Cass. civ., sez. II, sentenza 31/12/2021, n. 42121

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 31/12/2021, n. 42121
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 42121
Data del deposito : 31 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Ct_..ue_ SENTENZA sul ricorso 4882-2018 proposto da: DAL SASSO ANNA MARIA, rappresentata e difesa dagli avv.ti NICOLETTA DALL'OCCHIO e NICOLA GRANI;

- ricorrente -

contro

MANTOVANELLI MARIA GRAZIA, rappresentata e difesa dall'avv. S P;
MANTOVANELLI GIACINTO, MANTOVANELLI PATRIZIA, rappresentati e difesi dall'avv. N O;
controticorrenti - MANTOVANELLI GIOVANNI, GHELLERE STEFANO, GHELLERE GABRIELLA, GHELLERE PAOLO, GRELLA OSVALDO, GRELLA ALESSANDRA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 2713/2017 della CORTE D'APPELLO di V, depositata il 23/11/2017;
l LI udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/07/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE T;
lette le conclusioni del P.M in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A P che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

Il giorno 17 settembre 2009 è deceduta R M, la quale aveva disposto dei propri beni con testamento pubblico dell'8 maggio 1991, istituendo erede universale la sorella G M. Con tale testamento la defunta, «in caso di premorienza e commorienza» della sorella istituita, istituiva eredi per un terzo ciascuno il cognato M G o i suoi discendenti e i fratelli L e G M. Il giorno 24 settembre 2009 è deceduta G M, la quale ha disposto delle proprie sostanze con testamento pubblico del 3 settembre 1981, del seguente tenore: «Revoco ogni mio precedente testamento. Istituisco erede universale mia sorella R, raccomandandone di disporre a sua volta della sua successione lasciando l'usufrutto ai miei fratelli L e G e la nuda proprietà delle case a D S Anna in Zorzella Cesare o suoi discendenti;
del terreno con casa, portico e stalla ai figli maschi del primogenito maschio di mio zio Mnelli Angelo. In caso di premorienza o commorienza di mia sorella, varranno direttamente le disposizioni di cui sopra». Anna Maria D S ha accettato con beneficio di inventario sia l'eredità di G M, sia l'eredità di R M alla medesima devoluta. Le due eredità sono state accettate con il beneficio di inventario anche da M G M, nella qualità di figlia di G Ric. 2018 n. 04882 sez. 52 - ud. 01-07-2021 -2- Mnelli, fratello premorto delle defunte R e G M. È stato poi pubblicato, su istanza di Ghellera Stefano, un testamento olografo di R M (verbale del notaio Muraro di Arzignano del 4 dicembre 2009) contenente la nomina di eredi universali in parti uguali dei nipoti del marito della defunta. Tale testamento, dichiarato falso con sentenza del Tribunale di Verona, non fa più parte della materia controversa La presente controversia è stata proposta da D S Anna Maria nei confronti di M G M e dei fratelli Ghellera, con successiva estensione del contradditorio nei confronti di P, G e G M, anch'essi figli del fratello premorto delle due defunte G M. In tale controversia si contrapponevano, da un lato, la pretesa di D S Anna Maria, di essere erede di G M e, in tale qualità, abilitata ad accettare l'eredità a questa devoluta della sorella R M;
dall'altro, la pretesa di M G M e dei fratelli di lei chiamati in causa, di circoscrivere i diritti della D S nei limiti dell'oggetto del lascito contemplato nel testamento, da essi qualificato come legato, con esclusione di qualsiasi diritto, ex art.479 c.c., sull'eredità di R M. Per quanto interessa in questa sede, il conflitto è stato definito dal Tribunale in favore della D S, con il riconoscimento che la disposizione testamentaria in suo favore costituiva istituzione di erede ex re, che abilitava perciò l'istituita ad accettare l'eredità di R M, devoluta alla testatrice G M, deceduta successivamente senza avere accettato, né rinunziato alla medesima. In forza del principio della forza espansiva dell'istituzione ex re certa il Tribunale escludeva l'apertura della successione legittima sull'eredità Ric. 2018 n. 04882 sez. 52 - ud. 01-07-2021 -3- relitta di G M, «da intendersi integralmente attribuita all'erede testamentaria Anna Maria D S». La Corte d'appello di Venezia, adita con distinte impugnazioni da M G M e da G e P M, riuniti gli appelli, ha riformato la sentenza nei seguenti termini: a) ha accertato che la disposizione testamentaria di G M in favore della D S costituisce non istituzione di erede ma legato, avente per oggetto i soli immobili a destinazione abitativa compresi nell'eredità della medesima G M;
b) ha conseguentemente accertato che la D S, in quanto legataria, non aveva il diritto di accettare, ai sensi dell'art. 479 c.c., l'eredità devoluta alla dante causa, trattandosi di prerogativa che compete solo agli eredi;
c) ha quindi accertato che gli unici eredi di G M e di R M erano M G, G, P e G M, figli del fratello premorto delle defunte G M, i quali avevano così acquistato, a tale titolo, il complesso dei beni compresi nelle due successioni, ad eccezione dei beni lasciati in legato alla D S. Per la cassazione della sentenza D S Anna Maria ha proposto ricorso, affidato a tre motivi. Mnelli M G ha resistito con controricorso. Hanno resistito con unico controricorso Mnelli G e Mnelli P M Giovanni rimane intimato. Sono rimasti intimati i convenuti Ghellera. La causa, in un primo tempo fissata per la trattazione in udienza camerale, è stata rimessa alla pubblica udienza. In prossimità dell'udienza camerale le parti costituite hanno depositato memoria. Ric. 2018 n. 04882 sez. 52 - ud. 01-07-2021 -4-

RAGIONI DELLA DECISIONE

Si osserva che la ricorrente ha depositato la sentenza impugnata, notificata a mezzo pec, munita dell'attestazione di conformità del difensore notificante. La produzione è stata accompagnata dall'attestazione di conformità del messaggio di posta elettronica, della sentenza contenuta nella busta elettronica e della relazione di notificazione della stessa sentenza. Tale produzione soddisfa i requisiti di procedibilità del ricorso (Cass N. 30765/2017;
S.U., n. 8312/2019). È ancora infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dai controricorrenti sulla base del rilievo che non sono state impugnate la statuizione con cui si nega
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