Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/04/2023, n. 9479

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Ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, il giudice del procedimento monitorio, nella fase "inaudita altera parte", deve esaminare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo delle clausole rilevanti rispetto all'oggetto della domanda - esercitando, a tal fine, i poteri istruttori di cui all'art. 640 c.p.c. (richiedendo la produzione di documenti o i chiarimenti necessari, anche in ordine alla qualifica di consumatore del debitore) - e motivare sinteticamente l'esito negativo di tale controllo nel decreto ingiuntivo, nonché, con lo stesso provvedimento, avvertire il debitore che, in assenza di opposizione, decadrà dalla possibilità di far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e che il decreto non opposto diventerà irrevocabile; lo stesso giudice deve, invece, rigettare, in tutto o in parte, il ricorso, salva la riproponibilità della domanda, se il predetto controllo abbia esito positivo oppure se l'accertamento della vessatorietà imponga un'istruzione probatoria (quale quella tramite l'assunzione di testimonianze o l'espletamento di c.t.u.) incompatibile col procedimento monitorio.

Ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, l'opposizione tardiva (ex art. 650 c.p.c.) al decreto ingiuntivo non motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del diritto azionato in via monitoria può riguardare esclusivamente il profilo di abusività di dette clausole; conseguentemente, il giudice dell'opposizione ha il potere (ex art. 649 c.p.c.) di sospendere, in tutto o in parte, l'esecutorietà del provvedimento monitorio a seconda degli effetti che l'accertamento sull'abusività delle clausole negoziali potrebbe comportare sul titolo giudiziale.

Ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, quando il titolo azionato è un decreto ingiuntivo non opposto e non motivato sul carattere non abusivo delle clausole del contratto che è fonte del credito ingiunto, ferma la rilevabilità d'ufficio della nullità di protezione, l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. proposta dal debitore per far valere l'abusività delle clausole va riqualificata come opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimessa alla decisione del giudice di questa, operando la "translatio iudicii"; nella medesima ipotesi, se il debitore ha proposto l'opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. per far valere l'abusività di una clausola, il giudice dell'esecuzione deve dare termine di 40 giorni per proporre l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. (se del caso anche rilevando l'abusività di altre clausole), senza procedere alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito sino alle determinazioni del giudice dell'opposizione tardiva sull'istanza ex art. 649 c.p.c.

Ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, nel caso in cui il decreto ingiuntivo non opposto, su cui sia fondata l'esecuzione o l'intervento del creditore, non sia motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del credito oggetto d'ingiunzione, il giudice dell'esecuzione ha il dovere di controllare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo delle clausole che incidono sulla sussistenza o sull'entità del credito azionato, nel contraddittorio e previa instaurazione di una sommaria istruttoria, a prescindere dalla proposizione di un'opposizione esecutiva (potendo, ove non adito prima dalle parti, dare atto, nel provvedimento di fissazione dell'udienza, della mancanza di motivazione del decreto ingiuntivo e invitare il creditore, procedente o intervenuto, a produrre il contratto); il giudice dell'esecuzione è altresì tenuto a informare le parti dell'esito del controllo svolto - avvertendo il consumatore che entro quaranta giorni da tale informazione ha facoltà di proporre opposizione al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c., esclusivamente per far accertare il carattere abusivo delle clausole incidenti sul credito oggetto di ingiunzione - e a soprassedere alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito fino alla vana scadenza del predetto termine o alle determinazioni del giudice dell'opposizione sull'istanza ex art. 649 c.p.c..

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/04/2023, n. 9479
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9479
Data del deposito : 6 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 24533/2021 Numero sezionale 68/2023 Numero di raccolta generale 9479/2023 REPUBBLICA ITALIANA Data pubblicazione 06/04/2023 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: OPPOSIZIONE PIETRO CURZIO Primo Presidente ESECUZIONE PASQUALE D'ASCOLA Presidente di Sezione Ud.07/02/2023 PU LUCIO NAPOLITANO Consigliere MAURO DI MARZIO Consigliere ALBERTO GIUSTI Consigliere GIULIA IOFRIDA Consigliere ROBERTA CRUCITTI Consigliere CATERINA MAROTTA Consigliere ENZO VINCENTI Consigliere-Rel./Est. ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 24533/2021 R.G. proposto da: NORINA TGNOLO, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati NICOLA STIAFFINI e G C;
-ricorrente-

contro

ELROND NPL 2017 S.R.L. e per essa CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A.;
CREDITO VALTELLINESE S.C. e per essa CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A.;
-intimati- avverso la sentenza n. 1184/2021 del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO, depositata il 23/07/2021. Numero registro generale 24533/2021 Numero sezionale 68/2023 Numero di raccolta generale 9479/2023 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del Data pubblicazione 06/04/2023 07/02/2023 dal Consigliere ENZO VINCENTI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale GIOVANNI BATTISTA NARDECCHIA, che ha concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio, previa affermazione del principio di diritto ex art. 363, terzo comma, c.p.c.;
uditi gli avvocati Gladys Castellano e Nicola Stiaffini.

