Cass. civ., SS.UU., ordinanza 26/06/2020, n. 12865

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 26/06/2020, n. 12865
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12865
Data del deposito : 26 giugno 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22138-2019 proposto da: DEFENX S.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatosi in ROMA,

VIALE CESARE FRACASSINI

25, presso lo studio dell'avvocato M D P, rappresentato e difeso dall'avvocato A S;

- ricorrente -

contro

MEDIA WEB COMMERCE S.R.L., MWC S.R.L.S., SAFE ACTIVE S.R.L., in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatisi in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati FRANCESCO FRADEANI, CATERINA SORICETTI e GIANNI BALDONI;

- controricorrenti -

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 31442/2019 del TRIBUNALE di MILANO. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/06/2020 dal Consigliere ANGELINA-MARIA PERRINO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale G G, il quale chiede che la Corte, in camera di consiglio, dichiari inammissibile il ricorso.

Fatti di causa

La S.A. Defenx, società di diritto svizzero, ha stipulato un accordo transattivo con tre società italiane (s.r.l. Safe Active, s.r.l. Media Web Commerce e s.r.l.c. MWC), il quale prevedeva la c.d. proroga di giurisdizione in favore del foro di Lugano. Perdurando le contestazioni anche sull'adempimento dell'accordo, la s.r.l. Safe Active ha promosso dinanzi alla pretura di Lugano, nei confronti della Defenx, una procedura di conciliazione a norma dell'art. 202 del codice di procedura civile svizzero, chiedendo che fosse disconosciuto il debito assunto con l'accordo transattivo e che la Defenx fosse condannata a restituire «a titolo di risarcimento» l'importo di euro 50.000,00, che era stato ad essa corrisposto per acconto, a causa del suo inadempimento degli impegni assunti con l'accordo. Ric. 2019 n. 22138 scz. SU - ad. 09-06-2020 2 All'istanza di conciliazione ha fatto seguito la notificazione della citazione da parte della Defenx nei confronti delle tre società per mancata conciliazione dinanzi al Tribunale di Milano, con la quale l'attuale ricorrente ha chiesto di accertare il proprio adempimento dell'accordo transattivo e, di contro, l'inadempimento delle tre società e, per l'effetto, di condannarle ad adempiere l'accordo, conseguentemente condannandole a pagare la parte di prezzo ancora da loro non versata, pari ad euro 850.000, oltre agli interessi moratori. In seno a questo giudizio, la Defenx ha quindi proposto regolamento preventivo di giurisdizione per sentire confermare la giurisdizione del giudice italiano. Si sono costituite con controricorso le tre società italiane. La Defenx ha altresì depositato memoria. Ragioni della decisione 1.- Va preliminarmente respinta l'eccezione d'inammissibilità del regolamento per carenza di autosufficienza. E ciò perché l'istanza di regolamento di giurisdizione, non essendo un mezzo di impugnazione, ma soltanto uno strumento per risolvere in via preventiva ogni contrasto, reale o potenziale, sulla potestas iudicandi del giudice adito, può anche non contenere specifici motivi di ricorso, ossia l'indicazione del giudice avente giurisdizione o delle norme e delle ragioni su cui si fonda. Il regolamento è quindi ammissibile qualora esponga in maniera sommaria i fatti di causa, in modo da consentire a questa Corte di ricavare dall'atto gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, sia pur in funzione della sola questione di giurisdizione da decidere. Ric. 2019 n. 22138 sez. SU - ad. 09-06-2020 3 Per conseguenza, il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa, stabilito dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., si deve ritenere soddisfatto se e quando, come nel caso in esame, l'atto esponga gli estremi della controversia necessari per la definizione della questione di giurisdizione, indicando le parti, l'oggetto e il titolo della domanda e altresì specificando il procedimento cui si riferisce l'istanza e la fase in cui si trovi, al fine di consentire la verifica del rispetto delle condizioni per la proponibilità del mezzo, imposte dall'art. 41 c.p.c. (tra varie, Cass., sez. un., 18 maggio 2015, n. 10092). 