Cass. civ., SS.UU., ordinanza 20/01/2022, n. 01778

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 20/01/2022, n. 01778
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 01778
Data del deposito : 20 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1676-2021 proposto da: D'A S, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

BARNABA TORTOLINI

30, presso lo studio dell'avvocato A F, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato S F;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI CIETI, MARINO RTO, PAOLINI ENZO, DI PROFIO PATRIZIA, VITALE FERNANDO, BDI RTO, ALLIANZ S.P.A., ASSICURATORI DEI LLOYD'S;

- intimati -

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 1869/2019 del TRIBUNALE di CIETI. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/07/2021 dal Consigliere A C;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale L C, il quale conclude chiedendo dichiararsi la giurisdizione del Giudice Ordinario.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso notificato al Comune di Chieti ed ai sigg. R M, E P, F V e P D P, nonché alle società Allianz s.p.a. e Assicuratori dei Lloyd's, il sig. Sergio D'Alessandro ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi dell'art. 41 c.p.c. nell'ambito di un giudizio da lui stesso introdotto davanti al Tribunale di Chieti nel quale uno dei convenuti, il Comune di Chieti, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo la spettanza della controversia alla giurisdizione del giudice amministrativo.

2. Nella citazione introduttiva del giudizio si espone che: a. nel 1999 il D'Alessandro, all'epoca imprenditore edile, ottenne dal Comune di Chieti la concessione edilizia n. 38383/5753 per realizzare, su un suolo di sua proprietà, un edificio residenziale a più piani, progettato dell'ingegner R B;
b. la suddetta concessione edilizia venne sottoscritta - previa istruttoria del responsabile del procedimento, geom. F V - dal dirigente amministrativo, arch. E P, e dall'Assessore all'urbanistica, geom. R M;
c. tra il 2000 ed il 2001 il Comune di Chieti rilasciò tre varianti alla concessione edilizia originaria, anch'esse sottoscritte dall'arch. Paolini all'esito di procedimenti istruiti dal geom. Vitale;
e. alcune delle unità immobiliari del fabbricato furono vendute già in corso d'opera, previo rilascio di un certificato di abitabilità parziale;
121c. 2021 n. 01676 sez. SU - ud. 13-07-2021 -2- successivamente, dopo la realizzazione dell'ultimo piano ed il completamento dello stabile, il medesimo venne dichiarata agibile con provvedimento dell'arch. Paolini del 18.06.2010, all'esito di un procedimento istruito dall' ing. P D P;
f. avverso l'iniziativa edilizia del D'Alessandro il sig. Vittorio Carlone, proprietario di un terreno vicino a quello oggetto di edificazione, propose tre azioni giudiziarie: - nel 1999 impugnò la concessione edilizia davanti al TAR Abruzzo;
con sentenza n. 655/2011, successivamente confermata dal Consiglio di Stato, il TAR accolse il ricorso e annullò la concessione edilizia e le successive varianti;
- nel 2000 convenne davanti al Tribunale di Chieti il D'Alessandro, chiedendone la condanna all'arretramento del fabbricato in corso di costruzione;
il Tribunale accolse la domanda con sentenza n. 438/2006, confermata dalla Corte di appello di L'Aquila con la sentenza n. 1157/2012, passata in giudicato a causa del rigetto del relativo ricorso per cassazione (Cass. sent. n. 21547/2017);
- nel 2005 convenne davanti al Tribunale di Chieti gli acquirenti degli appartamenti costruiti dal D'Alessandro, chiedendo anche nei loro confronti la condanna all'arretramento del fabbricato;
questi, a loro volta, chiamarono in rivalsa il D'Alessandro;
il Tribunale di Chieti, con la sentenza n. 572/2010, accolse sia la domanda attorea che la chiamata in garanzia svolta dai convenuti nei confronti del D'Alessandro;
la pronuncia fu confermata in secondo grado con la sentenza della Corte di appello di L'Aquila n. 1155/2012, anch'essa passata in giudicato a causa del rigetto del relativo ricorso per cassazione (Cass. sent. n. 21646/2017);
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