Cass. civ., SS.UU., ordinanza 30/10/2020, n. 24111
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di giurisdizione ORDINANZA c Sul ricorso n. 20786-2019 proposto da: UBI BANCA (UNIONE DI BANCHE ITALIANE) s.p.a., già Banca CA.RI.ME. s.p.a., in persona del I.r.p.t., rappr. e dif. dall'avv. M G avv.mariogiudice@pec.it, elett. dom. presso lo studio dell'avv. D L, in Roma, via G. Antonelli n. 4, come da procura su foglio spillato in calce all'atto -ricorrente- Contro COMUNE DI RENDE -intimato- sul regolamento di giurisdizione sollevato nel procedimento avanti al Trib.Cosenza dal ricorrente, in R.G. 354/2017;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale dott. S D M, che ha concluso perché sia dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20.10.2020 dal consigliere relatore dott. M F. FATTI DI CAUSA 1. UBI BANCA (UNIONE DI BANCHE ITALIANE) s.p.a., già Banca CA.RI.ME. s.p.a. [BANCA] propone ricorso per regolamento di giurisdizione nel procedimento civile, promosso con citazione dal Comune di Rende [COMUNE] avanti al Tribunale di Cosenza, in R.G. n.354/2017, nel quale è convenuta, per la dichiarazione di nullità ovvero inesistenza della clausola di trimestralizzazione degli interessi e di nullità della clausola sugli interessi ultralegali per come da essa praticate verso l'ente;2. il Comune ha avanzato domanda di restituzione di 95.546,53 euro, o altra da definirsi, prospettando che la banca UBI, cui era stato affidato il proprio servizio di tesoreria, avrebbe applicato sulle anticipazioni di cassa, regolate su conto corrente, interessi indebiti, secondo condizioni economiche non pattuite o comunque nulle, perché estranee alle convenzioni del 2004 e 2006 regolative del rapporto ovvero concluse in assenza dei prescritti requisiti di consenso secondo la disciplina del T.U.B. (art.117 e delibera CICR 9.2.2000);in via subordinata, il Comune ha chiesto dichiararsi la nullità o inesistenza di dette convenzioni (anatocistica e sugli interesse a tasso ultralegale) poiché sia esse sia le aperture di credito ricorso n. 20786/2019 - sez. S.U. ud. 20.10.2020 pagi conseguenti sarebbero state stipulate da soggetti, interni all'Amministrazione, ma privi di idonei poteri dirigenziali;3. la ricorrente Banca contesta la giurisdizione ordinaria, in primo luogo in favore di quella amministrativa;a tal fine, rileva che: a) il servizio di tesoreria era stato disciplinato da convenzione conclusa all'esito di aggiudicazione da pubblico incanto ed essa stessa specificativa della concessione dell'eventuale anticipazione di tesoreria con indicazione delle modalità di liquidazione degli interessi;b) il rapporto da cui scaturiscono le pretese comunali è di tipo convenzionale per concessione di pubblico servizio, ex artt. 208, 210 d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 [T.U.E.L], connesso alla gestione dei conti in utilizzo di anticipazione di tesoreria a diretto maneggio di danaro pubblico anche per i relativi oneri finanziari;c) l'affidamento del servizio di tesoreria, a sua volta e ai sensi dell'art.222 T.U.E.L., integra una concessione di servizi, anche per essa il tesoriere operando come agente contabile, secondo un rapporto che resta concessorio e non di appalto di servizi;d) le conseguenti controversie, attenendo a pubblici servizi ed essendo relative alle concessioni dei medesimi, appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art.133 co.1 lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 [C.P.A.];e) né la esclusione, ivi prevista, per quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi può operare, poiché - nella vicenda - la risoluzione della questione degli interessi implica indagini sui contenuti del rapporto concessorio, posto che il riferimento è diretto alle convenzioni di tesoreria discendenti da bando e capitolati di gara e gli interessi non coincidono con i corrispettivi (o non lo sono rispetto al servizio di tesoreria), anche in ragione della mera eventualità dell'anticipazione;f) a maggior ragione sussisterebbe la giurisdizione amministrativa con riguardo alla domanda subordinata, con cui il Comune, infirmando lo jus postulandi del sottoscrittore della convenzione di tesoreria e dei contratti, per non coincidere con il dirigente proponente e nonostante la delibera autorizzatoria comunale, pone in discussione la validità del rapporto ricorso n. 20786/2019 - sez. S.U. ud. 20.10.2020 concessorio, il suo momento genetico, e non più solo le singole clausole contrattuali;4. in via gradata, la stessa ricorrente chiede dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della giurisdizione contabile, sul presupposto che: a) la domanda restitutoria investe profili di verifica sulle attività del tesoriere quale agente contabile, che avrebbe fatto pagare all'ente somme eccedenti quelle previste in convenzione;b) le anticipazioni di tesoreria sono ripianate con danaro pubblico, in ciò realizzando gli interessi oneri finanziari da indebitamento a breve, con imputazione nei mandati di pagamento e afferenza alla spesa corrente rendicontata da un lato nel bilancio e, dall'altro, nelle attività di gestione di tesoreria;c) né la natura bancaria del tesoriere, né il conto corrente influenzano la natura pubblicistica del servizio, che poggia sulla convenzione.
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