Cass. pen., sez. I, sentenza 24/01/2023, n. 03031

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 24/01/2023, n. 03031
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 03031
Data del deposito : 24 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: IO AU, nato a [...] il [...] IO NZ, nato a [...] il [...] IO AL, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 05/03/2020 del TRIBUNALE LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
sentite le conclusioni del Procuratore generale, GIOVANNI DI LEO, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. È presente l'avvocato SANDRO FURFARO del foro di LOCRI, in difesa di IO AU, IO NZ e IO AL, che conclude per l'accoglimento dei motivi di ricorso. È presente l'avvocato TIZIANO SAPORITO del foro di CROTONE, in difesa di IO AU, IO NZ e IO AL, che insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 5/3/2020, il Tribunale di Catanzaro ha dichiarato la inammissibilità degli appelli cautelari proposti dai fratelli RD - IO, ZO e AL - avverso l'ordinanza del 3/7/2019 con la quale il GIP in sede aveva rigettato l'istanza di dissequestro di un terreno ubicato nella località Fondo Mazzotta di Isola di Capo Rizzuto su cui insiste il ristorante "La Campagnola", cespite che è stato confiscato con sentenza di primo grado del GUP del Tribunale di Catanzaro del 18/6/2019. Detto rigetto era stato motivato dal GIP a causa dell'intervenuta confisca del bene, pronunciata con la sentenza di condanna degli istanti alla pena di anni 10 e mesi 8 di reclusione ciascuno per il reato ex art. 416 bis cod. pen.

1.1. Il Tribunale cautelare, a sua volta, ha dichiarato l'inammissibilità degli appelli degli imputati, i quali non avrebbero dovuto adire le impugnazioni cautelari per ottenere la restituzione del bene confiscato con sentenza di primo grado, bensì impugnare la disposizione riguardante la confisca "con gli stessi mezzi previsti per i capi penali", ai sensi dell'art. 579, comma 3, cod. proc. pen., richiamando a conforto di tale impostazione la sentenza di questa Corte n. 11914 del 2019, nel solco della pronuncia delle Sezioni Unite Muscari n. 48126 del 2017. 1.2. Per inciso, lo stesso appello cautelare, proposto dalle sorelle dei ricorrenti, terze estranee rispetto al processo penale, è stato accolto con restituzione delle quote di loro proprietà, sia per essere stata dimostrata la provenienza lecita del bene, che per l'assenza del requisito di ragionevolezza temporale

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