Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/03/2022, n. 09189
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D G A, nato a Lattarico il 19/7/1952 J G, nato a Gioiosa Ionica 1'11/6/1952 S A, nato a Stignano 1'8/5/1967 avverso la sentenza del 14/07/2020 emessa dalla Corte di appello di Reggio Calabria;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere P D G. udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale S P, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso per G J;
l'annullamento della sentenza nei confronti di A S limitatamente alla pena inflitta da ridimensionare in anni 26, provvedendo alla relativa rettifica;
l'annullamento della sentenza nei confronti di A D G, limitatamente alla pena della multa inflitta da ridimensionare in euro 37.500,00;
uditi gli avvocati R R e G M, in difesa di G J, che chiedono l'accoglimento del ricorso;
udito l'avvocato A B, in difesa di A D G, che chiede l'accoglimento del ricorso;
udito l'avvocato G P, in difesa di G J, che chiede l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio quantomeno in relazione all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello confermava la condanna di J e S per il reato di cui all'art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per singoli episodi di importazione di sostanza stupefacente, consumata e tentata, mentre D G veniva ritenuto responsabile del solo concorso nella tentata importazione di cocaina contestata al capo 3). Nella sentenza si dava atto delle ragioni da cui veniva desunta l'esistenza dell'associazione dedita al narcotraffico, nell'ambito della quale J e S assumevano il ruolo di capi e promotori, in particolare, J avrebbe messo a disposizione i capitali necessari per l'acquisto di cospicue partite di droga, mentre S si sarebbe occupato del reperimento in sud America e del trasporto in Italia, celando lo stupefacente all'interno di spedizioni appositamente organizzate. D G sarebbe intervenuto solo in una di tali spedizioni (descritta al capo 3), avvalendosi della sua attività di brokeraggio e predisponendo l'invio di una fornitura di parquet, formalmente destinato alla società La Mercantile s.a.s., all'interno del quale era celato lo stupefacente, successivamente non pervenuto in Italia in quanto sottoposto a sequestro in Paraguay. Avverso la suddetta sentenza, hanno proposto ricorso gli imputati con motivi solo in parte comuni. 2 A S ha proposto quattordici motivi di ricorso con i quali deduce:
2.1. violazione dell'art. 525, comma 2, cod. proc. pen., in quanto, a seguito delle modifiche intervenute nella composizione del collegio giudicante di primo grado, non vi sarebbe stata la dovuta rinnovazione dell'istruttoria;
2.2. violazione dell'art. 190-bis cod. proc. pen., essendosi ritenute utilizzabili le dichiarazioni dinanzi al collegio in diversa composizione, senza considerare che tale norma è applicabile unicamente ai reati di cui all'art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen., tra i quali non è ricompreso il delitto previsto dall'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;
2.3. violazione delle regole sulla competenza territoriale, posto che la sede operativa dell'associazione doveva individuarsi in Santhià, ove si trova la società Mondo Parquet s.r.I., utilizzata da S per dissimulare le importazioni di stupefacenti;
2.4. vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della tentata 2 -2(7 importazione contestata al capo 3), evidenziando, in particolare, che non erano emersi contatti diretti con i soggetti risultati in possesso dello stupefacente;
le intercettazioni telefoniche erano del tutto generiche e dal contenuto non sicuramente riferibile all'attività illecita;
i colloqui tra S e D G riguardavano una tipologia di parquet diverso da quello all'interno del quale risultava occultato lo stupefacente;
2.5. mancata valutazione di elementi decisivi a favore dell'imputato;
2.6. vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della tentata importazione contestata al capo 4), in relazione alla quale le intercettazioni telefoniche non risulterebbero di per sé idonee a fondare un quadro indiziario certo, vi sarebbero, inoltre, motivi leciti alla base dei contatti intrattenuti da S con soggetti operanti in Bolivia, aventi ad oggetto importazioni di legname;
2.7. mancata valutazione della ricostruzione alternativa proposta dalla difesa, basata anche sulla modifica del sigillo posto a chiusura del container nel quale veniva rinvenuto lo stupefacente;
2.8. mancanza di motivazione in ordine ai motivi posti a sostegno dell'insussistenza dell'associazione, avendo omesso la Corte di appello di valutare in concreto la possibilità che i fatti fossero riconducibili al mero concorso di persone nel reato;
2.9. manifesta illogicità in merito alla ritenuta attendibilità del collaboratore di giustizia A, nonostante la comprovata esistenza di plurimi errori e falsi ricordi;
