Cass. civ., sez. III, sentenza 25/07/2008, n. 20453

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 25/07/2008, n. 20453
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20453
Data del deposito : 25 luglio 2008
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D N L F - Presidente -
Dott. P G B - Consigliere -
Dott. C D - Consigliere -
Dott. L G - Consigliere -
Dott. L R - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CONCERIA SAN LORENZO SPA, in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore P F, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TEODOSIO MACROBIO 3, presso lo studio dell'avvocato N G, che la difende unitamente all'avvocato B A, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro
F V S;

- intimata -
e sul 2^ ricorso n. 27793/04 proposto da:
F V S, in persona del presidente del consiglio di amministrazione V A, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BOEZIO 14, presso lo studio dell'avvocato D'ANGELANTONIO CLAUDIO, che la difende unitamente all'avvocato A E, giusta delega in atti;

- ricorrente -

e contro
CONCERIA SAN LORENZO SPA;

- intimata -
avverso la sentenza n. 558/03 della Corte d'Appello di FIRENZE, emessa il 20/02/04, depositata il 6/04/04, R.G. 1752/A/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/07/08 dal Consigliere Dott.ssa Raffaella LANZILLO;

udito l'Avvocato Claudio D'ANGELANTONIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 3.2.2000 la s.p.a. Conceria S. Lorenzo ha convenuto davanti al Tribunale di Pisa la s.p.a. Franco Vago, per sentirla condannare al pagamento di USD 19.961,13, a titolo di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale poiché, incaricata della spedizione in Turchia di un carico di pellami, aveva omesso di dare istruzioni al vettore affinché la merce venisse consegnata contrassegno (con clausola cash against documenta - CAD). L'attrice, pertanto, non aveva potuto riscuotere dal destinatario il prezzo della fornitura, pari all'importo di cui sopra. La Franco Vago ha resistito alla domanda, affermando che ogni responsabilità doveva attribuirsi al vettore aereo (Turkish Airlines), che essa aveva convenuto in giudizio, in separato procedimento pendente davanti al Tribunale di Roma, al quale chiedeva che la causa venisse riunita.
Depositate dalle parti memorie ai sensi degli artt. 183 e 184 c.p.c., ove l'attrice ha riformulato e integrato le sue domande, il Tribunale, con sentenza n. 130 del 2002, ha dichiarato inammissibile perché tardiva una delle domande attrici e ha respinto le altre;
ha compensato le spese processuali nella misura di un terzo, ponendo a carico dell'attrice i rimanenti due terzi.
Proposto appello principale dalla Conceria e incidentale subordinato dalla Vago, con sentenza n. 558 del 2004, notificata in data 11.9.2004, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza impugnata, ponendo a carico dell'appellante le spese del grado. Con atto notificato il 28 ottobre 2004 la Conceria propone tre motivi di ricorso per cassazione, a cui resiste con controricorso la Franco Vago, proponendo un motivo di ricorso incidentale.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Va preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi (art. 335 c.p.c.). 2. - occorre premettere in fatto che con l'atto di citazione in primo grado la Conceria S. Lorenzo ha chiesto la condanna della convenuta per inadempimento contrattuale, per il fatto che la merce non era stata consegnata secondo le modalità richieste, senza precisare i comportamenti nei quali si era concretizzato l'inadempimento dello spedizioniere.
Con memoria 7 marzo 2001, depositata ai sensi dell'art. 183 c.p.c., comma 5, ha poi specificato di chiedere la condanna dello
spedizioniere "in conseguenza dell'erroneo operato del proprio sostituto" (cioè del vettore) (domanda sub b), ed "in conseguenza dell'erronea scelta del soggetto incaricato del compimento delle operazioni accessorie..." (al trasporto) (domanda sub c). La Corte di appello ha confermato la decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto inammissibile, perché nuova, la domanda sub e), aggiungendo che in ogni caso non era prospettabile alcuna responsabilità della Vago nella scelta del vettore;
ha

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