Cass. civ., sez. I, sentenza 07/06/2012, n. 9240

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Massime1

L'assicurazione della responsabilità civile, stipulata dall'impresa capogruppo di una associazione temporanea di imprese a copertura della responsabilità civile delle singole imprese partecipanti all'A.T.I. per conto di queste ultime, costituisce una tipica assicurazione per conto altrui. I diritti scaturenti da tale contratto spettano pertanto alle singole imprese partecipanti all'A.T.I., e non all'impresa capogruppo.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 07/06/2012, n. 9240
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9240
Data del deposito : 7 giugno 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C C - Presidente -
Dott. M L - Consigliere -
Dott. D M - Consigliere -
Dott. C M R - rel. Consigliere -
Dott. B G - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 21482-2010 proposto da:
FALLIMENTO ARZANO SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA (c.f. 06530790630), in persona del Curatore dott.ssa D L L, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XX

SETTEMBRE

3, presso l'avvocato S M, rappresentato e difeso dall'avvocato C M, giusta procura a margine del ricorso;



- ricorrente -


contro
ALLEANZA TORO ASSICURAZIONI S.P.A. (c.f./p.i. 10050560019), conferitaria dei ramo d'azienda assicurativa della TORO ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIUSEPPE FERRARI

35, presso l'avvocato V M, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato T G, giusta procura in calce al controricorso;

FALLIMENTO SO.GE.ME S.R.L., in persona del Curatore dott. C N, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

BOEZIO

6, presso l'avvocato LUCONI MASSIMO, rappresentato e difeso dall'avvocato MOSCHIANO ANDREA, giusta procura a margine del controricorso;



- controricorrenti -


contro
NAOS S.P.A., DI BONITO CARMELA, CHINI E TEDESCHI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE E IN CONCORDATO PREVENTIVO (C.F. 00267410173), KRAKOM ADVIES B.V., ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CIPE -

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO EX TITOLO

8^ L. n. 219 del 1981, FALLIMENTO EDILIA S.R.L., FALLIMENTO MURER ITALIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, DE LUCA PASQUALE, DE LUCA MASSIMO, CHINI E TEDESCHI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, CONSORZIO CO.GE.RI.;



- intimati -


nonché da:
CONSORZIO CO.GE.RI. (P.I. 01443080617), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

LIMA

7, presso l'avvocato IANNUCCILLI PASQUALE, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
ALLEANZA TORO ASSICURAZIONI S.P.A. (c.f./p.i. 10050560019), conferitaria dei ramo d'azienda assicurativa della TORO ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIUSEPPE FERRARI

35, presso l'avvocato V M, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato T G, giusta procura in calce al controricorso;

FALLIMENTO ARZANO SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA (c.f. 06530790630), in persona del Curatore dott.ssa D L L, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XX

SETTEMBRE

3, presso l'avvocato S M, rappresentato e difeso dall'avvocato C M, giusta procura a margine del ricorso principale;

- controricorrenti, al ricorso incidentale -
contro
NAOS S.P.A., DI BONITO CARMELA, CHINI E TEDESCHI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE E IN CONCORDATO PREVENTIVO, ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE, KRAKOM ADVIES B.V. (C.F. 94020970268), FALLIMENTO SO.GE.ME S.R.L., FALLIMENTO EDILIA S.R.L., FALLIMENTO MURER ITALIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CIPE -

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO EX TITOLO

8^ L. n. 219 del 1981, DE LUCA PASQUALE, DE LUCA MASSIMO, CHINI E TEDESCHI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;



- intimati -


avverso la sentenza n. 753/2010 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 01/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/04/2012 dal Consigliere Dott. M R C;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato M C che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale, rigetto dell'incidentale;

udito, per il controricorrente Fallimento SOGEME, l'Avvocato A M che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;

udito, per la controricorrente

TORO

Ass.ni, l'Avvocato M V che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Z Ita che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso principale (in riferimento ai motivi settimo ed ottavo);
inammissibilità del ricorso di ALLEANZA, inammissibilità o in subordine rigetto dei ricorsi incidentali condizionati. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Toro Assicurazioni s.p.a. citò in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli le società A s.c. a r.l., SO.GE.ME s.r.l., Edilia s.r.l., Chini s.r.l. in persona dei rispettivi curatori fallimentari, la società Tedeschi s.r.l. in concordato preventivo, la società Murer in liquidazione s.r.l. ed il CIPE, e premesso che il giorno 15 luglio 1993 aveva stipulato due polizze assicurative di responsabilità civile con la società A s.c. a r.l. individuando l'assicurato nell'ATI costituita da Edilia s.r.l., Chini e Tedeschi s.p.a., Murer Italia s.r.l., SO.GÈ.ME s.r.l. e la stessa contraente A s.c. a r.l. ed il rischio assicurato nei lavori della bretella di raccordo della circonvallazione esterna Asse Mediano lotto D appalto del 27.3.1992, con previsione di garanzia a "secondo rischio" rispetto ad altre due polizze stipulate con altra compagnia di assicurazioni, e che dal momento che durante l'esecuzione dei lavori da parte delle società A e SO.GE.ME si era realizzato un gravissimo fatto, denominato scoppio in Secondigliano, che aveva cagionato molte vittime e danni a cose mobili e immobili, aveva chiesto ed ottenuto il sequestro liberatorio della somma di L. 10 miliardi, pari al massimale concordato, che aveva versato per la metà a favore delle anzidette società e per esse, intanto fallite, ai rispettivi curatori fallimentari;
tutto ciò premesso, promosse il giudizio di merito per sentirsi dichiarare liberata dall'obbligo contrattuale assunto in polizza a seguito del deposito della somma oggetto della cautela. Si costituirono ritualmente i convenuti ed intervennero in causa l'Arias ed alcune delle parti offese per ottenere il risarcimento dei danni cagionati dal sinistro e lo spossessamento in via definitiva dalla Toro delle somme sequestrate. Il Tribunale, con sentenza n. 4644 del 2005, estromesse dal giudizio alcune delle parti, segnatamente la società Naos s.p.a. ed il Consorzio COGERI concessionario dei lavori;

