Cass. civ., sez. II, sentenza 11/04/2023, n. 9612
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
Deve considerarsi come non apposta per nullità parziale di protezione, ex art. 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005, la clausola contenuta in un contratto di mediazione che preveda la maturazione del diritto alla provvigione in una fase non corrispondente alla conclusione dell'affare, nell'interpretazione datane dalla giurisprudenza di legittimità, poiché determina un significativo squilibrio normativo ex art. 33, comma 1, del citato d.lgs., così stravolgendo il fondamento causale dell'operazione economica posta in essere dalle parti.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 12584/2018 Numero sezionale 1170/2023 Numero di raccolta generale 9612/2023 Data pubblicazione 11/04/2023 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Dott. ALBERTO GIUSTI - Presidente - MEDIAZIONE Dott. GIUSEPPE TEDESCO - Consigliere - Dott. A S - Consigliere - Ud. 22/03/2023 - PU Dott. C A - Rel. Consigliere - R.G.N. 12584/2018 Dott. R C - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 12584-2018 proposto da: B M, L E, domiciliati presso lo studio dall'avvocato A C, che li rappresenta e difende;
- ricorrenti -
contro
IMMOBILGROUP SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO, 24, presso lo studio dell'avvocato U C, rappresentato e difeso dall'avvocato R C;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2081/2017 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 10/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22.03.2023 dal Consigliere C A;
lette le conclusioni scritte del sostituto Procuratore Generale nella persona del dott. A P, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Numero registro generale 12584/2018 Numero sezionale 1170/2023 Numero di raccolta generale 9612/2023 Data pubblicazione 11/04/2023 FATTI DI CAUSA 1. Il Tribunale di Chieti accoglieva l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 731/08 elevata dai coniugi Michele B ed E L, con il quale gli opponenti erano stati condannati a versare ad Immobilgroup s.r.l. la somma di € 4.800,00 a titolo di compenso per l'attività di intermediazione immobiliare da essa svolta in loro favore. Reputava il giudice dell'opposizione non concluso l'affare che avrebbe fatto sorgere il diritto alla provvigione in capo alla società mediatrice, posto che i promittenti opponenti si erano rifiutati di sottoscrivere il contratto preliminare, predisposto dalla stessa opposta, in quanto contenente evidenti variazioni nelle condizioni di pagamento del saldo del prezzo rispetto a quanto concordato nel corso delle trattative.
2. Impugnava la pronuncia Immobilgroup s.r.l. innanzi alla Corte d'Appello di l'Aquila, la quale, con sentenza n. 2081/2017, accoglieva il gravame confermando il decreto ingiuntivo. A sostegno della sua decisione affermava la Corte che: - deve considerarsi fondamentale l'esame delle clausole contenute nel contratto di mediazione immobiliare stipulato in data 03.08.2007, e in particolare della clausola n. 4, che individua il momento di maturazione del diritto alle provvigioni nell'avvenuta accettazione della proposta d'acquisto, nella percentuale ivi indicata (2,5% + I.V.A. del prezzo di vendita);
- tale diritto alla provvigione diventa esigibile al momento della sottoscrizione della scrittura ripetitiva del contratto mediato o, in mancanza di questa, trascorsi trenta giorni dall'accettazione della proposta irrevocabile;
- nel caso di specie, la proposta irrevocabile di acquisto – benché non contenente né le modalità di pagamento del prezzo né il termine Ric. 2018 n. 12584 sez. S2 - ud. 22-03-2023 -2- Numero registro generale 12584/2018 Numero sezionale 1170/2023 Numero di raccolta generale 9612/2023 Data pubblicazione 11/04/2023 per la stipula del contratto definitivo - è stata sottoscritta dagli appellati in data 06.11.2007: tanto basta a considerare maturato, in capo alla società mediatrice, il diritto alla provvigione nella percentuale concordata.
3. Avverso la sentenza proponevano ricorso per cassazione B M ed E L, affidandolo a tre motivi. Si difendeva Immobilgroup s.r.l. con controricorso. Fissata la pubblica udienza, la causa è stata trattata in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, convertito nella legge n. 176 del 2020, non avendo nessuna delle parti né il Pubblico Ministero chiesto la discussione orale. Il PG si pronunciava per l'accoglimento del primo motivo e l'assorbimento dei restanti. In prossimità dell'udienza entrambe le parti depositavano memoria. In data 09.02.2023 perveniva comparsa di costituzione del nuovo difensore dei sigg.ri B M e L E, avvocato A C. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione degli artt. 1754 e 1755 cod. civ. (art. 369, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.): la Corte d'Appello, elevando la mera accettazione della proposta irrevocabile trasmessa dai promissari acquirenti ad elemento cardine del diritto alla provvigione, ha violato le norme testé citate con un vizio che attiene alla nozione di conclusione dell'affare. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, nel rapporto di mediazione ai fini della maturazione della provvigione occorre verificare – oltre al nesso di causalità tra la conclusione