Cass. civ., sez. II, sentenza 11/02/2022, n. 04522

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 11/02/2022, n. 04522
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 04522
Data del deposito : 11 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

iato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 15172/2014 R.G. proposto da P C, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

QUATTRO FONTANE

20 presso lo studio dagli Avvocati A L, A A e P I, che lo rappresentano e difendono per procura speciale a margine del ricorso. – ricorrente –

contro

CONSOB - COMMISSIONE NAZIONALE SOCIETÀ E BORSA - con domicilio eletto presso la propria sede in ROMA, V. G.B. MARTINI n. 3, rappresentata e difesa dagli avvocati M L E, A V, M D e P P, giusta procura speciale a margine del controricorso e procura speciale spillata alla memoria 12.10.2021 di nomina di nuovi difensori. – controricorrente – F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : C O S E N T I N O A N T O N E L L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : e 0 4 2 7 5 9 9 3 8 d 3 1 4 7 7 1 e 9 6 d a 2 5 b 5 9 3 5 9 5 Numero registro generale 15172/2014 avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 4522/13 Numero sezionale 2241/2021 Numero di raccolta generale 4522/2022 depositata il 10/12/2013. Data pubblicazione 11/02/2022 Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 20/10/2021 dal Consigliere ANTONELLO COSENTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore generale CORRADO MISTRI, che ha concluso «accoglimento del ricorso per quanto di ragione con particolare riferimento al primo motivo di doglianza»;
uditi gli avvocati LIROSI, per il ricorrente, e VALENTE, DINI e PALMISANO per la controricorrente.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con la delibera n. 18024 del 6 dicembre 2011 la CONSOB irrogò nei confronti del sig. P C, ai sensi del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.), le seguenti sanzioni amministrative: a) una sanzione pecuniaria di euro 100.000 in relazione all’illecito di cui all’art. 187 bis T.U.F. (nel testo, cui da ora in poi si farà riferimento, anteriore alle modifiche recate dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 107), commi 4 e 6, per avere egli effettuato, tra il 9 ed il 25 luglio del 2007, l’acquisto di azioni della Sirti s.p.a. sulla base del possesso dell’informazione privilegiata relativa alla promozione di un’imminente offerta pubblica di acquisto (o.p.a.) obbligatoria su dette azioni, resa nota al pubblico il 27 luglio 2007;
b) una sanzione pecuniaria di euro 100.000 in relazione all’illecito di cui all’art. 187 bis, commi 4 e 6, del T.U.F., per avere egli effettuato, tra il 12 ed il 13 febbraio del 2008, l’acquisto di azioni della Sirti s.p.a. sulla base del possesso dell’informazione privilegiata relativa alla promozione di un’offerta pubblica di acquisto (o.p.a.) volontaria su dette azioni, resa nota al pubblico il 14 Febbraio 2008;
c) una sanzione pecuniaria di euro 50.000 ai sensi dell’art. 187 quinquiesdecies T.U.F., per avere egli rilasciato, nel corso F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : C O S E N T I N O A N T O N E L L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : e 0 4 2 7 5 9 9 3 8 d 3 1 4 7 7 1 e 9 6 d a 2 5 b 5 9 3 5 9 5 Numero registro generale 15172/2014 Numero sezionale 2241/2021 dell'audizione del 17 Marzo 2010, dichiarazioni mendaci che Numero di raccolta generale 4522/2022 Data pubblicazione 11/02/2022 avrebbero ritardato l’esercizio dell’attività di vigilanza della CONSOB;
Con la medesima delibera la CONSOB irrogò altresì al sig. C la sanzione accessoria della perdita temporanea dei requisiti di onorabilità prevista dall’art. 187 quater, comma 1, T.U.F., per la durata di 6 mesi, e, da ultimo, ai sensi dell’art. 187 sexies, comma 2, T.U.F., dispose la confisca per equivalente di beni del sig. C fino a concorrenza del complessivo importo di euro 2.865.771, pari alla somma del profitto tratto dagli illeciti contestati e dei mezzi impiegati per ottenerlo.

2. La Corte d’appello di Milano, con la sentenza n. 4522/2013, ha rigettato l’opposizione proposta dal sig. C avverso la suddetta delibera n. 18024/2011. 3. Il sig. C ha chiesto la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Milano n. 4522/2013 sulla scorta di tre motivi di ricorso.

