordinario.

3. Il ricorrente, il Fallimento AMIA e la Gattuso hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente, premesso che l'oggetto sociale della S.p.a. AMIA con- sisteva nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani e nell'esecuzione dei lavori stradali nell'abitato, ha richiamato le norme statutarie, risultanti dalle modifiche apportate con delibera del 21 di- cembre 2006, in virtù delle quali il Comune di Palermo, unico socio, che avrebbe potuto cedere una aliquota ad altre istituzioni pubbliche al fine di «rendere possibile l'affidamento in house su un territorio più vasto di quello comunale» (circostanza, per altro, mai verifica- tasi), esercitava nella società « un controllo analogo a quello eserci- tato sui propri servizi ». Rilevato che in base allo statuto preceden- temente in vigore - che prevedeva l'astratta possibilità di una parte- cipazione privata, in via minoritaria, al capitale della società - la so- cietà AMIA, in assenza dell'effettiva partecipazione privata al capitale, dovesse considerarsi in house anche in relazione al periodo anteriore alle modifiche apportate con la richiamata delibera dell'anno 2006, il ricorrente afferma che l'accertamento della responsabilità degli am- ministratori e degli altri soggetti chiamati in giudizio sarebbe intera- mente devoluto alla giurisdizione della Corte dei Conti.

2. Il Fallimento della S.p.a. AMIA ha contestato la fondatezza del ri- corso, principalmente eccependo l'insussistenza, sulla base di specifi- che previsioni statutarie, con particolare riferimento alla possibilità della cessione a privati di partecipazioni societarie, dei presupposti per la qualificazione della società fallita come in house. Ha poi osser- vato che in ogni caso l'intervenuta declaratoria del fallimento non po- trebbe non comportare l'applicabilità dell'art. 146 L.F., ponendo in evidenza la possibilità di un concorso fra la giurisdizione ordinaria e quella contabile, operanti, salve le esigenze di coordinamento, in am- biti distinti e intese alle tutela di interessi ben differenziati.

2.1. Hanno altresì depositato controricorso P B G, V G e M S, sostanzialmente aderendo alle prospettazioni de lricorrente.

2.2. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sulla base delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero, il quale ha concluso per l'affermazione della giurisdizione del giudice amministra- tivo.

3. Deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario.

4. Vale bene prendere le mosse dalla nota decisione n. 26806 del 19 dicembre 2009, con la quale queste Sezioni unite affermarono che, salve le ipotesi riguardanti determinate società soggette per legge a una disciplina speciale, spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine all'azione di risarcimento dei danni subiti da una società a par- tecipazione pubblica per effetto di condotte illecite degli amministra- tori o dei dipendenti, non essendo in tal caso configurabile, avuto ri- s guardo all'autonoma personalità giuridica della società, né un rappor- to di servizio tra l'agente e l'ente pubblico titolare della partecipazio- ne, né un danno direttamente arrecato allo Stato o ad altro ente pub- blico, idonei a radicare la giurisdizione della Corte dei conti. Venne al- tresì precisato che sussiste la giurisdizione di quest'ultima quando l'a- zione di responsabilità trovi fondamento nel comportamento di chi, quale rappresentante dell'ente partecipante o comunque titolare del potere di decidere per esso, abbia colpevolmente trascurato di eserci- tare i propri diritti di socio, in tal modo pregiudicando il valore della partecipazione, ovvero in comportamenti degli amministratori o dei sindaci tali da compromettere la ragione stessa della partecipazione sociale dell'ente pubblico, strumentale al perseguimento di finalità pubbliche ed implicante l'impiego di risorse pubbliche, o da arrecare direttamente pregiudizio al suo patrimonio. Con riferimento alle ipo- tesi in cui era configurabile un danno erariale, veniva comunque riba- dita la concorrente giurisdizione del giudice ordinario, stante la com- patibilità dell'azione erariale con le azioni previste dagli artt. 2395 e 2476, comma 6, cod. civ.. 5. Tale orientamento veniva confermato nella quasi totalità delle pro- nunce successive, tanto ai fini dell'affermazione della giurisdizione del giudice ordinario (Cass., Sez. U, 5 luglio 2011, n. 14655;
Cass., Sez. U, 7 luglio 2011, n. 14957;
Cass., Sez. U, 12 ottobre 2011, n. 20941;
Cass., Sez. U, 9 marzo 2012, n. 3692;
Cass., 5 aprile 2013, n. 8352), quanto in relazione a determinate società soggette per legge a una disciplina speciale, tale da farle considerare veri e propri enti pubblici, soggetti al controllo della Corte dei conti (Cass., Sez. U, 22 dicembre 2009, n. 27092;
Cass., Sez. U, 3 marzo 2010, n. 5032, in tema di danno cagionato, rispettivamente, alle società Rai ed Enav).
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