Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/09/2024, n. 305

CASS
Sentenza
18 settembre 2024
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18 settembre 2024

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In tema di impugnazioni reali, il terzo che assume di avere diritto alla restituzione del bene sottoposto a sequestro preventivo finalizzato alla confisca è legittimato a contestare anche la sussistenza dei presupposti della misura cautelare, sicché, in sede di legittimità, può dedurre la violazione di legge in ordine al "periculum in mora". (Fattispecie in tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca ex art. 240-bis cod. pen.).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/09/2024, n. 305
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 305
Data del deposito : 18 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

00305-2 5 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez. 12, 10/24 Gaetano De Amicis CC 18/09/2024 Ersilia Calvanese Giuseppina Anna Rosaria Pacilli R.G.N. 18805/2024 Pietro Silvestri Fabrizio D'Arcangelo - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da CA GA LA PI, nata a [...] il [...] avverso il decreto emesso il 04/04/2024 dal Tribunale di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Fabrizio D'Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Caltanisetta ha rigettato la richiesta di riesame proposta da GA LA CA e ha confermato il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per sproporzione di cui all'art. 240- bis cod. pen., disposto dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta in data 1 marzo 2024. In questo provvedimento il Giudice per le indagini preliminari ha disposto il н sequestro dell'immobile adibito ad abitazione di proprietà della ricorrente, terza interessata e moglie di PE AS, sottoposto ad indagine per i reati di cui agli artt. 416 bis cod. pen., quale partecipe dell'associazione criminale mafiosa Cosa Nostra, nella famiglia Rinzivillo, e 74, 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. L'avvocato Danilo Tipo, difensore di GA LA PI CA, terza interessata, ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l'annullamento. Con un unico motivo di ricorso, il difensore deduce la violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., in relazione all'art. 321 cod. proc. pen. Il difensore premette che l'immobile adibito ad abitazione sottoposto a sequestro è stato realizzato su un appezzamento di terreno indiviso sito nella via degli Oleandri della contrada Manfria di Gela, lasciato in eredità da IC AR ai figli ME e TT CA e alla nipote GA CA. Il difensore censura la mancanza della motivazione in ordine alla dimostrazione dell'effettivo reimpiego delle somme illecitamente ricavate dall'attività di narcotraffico asseritamente posta in essere da PE AS nella costruzione dell'abitazione sul terreno di cui era titolare la convivente GA CA. Il difensore censura, altresì, il vizio di mancanza di motivazione in ordine al periculum in mora, in quanto non essendo l'immobile di proprietà di AS, ovvero dell'autore delle condotte criminose contestate, non vi sarebbe rischio del trasferimento a terzi dell'immobile sottoposto a sequestro a terzo. L'immobile, peraltro, sarebbe di proprietà non solo della ricorrente, ma anche di ME CA e TT CA, persone del tutto estranee agli illeciti contestati.

3. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 8 luglio 2024, il Procuratore generale Silvia Salvadori, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato, in quanto i motivi proposti sono infondati.

2. Per delibare adeguatamente le censure proposte dalla ricorrente, occorre premettere che le Sezioni unite di questa Corte, nel precisare l'ambito del sindacato spettante al giudice in sede di riesame del sequestro preventivo, hanno sancito che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione 2 to dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; conf., ex plurimis: Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656). Non può, pertanto, essere dedotto quale vizio di motivazione mancante o apparente la pretesa sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o che, comunque, risultino assorbiti dal tenore complessivo delle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.

3. Con unico motivo il difensore censura l'omessa motivazione in ordine alla dimostrazione dell'effettivo reimpiego delle somme ricavate dal narcotraffico gestito da AS nella costruzione dell'abitazione sul terreno di cui era titolare la convivente. Il difensore censura, altresì, il vizio di carenza di motivazione in ordine al periculum in mora.

4. Il motivo è ammissibile.

4.1. Secondo un orientamento assai diffuso nella giurisprudenza di legittimità, in tema di sequestro preventivo, il terzo che affermi di avere diritto alla restituzione

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