2.10 inutilizzabilità della relazione del laboratorio doganale dell'Agenzia delle Imposte di Amsterdam all'atto del sequestro dello stupefacente, atto non qualificabile quale accertamento tecnico irripetibile e, quindi, non utilizzabile ai fini del dibattimento;
inutilizzabilità delle note trasmesse dalla polizia boliviana, dovendosi escludere la natura di atti irripetibili e la conseguente acquisizione al fascicolo del dibattimento;
2.11. omessa rinnovazione dell'istruttoria in appello mediante l'espletamento di una perizia sul sistema di comunicazione fondato sulle "nnail in bozza", nonché mancata rinnovazione della deposizione del teste Rubiu;
2.12. errato riconoscimento dell'aggravante dell'ingente quantità, in mancanza dell'accertamento del principio attivo contenuto nella sostanza sequestrata di cui ai capi 3) e 4);
2.13. vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche;
2.14. errato calcolo della pena finale, determinata in anni 29, anziché in anni 26, come risultante dalla sommatoria degli aumenti a titolo di continuazione indicati in sentenza. 3 Thr:
3. G J ha proposto sette articolati motivi di ricorso con i quali deduce:
3.1. violazione delle regole sulla competenza territoriale, posto che la sede operativa dell'associazione doveva individuarsi in Santhià, presso la società Mondo Parquet s.r.I., utilizzata da S per dissimulare le importazioni di stupefacenti 3.2. vizio di motivazione in ordine alla ritenuta detenzione di sostanza stupefacente contestata al capo 2), in particolare, si contesta sotto plurimi aspetti l'attendibilità delle dichiarazioni rese dal collaborante S A, il quale avrebbe indicato circostanze indimostrate e, inoltre, vanterebbe motivi di astio e risentimento nei confronti di J, tali da inficiarne l'attendibilità soggettiva;
infine, si deduce l'assenza di adeguati riscontri;
3.3. vizio di motivazione in ordine alla tentata importazione di stupefacente contestZub 3), rispetto alla quale non vi sarebbe prova del concorso materiale fornito da J, non emergendo l'avvenuto finanziamento dell'acquisto, né potendo assumere rilievo il presunto incontro tra J e S avvenuto in aperta campagna e che, secondo la tesi recepita in sentenza, dimostrerebbe l'accordo tra i predetti;
3.4. vizio di motivazione in ordine al mancato accertamento del principio attivo dello stupefacente, con conseguente esclusione dell'aggravante di cui all'art. 80, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;
3.5. vizio di motivazione in ordine alla partecipazione alla tentata importazione di cocaina contestata sub capo 4), essendo stata la prova dedotta sulla base delle inattendibili dichiarazioni rese da A, in assenza di adeguati riscontri;
3.6. vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'associazione ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, difettando l'individuazione di una stabile organizzazione e non potendo rilevare la semplice ripetitività dei contatti tra alcuni dei presunti associati, tanto più se i reati mezzo si sono verificati a notevole distanza tra di loro;
si assume, inoltre, che l'attività di finanziamento sarebbe stata al più realizzata in favore dello S e non già dell'inesistente associazione.
4. Nell'interesse di A D G sono stati depositati due distinti ricorsi da parte dei difensori dell'imputato. Il ricorso proposto dall'avv. D'Ascola si compone di quattro motivi, con i quali si deduce:
4.1. vizio di motivazione in ordine alla riconosciuta partecipazione al tentativo in importazione di cocaina dal Paraguay (capo 3), sostenendosi che i giudici di merito non avrebbero adeguatamente valutato che D G era intervenuto nello svolgimento della sua ordinaria attività di importazione di parquet dal sud America, essendo del tutto ignaro del fatto che il carico spedito alla La Mercantile s.a.s. celasse lo stupefacente;
a riprova di ciò si richiamano sia le interlocuzioni che hanno preceduto la spedizione, aventi un contenuto pienamente compatibile anche con la tesi della legittimità dell'attività in essere, inoltre, D G non era mai venuto in contatto con i presunti fornitori della droga, né è stato indicato dal collaborante S A quale soggetto compartecipe all'illecita attività dello S, si sostiene, anzi, che proprio A ha riferito di come S fosse solito servirsi di spedizionieri ignari del traffico di droga. A riprova di ciò si richiama la conversazione captata presso la Casa circondariale in cui S era detenuto, lì dove quest'ultimo avrebbe affermato l'estraneità ai fatti del D G;
4.2. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'impossibilità di qualificare i fatti posti in essere come diretti in modo non univoco alla commissione del reato, posto che a fronte della sicura disponibilità della cocaina da parte dei venditori, non corrisponde l'idoneità degli atti posti in essere dai presunti destinatari dello stupefacente, le cui condotte si sarebbero arrestate alla soglia degli atti preparatori non punibili;
4.3. vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena ed al mancato riconoscimento delle generiche.