4. La CONSOB ha resistito alla impugnazione depositando controricorso.

5. La causa, iscritta nel registro generale di questa Corte con il numero 15172/2014, venne discussa una prima volta alla pubblica udienza del 27.2.2017, per la quale tanto il ricorrente quanto la CONSOB depositarono memorie illustrative. Con ordinanza interlocutoria n. 7657/2018 il Collegio - frattanto riconvocatosi - dispose il rinvio della causa a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte costituzionale sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate da questa stessa Corte con l’ordinanza n. 3831/2018, emessa nel giudizio N.R.G. 8878/2014. 6. Dopo la pronuncia delle sentenze della Corte costituzionale nn. 112/2019 e 84/2021 la causa è stata nuovamente chiamata alla pubblica udienza del 20 ottobre 2021, per la quale il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta, concludendo per «l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione, con particolare riferimento al primo motivo di doglianza». F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : C O S E N T I N O A N T O N E L L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : e 0 4 2 7 5 9 9 3 8 d 3 1 4 7 7 1 e 9 6 d a 2 5 b 5 9 3 5 9 5 Numero registro generale 15172/2014 7. Il 13 ottobre 2021 la CONSOB ha depositato la propria Numero sezionale 2241/2021 Numero di raccolta generale 4522/2022 delibera n. 21178 del 5 dicembre 2019 di annullamento, Data pubblicazione 11/02/2022 «limitatamente alla parte eccedente la somma di euro 182.024,91 corrispondente al profitto dell’illecito», del capo della delibera oggetto del presente giudizio con cui era stata disposta la confisca di beni del sig. C fino a concorrenza € 2.865.771. 8. Nella memoria successivamente depositata ai sensi dell’articolo 378 c.p.c. la stessa CONSOB ha quindi concluso per la declaratoria di inammissibilità del primo motivo per sopravvenuta carenza di interesse, per la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del secondo motiva e per il rigetto del terzo motivo o, nel caso di accoglimento del medesimo, per il rinvio alla Corte territoriale «qualora ritenga necessaria una verifica in facto circa la mancata maturazione del diritto al silenzio in capo al sig. P C nel momento in cui la CONSOB ne ha disposto la convocazione in audizione» (pag. 11 della memoria).

9. Il ricorrente ha a propria volta depositato in data 15.10.2021 una memoria ex art. 378 c.p.c. nella quale - dopo aver dato atto dell'annullamento della confisca disposto dalla CONSOB in autotutela per l'importo eccedente la somma di euro 182.024,91, di cui si è riferito nel precedente § 7 - ha insistito per l’accoglimento di tutti i motivi di ricorso, altresì evidenziando la necessità di una rideterminazione del trattamento sanzionatorio a lui inflitto, alla stregua della retroattività della lex mitior sopravvenuta (decreto legislativo n. 72 del 2015, poi seguito dal decreto legislativo n. 107 del 2018), giusta il dictum della sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 21 marzo 2019. 10. All’esito della discussione orale la causa è stata decisa in camera di consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

11. Con il primo motivo di ricorso, riferito al vizio di cui all’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., il ricorrente chiede la cassazione del capo dell'impugnata sentenza che ha rigettato l'opposizione da lui F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : C O S E N T I N O A N T O N E L L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : e 0 4 2 7 5 9 9 3 8 d 3 1 4 7 7 1 e 9 6 d a 2 5 b 5 9 3 5 9 5 Numero registro generale 15172/2014 Numero sezionale 2241/2021 proposta avverso la confisca per equivalente non solo del profitto Numero di raccolta generale 4522/2022 Data pubblicazione 11/02/2022 tratto dalle operazioni effettuate in base al possesso di informazioni privilegiate ma anche dei mezzi usati per ottenere detto profitto. Nel mezzo di impugnazione si denuncia la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 3 e 27 Cost. e si lamenta che la Corte d’appello non abbia rilevato la manifesta sproporzione e l'eccessiva afflittività della confisca disposta a carico del sig. C in rapporto all'entità del profitto dal medesimo ritratto dall'illecito, pari a circa un quindicesimo del valore dei beni confiscati. Conseguentemente il ricorrente censura l'impugnata sentenza per aver giudicato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 187 T.U.F. - da lui prospettata in riferimento agli artt. 3, 10, 27, 103, 113 e 117 Cost., all’art. 6 della CEDU ed alla direttiva 2003/6/CE - e, comunque, per non avere esaminato la percorribilità di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'articolo 187 sexies T.U.F. che qualificasse la confisca ivi prevista come facoltativa, invece che obbligatoria, e ne rapportasse l’oggetto al solo profitto conseguito dall'illecito e non anche all'entità dei mezzi utilizzati per commetterlo. 12. La censura veicolata nel primo motivo di ricorso risulta superata dalla sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 112/2019, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell'articolo 187 sexies T.U.F. «nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, del prodotto dell’illecito e dei beni utilizzati per commetterlo, e non del solo profitto». All’esito di tale sentenza la CONSOB, come accennato al paragrafo 7 che precede, ha annullato in autotutela, con propria delibera n. 21178/2019, la delibera qui impugnata nella parte in cui disponeva la confisca di beni del sig. C per la parte eccedente la somma di euro 182.024,91 corrispondente al profitto dell’illecito. Il Collegio osserva che, per effetto di tale annullamento, la materia del contendere su cui si è pronunciata la statuizione della Corte d’appello impugnata con il primo motivo di ricorso risulta obiettivamente cessata. La statuizione di merito F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : C O S E N T I N O A N T O N E L L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : e 0 4 2 7 5 9 9 3 8 d 3 1 4 7 7 1 e 9 6 d a 2 5 b 5 9 3 5 9 5 Numero registro generale 15172/2014 necessariamente conseguente all’accoglimento di tale motivo di Numero sezionale 2241/2021 Numero di raccolta generale 4522/2022 ricorso, infatti, sarebbe priva di oggetto, dovendosi essa risolvere Data pubblicazione 11/02/2022 nell’ annullamento dell’impugnato provvedimento di confisca per una parte - quella equivalente ai beni impiegati per commettere l’illecito - già annullata dalla stessa Autorità che ha emesso il provvedimento. 13. Va ancora aggiunto, infine, che la situazione di fatto determinata dall'emanazione in autotutela della delibera della CONSOB n. 21178/19 impone, come detto, la declaratoria di cessazione della materia del contendere e non la declaratoria di inammissibilità del motivo di ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, la quale implicherebbe il passaggio in giudicato della statuizione impugnata (cfr. Cass.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi