Cass. civ., sez. I, sentenza 26/04/2022, n. 13071
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Testo completo
t aveva riconosciuto Planeta Junior quale unica legittima licenziataria dei diritti in questione. La Corte di appello ha ritenuto che lo scritto che documentava l’accordo del 16 gennaio 2004 fosse documento inidoneo a comprovare che Medianetwork era licenziataria dei diritti di sfruttamento economico dei prodotti editoriali in contestazione, siccome proveniente da terzi e privo della sottoscrizione dei contraenti. Il Giudice distrettuale ha reputato, al contrario, che l’atto ricognitivo fosse in grado di comprovare che, a partire dal 14 novembre 2007, Planeta Junior era licenziataria esclusiva dei diritti di sfruttamento economico dei prodotti «Heidi», anche se non risultava comprovata la titolarità della licenza in capo a quest’ultima società per il periodo anteriore. 3. ― Ricorre per cassazione M.C.R.;
fa valere otto motivi di Sez. I – RG 19124/2018 udienza pubblica 8.3.2022 3 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : F A L A B E L L A M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 f 1 5 c 9 5 a f c 7 f f 3 8 6 6 e 2 f d f 2 e 3 c a a b b c F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 19124/2018 Numero sezionale 743/2022 Numero di raccolta generale 13071/2022 Data pubblicazione 26/04/2022 impugnazione. Resistono con controricorso De Agostini e Planeta Junior. Sono state depositate memorie. Il pubblico ministero ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ― Il primo motivo oppone l’inosservanza degli artt. 323, 324, 329 e 342 c.p.c., nonché dell’art. 2909 c.c.. Si deduce che il Tribunale aveva ritenuto priva di titolo la distribuzione del prodotto editoriale, da parte della ricorrente, non già per difetto di una licenza rilasciata da EM Entertainment a Medianetwork, ma in quanto la licenza stessa sarebbe scaduta il 28 febbraio del 2006. L’esistenza del rapporto di licenza costituirebbe, secondo l’istante, oggetto di un accertamento passato in giudicato, onde non avrebbe potuto essere sconfessata dalla Corte di appello. Il secondo mezzo oppone la violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c.. Si lamenta che la Corte di appello abbia rigettato il gravame ritenendo preliminare e assorbente la validità del titolo in forza del quale M.C.R. aveva commercializzato i prodotti «Heidi». Si deduce che «il rigetto dell’appello, in senso tecnico, è la reiezione di tutti i motivi nei quali l’atto è strutturato, sicché non è possibile respingere i motivi stessi senza esaminarli». Col terzo motivo si lamenta l’inosservanza degli artt. 41 Cost. e 2043 c.c.. Si assume che la Corte di appello avrebbe dovuto verificare il titolo che assisteva le diffide giacché, in carenza di esso, le intimanti De Agostini e Planeta Junior non avrebbero potuto interferire con l’attività editoriale dell’istante. Col quarto motivo viene lamentata la violazione degli artt. 2581, 2697 c.c., 115 c.p.c. e 110 l. n. 633/1941. Si censura il giudizio espresso dalla Corte con riguardo al valore probatorio dello scritto che documentava l’accordo tra Medianetwork e EM Entertainment e si richiama il principio per cui la prova scritta non è necessaria quando la trasmissione dei diritti è invocata da chi si assume leso ad opera di un Sez. I – RG 19124/2018 udienza pubblica 8.3.2022 4 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : F A L A B E L L A M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 f 1 5 c 9 5 a f c 7 f f 3 8 6 6 e 2 f d f 2 e 3 c a a b b c F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 19124/2018 Numero sezionale 743/2022 Numero di raccolta generale 13071/2022 Data pubblicazione 26/04/2022 terzo, il quale, senza vantare diritto alcuno, abbia compiuto atti di sfruttamento della medesima opera. Il quinto mezzo censura la sentenza impugnata per inosservanza degli artt. 2697 c.c., 115 c.p.c. e 110 l. n. 633/1941. Si assume che la scrittura privata relativa all’accordo tra Medianetwork e EM Entertainment rivestirebbe, comunque, valore indiziario, stante la non contestazione del documento e la presenza di elementi che suffragherebbero l’attendibilità di questo. Col sesto motivo si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo. Si rileva che la Corte di appello avrebbe dovuto valutare l’ammissibilità e la rilevanza dei mezzi
