Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/01/1984, n. 183
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Il giudicato interno può formarsi su un capo non impugnato della statuizione, capace di comportare una parziale soccombenza della parte con conseguente necessità appunto della relativa impugnazione, non già su un argomento, sia pure di rilievo, posto nella sentenza impugnata a sostegno della decisione. ( Conf 1785/79, mass n 398148).*
Il contratto di Agenzia si distingue da quello di lavoro subordinato perché in esecuzione di esso l'attività svolta dall'agente in favore di un'impresa è caratterizzata dall'autonomia organizzativa e dalla totale assunzione del rischio da parte dell'agente stesso, non essendo incompatibile col permanere di tale autonomia il fatto che il preponente impartisca a quest'ultimo direttive circa l'incarico affidatogli, senza con ciò incidere anche sull'organizzazione dello Esercizio professionale, e coordini o controlli l'attività di vari agenti attraverso un'organizzazione gerarchica dei medesimi, giustificandosi quest'ultima con la finalità di garantire una migliore efficienza dell'attività promozionale e non anche con quella di estrinsecare un potere di supremazia della stessa natura di quello proprio dell'imprenditore nel rapporto di lavoro subordinato. (nella specie, sancendo questo principio, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale i giudici di merito avevano negato l'elemento della subordinazione nel caso di agente, retribuito a provvigione, tenuto al pagamento delle spese di locazione e gestione dei locali occupati per la loro attività nonché delle spese di Esercizio di questa, non obbligato a seguire la così detta tabella di marcia, svincolato da ogni controllo circa l'orario di lavoro osservato). ( V 5210/78, mass n 394964).*
Al rapporto di Agenzia, a tempo determinato o indeterminato, si applica l'istituto del recesso per giusta causa di cui all'art. 2119 cod. civ., in Mancanza della quale il contraente recedente è tenuto al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, quantificabile alla stregua degli accordi economici di settore ed in particolare dell'accordo 13 ottobre 1958 reso efficace erga omnes con d.P.R. 26 dicembre 1960 n. 1842. ( V 12/77, mass n 383510; ( 4218/74, mass n 372888; ( V 261/74, mass n 371064).*