Cass. civ., sez. VI, ordinanza 18/11/2021, n. 35310
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 16115-2020 proposto da: CONDOMINIO VIA BISIGNANO N. 55, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 32, presso lo studio dell'avvocato M A, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato F M;- ricorrente -contro M L C, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARTESIO 144 presso lo studio dell'avvocato M J, rappresentata e difesa dall'avvocato U C;- controricorrente - avverso l'ordinanza n. cronol. 163/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 14/01/2020;t udita la relazione della causa svolta nella camera dì consiglio non partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. R G. Rilevato che: - il Condominio di Via Bisignano,55 di Napoli ha impugnato per cassazione l'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. della Corte d'appello di Napoli del 14.1.2020, notificata il 24.1.2020;- il Tribunale aveva accolto la domanda dell'arch. M di condanna del condominio al pagamento delle prestazioni in suo favore;M Giara ha resistito con controricorso;- il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell'art.380 bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso;- la controricorrente ha depositato memoria illustrativa;Ritenuto che: il ricorso è inammissibile perché tardivo in quanto l'ordinanza di cui all'art.348 bis c.p.c. è stata comunicata il 22.1.2020 ed il ricorso è stato tardivamente proposto in data 27 maggio 2020, oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art.348 ter, comma 3 c.p.c., pur tenendo conto della sospensione straordinaria prevista dall'art.83 del D.L.18.3.2020 n.8 e dell'art.36