FATTI DI CAUSA

1. - Norina T stipulò, il 21 marzo 2007, un contratto di fideiussione con il Credito Valtellinese, in forza del quale essa si costituì garante delle obbligazioni assunte dalla Magnus Costruzioni s.r.l. verso l'Istituto di credito. In conseguenza della escussione senza esito della garanzia, il Credito Valtellinese chiese al Tribunale di Sondrio decreto ingiuntivo per le somme dovute dalla T;
provvedimento monitorio (n. 706/2011) che il ricorrente ottenne dal Tribunale adito e che l'ingiunta non oppose. 1.1. - In base a quel titolo il Credito Valtellinese intervenne, quindi, nella procedura di espropriazione immobiliare (r.g.e. n. 417/2014) che era stata intrapresa, nei confronti della T davanti al Tribunale di Busto Arsizio, da altro creditore (Italfondiario S.p.A.) in forza di contratto di mutuo ipotecario rimasto inadempiuto. Il Credito Valtellinese cedette, poi, il proprio credito verso la T a Elrond NPL 2017 s.r.l., che in veste di cessionaria intervenne (il 23 ottobre 2017) nella medesima anzidetta procedura esecutiva. 1.2. - Disposta la vendita dei beni immobili oggetto di espropriazione, che venivano trasferiti (l'11 giugno 2019) una volta intervenuta l'aggiudicazione e il versamento del prezzo (di euro 265.000,00), il giudice dell'esecuzione procedeva a depositare il progetto di distribuzione della somma ricavata, che l'esecutata contestava, adducendo l'insussistenza del diritto di credito della 2 di 42 Numero registro generale 24533/2021 Numero sezionale 68/2023 Numero di raccolta generale 9479/2023 cessionaria Elrond s.r.l. in ragione della nullità del titolo costituito dal Data pubblicazione 06/04/2023 decreto ingiuntivo n. 706/2011, giacché emesso da giudice territorialmente incompetente. Il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 24 ottobre 2020, dichiarava esecutivo il progetto di distribuzione depositato. 2. - Avverso tale ordinanza Norina T proponeva opposizione ex art. 617 c.p.c., ribadendo la precedente contestazione sulla nullità del titolo azionato esecutivamente, per essere stato il decreto ingiuntivo emesso da giudice territorialmente incompetente, in quanto adito sulla scorta di una clausola del contratto di fideiussione illegittimamente derogatrice del foro del consumatore (ossia, il Tribunale di Busto Arsizio, comune di residenza dell'ingiunta), qualità che essa poteva vantare anche come fideiussore alla luce del mutamento di giurisprudenza nella materia. 2.1. - Il Tribunale di Busto Arsizio rigettava l'opposizione ex art. 617 c.p.c. con sentenza resa pubblica il 23 luglio 2021. 2.1.1. – Il giudice dell'opposizione, pur riconoscendo alla T l'anzidetta qualità e individuando nell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. il rimedio per farla valere compatibilmente con il diritto europeo, escludeva che la stessa avesse tempestivamente utilizzato detto strumento;
di qui, il rigetto dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. 3. - Per la cassazione di tale sentenza Norina T ha proposto, ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost., ricorso straordinario affidato a due motivi. 3.1. - Con entrambi i motivi ha dedotto la violazione e/o errata interpretazione della direttiva 93/13 e dell'art. 19 del TE, con riferimento al principio di effettività della tutela del consumatore, mettendo in discussione l'impossibilità, a fronte di decreto ingiuntivo non opposto, sia di “un secondo controllo d'ufficio nella fase dell'esecuzione sulla abusività delle clausole contrattuali”, sia di “una successiva tutela, una volta spirato il termine per proporre opposizione nei confronti del decreto ingiuntivo”. 3 di 42 Numero registro generale 24533/2021 Numero sezionale 68/2023 3.2. - Le intimate Credito Valtellinese S.C., e per essa la Cerved Numero di raccolta generale 9479/2023 Credit Management S.p.A., nonché la Elrond NPL 2007 s.r.l., e per Data pubblicazione 06/04/2023 essa la Cerved Credit Management S.p.A., non hanno svolto attività difensiva in questa sede. 3.3. - Ai sensi degli artt. