Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/05/2022, n. 18333
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Testo completo
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) La AL OM, nato il [...] a [...];
2) EO ID, nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 27/04/2021 della Corte di appello di Reggio Calabria;
visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 27 aprile 2021 la Corte di appello di Reggio Calabria, pronunziando in sede di rinvio a seguito dell'annullamento della sentenza della Corte di appello di Messina del 21 gennaio 2019, disposto dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 1748 del 29 ottobre 2020 - 15 gennaio 2021, ha rideterminato in anni dodici, mesi undici e giorni sedici di reclusione la pena irrogata a OM La AL per il delitto di associazione mafiosa aggravata ai sensi del comma 6 ed altri reati in continuazione, confermando, per ID EO, la sentenza di primo grado, che lo condannava alla pena di anni due di reclusione per il reato di intestazione fittizia aggravata dall'agevolazione mafiosa.
2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del EO, deducendo con unico motivo violazioni di legge e vizi della motivazione per avere la sentenza impugnata erroneamente denegato la concessione delle invocate attenuanti generiche, avuto riguardo al notevole lasso di tempo intercorso fra l'ultimo dei reati annotati nel casellario giudiziale e le condotte a loro volta vagliate in sede processuale, nonché alla circostanza che, medio tempore, era intervenuto un decreto di riabilitazione emesso dal Tribunale di