2.- Inoltre, la condotta della ricorrente che, pure, ha mostrato di non dubitare della giurisdizione del giudice italiano in ordine alle domande proposte, quando ha adito il Tribunale di Milano, non determina l'inammissibilità del regolamento di giurisdizione da essa proposto. Il regolamento preventivo di giurisdizione è difatti strumento utilizzabile anche dallo stesso soggetto che ha scelto il giudice della cui giurisdizione abbia poi avuto motivo di dubitare a seguito delle contestazioni dell'altra parte, oppure di un proprio spontaneo ripensamento (da ultimo, Cass., sez. un., 27 gennaio 2020, n. 1720), al cospetto di ragionevoli dubbi sui limiti esterni della giurisdizione del giudice adito, che fondano l'interesse concreto e immediato a una risoluzione della questione da parte delle sezioni unite, in via definitiva e immodificabile. 2.1.- E ciò al fine di evitare che la relativa soluzione in sede di merito possa essere modificata, così ritardando la definizione della causa e frustrando l'attuazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo (tra varie, Cass., sez. un., 20 ottobre 2016, n. 21260 e 18 dicembre 2018, n. 32727). 2.2.- Nel caso in esame, l'interesse ad agire è senz'altro ravvisabile, poiché l'individuazione del giudice munito di giurisdizione individuato dalla Defenx è contestata dalle tre società Ric. 2019 n. 22138 sez. Sii - ad. 09-06-2020 4 italiane, una delle quali, si è visto, ha per giunta adito la Pretura di Lugano. 3.- Il regolamento, peraltro, è comunque inammissibile. Con disposizioni di tenore analogo, dapprima la Convenzione di Bruxelles (artt. 21 e 22), poi il regolamento CE n. 44/01 del Consiglio del 22 dicembre 2000 (artt. 25 e 27) e la parallela Convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata il 30 ottobre 2007, approvata a nome della Comunità con decisione 2009/430/CE del Consiglio, del 27 novembre 2008, c.d. Convenzione di Lugano II, o Nuova Convenzione di Lugano (gli artt. 25 e 27 della quale sono di tenore equivalente), e, infine, il regolamento UE n. 1215/12 (artt. 25 e 28) mirano, nell'interesse di una buona amministrazione della giustizia, a evitare processi paralleli dinanzi a diversi Stati e il contrasto di decisioni che potrebbe conseguirne. 3.1.- L'obiettivo di un'interpretazione uniforme delle disposizioni equivalenti della Convenzione di Lugano II e del regolamento n. 44/2001, come successivamente modificato e novellato, emerge, in particolare, dall'ultimo considerando del protocollo 2 relativo all'interpretazione uniforme della Convenzione e al comitato permanente, nonché dall'art. 1 di esso, secondo i quali i giudici chiamati ad applicare e a interpretare la Convenzione sono tenuti a garantire un'interpretazione convergente delle disposizioni equivalenti dei suddetti strumenti. Sicché l'identità di oggetto e di formulazione tra i regolamenti n. 44/2001 e le disposizioni della Convenzione di Lugano II consente di garantire la coerenza tra i due regimi giuridici (v., in tal senso, Corte giust., parere 1/03 (Nuova Convenzione di Lugano), del 7 febbraio 2006, punti 152 e 153). E queste sezioni unite (da ultimo con sentenza 28 gennaio 2020, n. 1868;
in linea, sempre da ultimo, Corte giust. 2 maggio 2019, Ric. 2019 n. 22138 scz. SUI - ad. 09-06-2020 5 causa C-694/17, Pillar Securisation, punto 27) hanno coerentemente stabilito che, in virtù della sovrapponibilità di contenuti delle rispettive disposizioni, per l'interpretazione della Nuova Convenzione di Lugano occorre riferirsi alla giurisprudenza della Corte di g iustizia formatasi sulla Convenzione di Bruxelles del 1968 e, quindi, sui successivi Regolamenti (CE) n. 44/01 e n. 1215/12. 4.- In particolare, l'art. 27 della Nuova Convenzione di Lugano (o Convenzione di Lugano II) stabilisce che «1. Qualora davanti a giudici di diversi Stati vincolati dalla presente convenzione e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d'ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza del giudice adito in precedenza.
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