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 176 del 2020) e 16 del d.l. n. 228 del 2021 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 15 del 2022), e su istanza della ricorrente, è stata fissata udienza pubblica, con discussione in presenza, per il giorno 13 luglio 2022 dinanzi alla Terza Sezione civile di questa Corte. 3.5. - Con atto depositato il 6 luglio 2022, Norina T ha rinunciato al ricorso. 3.6. - Con atto in pari data, il pubblico ministero ha depositato le proprie conclusioni scritte, con le quali ha chiesto che il giudizio venga dichiarato estinto, sollecitando, però, la Corte ad enunciare il principio di diritto nell'interesse della legge, ai sensi dell'art. 363 c.p.c., reputando ciò necessario “a fronte della particolare rilevanza della questione e della situazione di grave incertezza interpretativa determinata dalle quattro recenti sentenze del 17 maggio 2022 della Corte di Giustizia, tutte relative ad analoghe vicende, inerenti le sorti del giudicato nazionale dinanzi alla normativa eurounitaria qualificata inderogabile dalla CGUE”. 3.7. - Con provvedimento in data 7 luglio 2022, il Presidente titolare della Terza sezione civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente, evidenziando che il ricorso pone una questione di massima di particolare importanza e coinvolge materie di competenza tabellare di diverse Sezioni civili della Corte, così da rendersi necessaria una pronuncia delle Sezioni Unite. 4. - Il Primo Presidente ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite civili. 5. - Su istanza della ricorrente e del pubblico ministero, è stata fissata udienza pubblica, con discussione in presenza, in data odierna. 4 di 42 Numero registro generale 24533/2021 Numero sezionale 68/2023 Numero di raccolta generale 9479/2023 5.1. - Il pubblico ministero ha depositato le proprie conclusioni Data pubblicazione 06/04/2023 scritte, ribadendo, con ulteriori argomentazioni, quanto in precedenza sostenuto e chiedendo che, con la pronuncia di estinzione del giudizio, sia enunciato, ai sensi dell'art. 363 c.p.c., il principio di diritto, il quale, in sintesi, dovrebbe essere così orientato: il giudice del monitorio deve motivare sul compiuto esame d'ufficio in ordine alla assenza di clausole abusive in contratto concluso tra professionista e consumatore, con relativo avvertimento a quest'ultimo sugli effetti della mancata opposizione;
diversamente, il controllo officioso sulla abusività delle clausole va effettuato in fase esecutiva, dovendo il giudice dell'esecuzione indicare al consumatore esecutato il rimedio in suo favore, da individuarsi in un'ordinaria azione di accertamento (c.d. actio nullitatis). 5.2. - La ricorrente ha depositato memoria con la quale chiede, anch'essa, che sia enunciato il principio di diritto nell'interesse della legge, proponendo, in sintesi, che esso sia declinato nel senso di intestare al giudice dell'esecuzione sia il rilievo officioso, che l'accertamento sull'abusività delle clausole e di mantenere nell'ambito delle opposizioni esecutive anche l'eventuale formazione del giudicato al riguardo. 5.3. – Il Pubblico ministero e la parte ricorrente hanno diffusamente argomentato le rispettive posizioni nella discussione in pubblica udienza. RAGIONI DELLA DECISIONE L'estinzione del giudizio. 1. - Alla rituale rinuncia al ricorso per cassazione (ex art. 390 c.p.c.) da parte di Norina T, che non richiede l'accettazione delle controparti per essere produttiva di effetti processuali, segue l'estinzione del giudizio di legittimità (ex art. 391 c.p.c.) introdotto con il medesimo atto di impugnazione. 5 di 42 Numero registro generale 24533/2021 Numero sezionale 68/2023 In assenza di attività difensiva delle parti intimate non occorre Numero di raccolta generale 9479/2023 provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di Data pubblicazione 06/04/2023 legittimità. L'estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia al ricorso esclude la sussistenza dei presupposti per il pagamento del c.d. “doppio contributo unificato”, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012. L'esercizio del potere conferito alla Corte di cassazione dall'art. 363 c.p.c. 2. - Il Collegio reputa, tuttavia, di doversi soffermare su una questione di particolare importanza che trova

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