confermò il sequestro e in accoglimento della domanda principale assegnò alle società SO.GE.ME ed A, responsabili dell'evento, le somme depositate, da rivalutarsi dalla data del sinistro sino alla data del ricorso per sequestro liberatorio, e con gli interessi legali dalla medesima data sino al soddisfo. Il curatore del fallimento A, con atto 26 aprile 2006, impugnò la decisione innanzi alla Corte d'appello di Napoli per ottenere l'assegnazione dell'intera somma, anche in considerazione di una maggiore garanzia per i danneggiati, non avendo il curatore del fallimento SO.GE.ME chiesto interessi e rivalutazione delle somme assicurate, nonché per denunciare l'erronea determinazione del massimale e censurare il rigetto della domanda inerente anche il massimale previsto per i danni alle cose. La Toro Assicurazioni, con appello incidentale, ne chiese la riforma in relazione agli interessi ed alla rivalutazione sui massimali di polizza. Il fallimento SO.GE.ME ne chiese la conferma. Si costituirono anche alcune delle parti del precedente giudizio, nonché alcune delle parti lese nell'incendio. Proposero altresì autonomo gravame la Toro Assicurazione, per ottenere la riforma della sentenza in relazione agli accessori del massimale e in questo giudizio si costituirono le società Chini e Tedeschi che chiesero attribuirsi le somme alla sola società consortile A, e il Consorzio Cogeri per sentir dichiarare il suo diritto ad essere beneficiato della garanzia assicurativa di cui alla misura del sequestro. Con sentenza n. 3061 depositata il 1 marzo 2010 e notificata il 24 maggio dello stesso anno, la Corte d'appello, riunite tutte le impugnazioni, ha parzialmente accolto l'appello incidentale della compagnia assicuratrice, confermando nel resto l'impugnata sentenza.
Avverso questa decisione il curatore del fallimento della società A ha proposto ricorso per cassazione in base a otto motivi. Hanno resistito con controricorso la s.p.a. Alleanza Toro Assicurazioni e la s.p.a.
Assicurazioni Generali nelle qualità spese nell'atto ed il Consorzio Gogeri, che ha proposto ricorso incidentale, resistito sia dalla società A che dalle menzionate compagnie assicuratricì. Nessuno degli altri intimati ha spiegato difesa. Il ricorrente principale la s.p.a. Alleanza Toro hanno depositato memorie difensive a mente dell'art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
In linea preliminare viene disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell'art. 335 c.p.c. proposti avverso la medesima sentenza. I motivi del ricorso principale proposto dal curatore del fallimento della società A denunciano:
1.- violazione dell'art. 1917 c.c., artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c. e correlato vizio di motivazione. I dedotti vizi si anniderebbero:
1.1.- nell'errata individuazione dei soggetti destinatari dell'indennizzo. La conferma del riparto del massimale al 50% tra essa ricorrente ed il fallimento della società SO.GE.ME. incontestate responsabili civili dei danni cagionati dai lavori da esse eseguiti, presupponeva il necessario previo accertamento circa la proposizione a loro carico di pretesa risarcitoria dei danneggiati, alla quale l'art. 1917 c.c. subordina l'obbligazione dell'assicuratore, che è stato omesso da entrambi i giudici di merito. Agli atti risultano acquisite ritualmente le sole risultanze dello stato passivo formato in sede fallimentare sulla base delle domande dei propri creditori. La corrispondente allegazione del curatore del fallimento SO.GE.ME è invece tardiva, secondo quanto eccepito in giudizio, e dunque inutilizzabile. 1.-2.- nell'omesso rilievo circa l'attivazione della garanzia, ascrivibile alla sola iniziativa di essa ricorrente, e l'impegno a mettere a sua disposizione il massimale da parte della Toro Assicurazioni, documentato nella missiva 14.3.2001, ritualmente versata in atti;

1.3.- nell'aver disposto il riparto dell'indennizzo in applicazione dell'art. 2055 4 c.c., inoperante nel caso, ancorché sia precluso in caso di superamento del massimale;
1.4.- nell'aver ritenuto non puntualmente argomentato e per l'effetto inammissibile l'atto d'appello in punto determinazione delle quote d'indennità da attribuire ai due fallimenti. Il motivo pone conclusivamente la questione se i giudici di merito avrebbero dovuto subordinare il pagamento del massimale all'individuazione dei terzi danneggiati che avevano formulato istanze risarcitorie anche nei confronti di SO.GE.MA, che solo in comparsa conclusionale dedusse la presentazione di relative domande d'insinuazione del credito risarcitorio allo stato passivo allegando documentazione di cui si era eccepita la tardiva produzione, ovvero se, omesso ogni accertamento istruttorio, potessero basarsi sulla responsabilità astratta, desunta dalla definizione del parallelo procedimento penale definito con pronuncia emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. a carico dei legali rappresentati delle società A e SO.GE.ME. Quindi se sia corretta la ripartizione del massimale fra le due imprese responsabili civili.

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