Cass. civ., SS.UU., ordinanza 19/02/2019, n. 04884

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 19/02/2019, n. 04884
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 04884
Data del deposito : 19 febbraio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27380-2017 proposto da: K T V , K O SEWNA, elettivamente domiciliate in ROMA,

VIA RASELLA

155, presso lo studio dell'avvocato M M (studio PORTOLANO CAVALLO), che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato M L;

- ricorrenti -

contro

M D G, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato C C;
- con troricorrente - nonchè

contro

AURA IMMOBILIARE S.R.L. ;
- intimata - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 1872/2017 del TRIBUNALE di RIMINI. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/01/2019 dal Consigliere A P L;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale I Z, il quale chiede la declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice italiano.

RILEVATO CHE

1.- Con ricorso del 21/11/2017 O e T K hanno proposto, prima della loro costituzione nel giudizio di merito, regolamento preventivo di giurisdizione in favore dei tribunali della Federazione Russa, in relazione al procedimento nei loro confronti instaurato il 14 aprile 2017, innanzi al Tribunale di Rimini da M D G, già coniuge di T K, dalla quale aveva divorziato il 26 settembre 2016. 2.- Nel giudizio di merito dinanzi al Tribunale di Rimini, il M ha chiesto di dichiarare la nullità e, in subordine, la simulazione assoluta e, in via ulteriormente gradata, di revocare, a norma dell'art. 2901 c.c., la cessione, in data 2 marzo 2016, dell'85 per cento delle quote del capitale della Aura Immobiliare s.r.l. da parte di T K in favore della figlia O, nata da un precedente matrimonio, per violazione dell'art. 30 del codice di famiglia russo, che prevede il regime Ric. 2017 n. 27380 sez. SU - ud. 15-01-2019 -2- di comunione tra i coniugi, entrambi ex lege proprietari dei beni, anche se intestati ad uno solo coniuge, senza possibilità di ciascuno di essi di trasferire ad altri la propria quota ideale del patrimonio coniugale;
per l'effetto, di dichiarare la comproprietà pro indiviso con la ex moglie delle quote sociali e lo scioglimento della comunione coniugale, assegnando all'istante il 50 per cento delle quote medesime ovvero il relativo controvalore, comprensivo dell'immobile di proprietà della società;
inoltre, ha chiesto l'accertamento del credito da lui vantato verso la convenuta società Aura Immobiliare per il 50 per cento dei versamenti operati da T K per complessivi euro 2.524.639,00, in quanto realizzati con danaro comune. 3.- Le ricorrenti, a sostegno del prospettato difetto di giurisdizione in favore delle Corti della Federazione russa, hanno dedotto la mancanza del domicilio in Italia dei tre contraddittori persone fisiche, residenti in Russia, e l'artificiosità della domanda formulata verso la società italiana, in quanto priva dell'indicazione del titolo posto a fondamento della stessa e preordinata ad incardinare la giurisdizione del giudice italiano e a sottrarre la lite tra gli ex coniugi (e nei confronti di O Kazakova) al giudice russo precostituito per legge, in difetto di un litisconsorzio necessario con l'Aura Immobiliare e di un collegamento fra le cause. 4.- Il M ha resistito alle deduzioni avversarie, preliminarmente invocando gli effetti preclusivi della statuizione declinatoria della giurisdizione russa, in favore di quella italiana, resa dal Tribunale distrettuale di Irkutsk, con ordinanza del 19 ottobre 2016 - sulla domanda riconvenzionale da esso formulata per la condanna di Kazakova al rimborso delle somme, in tesi, sottratte alla comunione - ed eccependo la tacita accettazione avversaria della giurisdizione italiana, avendo le signore Kazakova eccepito il difetto di giurisdizione (anche) del giudice russo.

CONSIDERATO CHE

Ric. 2017 n. 27380 sez. SU - ud. 15-01-2019 -3- 1.- Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione introduce un procedimento al quale sono legittimati a partecipare tutti coloro che siano parti nel giudizio di merito «a quo», benché, al momento della presentazione del ricorso, non costituiti, essendo sufficiente l'intervenuta contestazione della lite, come nel caso delle ricorrenti, entrambe convenute in quel giudizio (Cass., sez. un., 3 ottobre 2011, n. 20144;
21 ottobre 2005, n. 20340;
13 aprile 1989, n.
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