5. Nell'interesse di A D G ha proposto ricorso anche l'avv.
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere P D G. udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale S P, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso per G J;
l'annullamento della sentenza nei confronti di A S limitatamente alla pena inflitta da ridimensionare in anni 26, provvedendo alla relativa rettifica;
l'annullamento della sentenza nei confronti di A D G, limitatamente alla pena della multa inflitta da ridimensionare in euro 37.500,00;
uditi gli avvocati R R e G M, in difesa di G J, che chiedono l'accoglimento del ricorso;
udito l'avvocato A B, in difesa di A D G, che chiede l'accoglimento del ricorso;
udito l'avvocato G P, in difesa di G J, che chiede l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio quantomeno in relazione all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello confermava la condanna di J e S per il reato di cui all'art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per singoli episodi di importazione di sostanza stupefacente, consumata e tentata, mentre D G veniva ritenuto responsabile del solo concorso nella tentata importazione di cocaina contestata al capo 3). Nella sentenza si dava atto delle ragioni da cui veniva desunta l'esistenza dell'associazione dedita al narcotraffico, nell'ambito della quale J e S assumevano il ruolo di capi e promotori, in particolare, J avrebbe messo a disposizione i capitali necessari per l'acquisto di cospicue partite di droga, mentre S si sarebbe occupato del reperimento in sud America e del trasporto in Italia, celando lo stupefacente all'interno di spedizioni appositamente organizzate. D G sarebbe intervenuto solo in una di tali spedizioni (descritta al capo 3), avvalendosi della sua attività di brokeraggio e predisponendo l'invio di una fornitura di parquet, formalmente destinato alla società La Mercantile s.a.s., all'interno del quale era celato lo stupefacente, successivamente non pervenuto in Italia in quanto sottoposto a sequestro in Paraguay. Avverso la suddetta sentenza, hanno proposto ricorso gli imputati con motivi solo in parte comuni. 2 A S ha proposto quattordici motivi di ricorso con i quali deduce:
2.1. violazione dell'art. 525, comma 2, cod. proc. pen., in quanto, a seguito delle modifiche intervenute nella composizione del collegio giudicante di primo grado, non vi sarebbe stata la dovuta rinnovazione dell'istruttoria;
2.2. violazione dell'art. 190-bis cod. proc. pen., essendosi ritenute utilizzabili le dichiarazioni dinanzi al collegio in diversa composizione, senza considerare che tale norma è applicabile unicamente ai reati di cui all'art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen., tra i quali non è ricompreso il delitto previsto dall'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;
2.3. violazione delle regole sulla competenza territoriale, posto che la sede operativa dell'associazione doveva individuarsi in Santhià, ove si trova la società Mondo Parquet s.r.I., utilizzata da S per dissimulare le importazioni di stupefacenti;
2.4. vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della tentata 2 -2(7 importazione contestata al capo 3), evidenziando, in particolare, che non erano emersi contatti diretti con i soggetti risultati in possesso dello stupefacente;
le intercettazioni telefoniche erano del tutto generiche e dal contenuto non sicuramente riferibile all'attività illecita;
i colloqui tra S e D G riguardavano una tipologia di parquet diverso da quello all'interno del quale risultava occultato lo stupefacente;
2.5. mancata valutazione di elementi decisivi a favore dell'imputato;
2.6. vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della tentata importazione contestata al capo 4), in relazione alla quale le intercettazioni telefoniche non risulterebbero di per sé idonee a fondare un quadro indiziario certo, vi sarebbero, inoltre, motivi leciti alla base dei contatti intrattenuti da S con soggetti operanti in Bolivia, aventi ad oggetto importazioni di legname;
2.7. mancata valutazione della ricostruzione alternativa proposta dalla difesa, basata anche sulla modifica del sigillo posto a chiusura del container nel quale veniva rinvenuto lo stupefacente;
2.8. mancanza di motivazione in ordine ai motivi posti a sostegno dell'insussistenza dell'associazione, avendo omesso la Corte di appello di valutare in concreto la possibilità che i fatti fossero riconducibili al mero concorso di persone nel reato;
2.9. manifesta illogicità in merito alla ritenuta attendibilità del collaboratore di giustizia A, nonostante la comprovata esistenza di plurimi errori e falsi ricordi;
2.10 inutilizzabilità della relazione del laboratorio doganale dell'Agenzia delle Imposte di Amsterdam all'atto del sequestro dello stupefacente, atto non qualificabile quale accertamento tecnico irripetibile e, quindi, non utilizzabile ai fini del dibattimento;