fa valere otto motivi di Sez. I – RG 19124/2018 udienza pubblica 8.3.2022 3 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : F A L A B E L L A M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 f 1 5 c 9 5 a f c 7 f f 3 8 6 6 e 2 f d f 2 e 3 c a a b b c F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 19124/2018 Numero sezionale 743/2022 Numero di raccolta generale 13071/2022 Data pubblicazione 26/04/2022 impugnazione. Resistono con controricorso De Agostini e Planeta Junior. Sono state depositate memorie. Il pubblico ministero ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ― Il primo motivo oppone l’inosservanza degli artt. 323, 324, 329 e 342 c.p.c., nonché dell’art. 2909 c.c.. Si deduce che il Tribunale aveva ritenuto priva di titolo la distribuzione del prodotto editoriale, da parte della ricorrente, non già per difetto di una licenza rilasciata da EM Entertainment a Medianetwork, ma in quanto la licenza stessa sarebbe scaduta il 28 febbraio del 2006. L’esistenza del rapporto di licenza costituirebbe, secondo l’istante, oggetto di un accertamento passato in giudicato, onde non avrebbe potuto essere sconfessata dalla Corte di appello. Il secondo mezzo oppone la violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c.. Si lamenta che la Corte di appello abbia rigettato il gravame ritenendo preliminare e assorbente la validità del titolo in forza del quale M.C.R. aveva commercializzato i prodotti «Heidi». Si deduce che «il rigetto dell’appello, in senso tecnico, è la reiezione di tutti i motivi nei quali l’atto è strutturato, sicché non è possibile respingere i motivi stessi senza esaminarli». Col terzo motivo si lamenta l’inosservanza degli artt. 41 Cost. e 2043 c.c.. Si assume che la Corte di appello avrebbe dovuto verificare il titolo che assisteva le diffide giacché, in carenza di esso, le intimanti De Agostini e Planeta Junior non avrebbero potuto interferire con l’attività editoriale dell’istante. Col quarto motivo viene lamentata la violazione degli artt. 2581, 2697 c.c., 115 c.p.c. e 110 l. n. 633/1941. Si censura il giudizio espresso dalla Corte con riguardo al valore probatorio dello scritto che documentava l’accordo tra Medianetwork e EM Entertainment e si richiama il principio per cui la prova scritta non è necessaria quando la trasmissione dei diritti è invocata da chi si assume leso ad opera di un Sez. I – RG 19124/2018 udienza pubblica 8.3.2022 4 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : F A L A B E L L A M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 f 1 5 c 9 5 a f c 7 f f 3 8 6 6 e 2 f d f 2 e 3 c a a b b c F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 19124/2018 Numero sezionale 743/2022 Numero di raccolta generale 13071/2022 Data pubblicazione 26/04/2022 terzo, il quale, senza vantare diritto alcuno, abbia compiuto atti di sfruttamento della medesima opera. Il quinto mezzo censura la sentenza impugnata per inosservanza degli artt. 2697 c.c., 115 c.p.c. e 110 l. n. 633/1941. Si assume che la scrittura privata relativa all’accordo tra Medianetwork e EM Entertainment rivestirebbe, comunque, valore indiziario, stante la non contestazione del documento e la presenza di elementi che suffragherebbero l’attendibilità di questo. Col sesto motivo si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo. Si rileva che la Corte di appello avrebbe dovuto valutare l’ammissibilità e la rilevanza dei mezzi
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