inutilizzabilità delle note trasmesse dalla polizia boliviana, dovendosi escludere la natura di atti irripetibili e la conseguente acquisizione al fascicolo del dibattimento;
2.11. omessa rinnovazione dell'istruttoria in appello mediante l'espletamento di una perizia sul sistema di comunicazione fondato sulle "nnail in bozza", nonché mancata rinnovazione della deposizione del teste Rubiu;
2.12. errato riconoscimento dell'aggravante dell'ingente quantità, in mancanza dell'accertamento del principio attivo contenuto nella sostanza sequestrata di cui ai capi 3) e 4);
2.13. vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche;
2.14. errato calcolo della pena finale, determinata in anni 29, anziché in anni 26, come risultante dalla sommatoria degli aumenti a titolo di continuazione indicati in sentenza. 3 Thr:
3. G J ha proposto sette articolati motivi di ricorso con i quali deduce:
3.1. violazione delle regole sulla competenza territoriale, posto che la sede operativa dell'associazione doveva individuarsi in Santhià, presso la società Mondo Parquet s.r.I., utilizzata da S per dissimulare le importazioni di stupefacenti 3.2. vizio di motivazione in ordine alla ritenuta detenzione di sostanza stupefacente contestata al capo 2), in particolare, si contesta sotto plurimi aspetti l'attendibilità delle dichiarazioni rese dal collaborante S A, il quale avrebbe indicato circostanze indimostrate e, inoltre, vanterebbe motivi di astio e risentimento nei confronti di J, tali da inficiarne l'attendibilità soggettiva;
infine, si deduce l'assenza di adeguati riscontri;
3.3. vizio di motivazione in ordine alla tentata importazione di stupefacente contestZub 3), rispetto alla quale non vi sarebbe prova del concorso materiale fornito da J, non emergendo l'avvenuto finanziamento dell'acquisto, né potendo assumere rilievo il presunto incontro tra J e S avvenuto in aperta campagna e che, secondo la tesi recepita in sentenza, dimostrerebbe l'accordo tra i predetti;
3.4. vizio di motivazione in ordine al mancato accertamento del principio attivo dello stupefacente, con conseguente esclusione dell'aggravante di cui all'art. 80, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;
3.5. vizio di motivazione in ordine alla partecipazione alla tentata importazione di cocaina contestata sub capo 4), essendo stata la prova dedotta sulla base delle inattendibili dichiarazioni rese da A, in assenza di adeguati riscontri;
3.6. vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'associazione ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, difettando l'individuazione di una stabile organizzazione e non potendo rilevare la semplice ripetitività dei contatti tra alcuni dei presunti associati, tanto più se i reati mezzo si sono verificati a notevole distanza tra di loro;
si assume, inoltre, che l'attività di finanziamento sarebbe stata al più realizzata in favore dello S e non già dell'inesistente associazione.
4. Nell'interesse di A D G sono stati depositati due distinti ricorsi da parte dei difensori dell'imputato. Il ricorso proposto dall'avv. D'Ascola si compone di quattro motivi, con i quali si deduce:
4.1. vizio di motivazione in ordine alla riconosciuta partecipazione al tentativo in importazione di cocaina dal Paraguay (capo 3), sostenendosi che i giudici di merito non avrebbero adeguatamente valutato che D G era intervenuto nello svolgimento della sua ordinaria attività di importazione di parquet dal sud America, essendo del tutto ignaro del fatto che il carico spedito alla La Mercantile s.a.s. celasse lo stupefacente;
a riprova di ciò si richiamano sia le interlocuzioni che hanno preceduto la spedizione, aventi un contenuto pienamente compatibile anche con la tesi della legittimità dell'attività in essere, inoltre, D G non era mai venuto in contatto con i presunti fornitori della droga, né è stato indicato dal collaborante S A quale soggetto compartecipe all'illecita attività dello S, si sostiene, anzi, che proprio A ha riferito di come S fosse solito servirsi di spedizionieri ignari del traffico di droga. A riprova di ciò si richiama la conversazione captata presso la Casa circondariale in cui S era detenuto, lì dove quest'ultimo avrebbe affermato l'estraneità ai fatti del D G;
4.2. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'impossibilità di qualificare i fatti posti in essere come diretti in modo non univoco alla commissione del reato, posto che a fronte della sicura disponibilità della cocaina da parte dei venditori, non corrisponde l'idoneità degli atti posti in essere dai presunti destinatari dello stupefacente, le cui condotte si sarebbero arrestate alla soglia degli atti preparatori non punibili;
4.3. vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena ed al mancato riconoscimento delle generiche.
5. Nell'interesse di A D G ha proposto ricorso anche l'avv.
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