Cass. civ., sez. III, sentenza 03/03/2023, n. 6387
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A fronte di una domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., non integra "mutatio libelli" la successiva mera specificazione del fatto dannoso. (Principio affermato dalla S.C. in una fattispecie in cui l'attrice, dopo avere dedotto, nell'atto di citazione, la responsabilità dei convenuti per l'abbandono dei rifiuti e il conseguente inquinamento di un terreno, nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., aveva puntualizzato la suddetta condotta illecita in relazione alla violazione dell'obbligo di custodia gravante sugli stessi).
Sul provvedimento
Testo completo
6387.2023 " ORIGINALE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Responsabilità ci- vile in generale TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: LUIGI A SO Presidente PU 06/12/2022 Consigliere ENRICO SCODITTI Rg. n. 28806- 2019 Consigliere EMILIO IANNELLO from 6387 Consigliere ANNA MOSCARINI Consigliere-Rel. M G هر ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso Rg. n. 28806-2019 proposto da: CUCCHI GIANFRANCO, titolare della ditta individuale Cuc- chi Trasporti e Traslochi, e GCIA DANILO, rappresen- tati e difesi dagli avvocati B C, ALBERTO DEL- FINO e G C, elettivamente domiciliati in Roma presso lo studio di quest'ultimo, Via Monte Zebio 30;
-ricorrenti-
contro
OPERE SOCIALI D1 N.S. D1 MISERICORDIA Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati M R e S C, elettivamente 2022 domiciliata in Roma presso lo studio di quest'ultimo, Via 2152 G. F. da Palestrina 63;
-controricorrente avverso la sentenza n. 288/2019 della Corte d'Appello di Genova, pubblicata in data 27/2/2019. Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore, M V, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Udita la relazione del Consigliere M G.
FATTI DI CAUSA
Nel 2010, Opere Sociali N.S. di Misericordia, Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, conveniva, davanti al Tribunale di Savona, Sail Autotrasporti di Monteleone M. & C. s.n.c., Monteleone Michele, Da- nilo Grimaccia, Rebora Impianti S.p.A., Pa.mi.cos. piccola società cooperativa a r.I., Augusto Deidda, Biagio Pantusa, Qazim Logu, M B, G C, titolare dell'omonima impresa in- dividuale, Felice Marcello, P C, Naim Shaimi, Renato Pa- rodi, CAR Consorzio Autotrasportatori Ribaltabilisti, in persona del لام suo presidente Monteleone Michele, perché fossero condannati in so- lido al risarcimento dei danni per smaltimento dei rifiuti superficiali, ammontante a € 106.560,00, per inquinamento del terreno, pari a € 397.095,2, per non aver potuto utilizzare un terreno di sua pro- prietà, denominato "Orti Folconi", con annesso fabbricato sito in Sa- vona. A tale scopo adduceva: i) che il terreno era occupato sin dal 1973 dal Consorzio Autotra- sportatori Ribaltabilisti (C.A.R.) in forza di un contratto qualificato come "concessione in uso precario annuale";
ii) che, nel 1998, tra dette parti contrattuali era sorto un conten- zioso che era stato definito dal Tribunale di Savona con la sentenza n. 1332/2003, la quale qualificava detto contratto come locazione ed accertava che lo stesso era cessato alla data del 10/12/1998, con- dannando il C.A.R. al rilascio dell'immobile;
2 iii) che, stante che il C.A.R. non aveva ottemperato all'obbligo di rilasciare l'immobile, nel 2005 aveva proposto nei suoi confronti una procedura esecutiva di rilascio;
iv) che l'immobile risultava occupato per una parte consistente, ol- tre un ettaro, anche dagli altri convenuti, i quali, pertanto, venivano coinvolti nell'attività esecutiva che veniva portata a conclusione con verbale dell'Ufficiale Giudiziario in data 31/10/2005;
iv) che nei mese di novembre 2005 Renato Parodi, Biagio Pantusa, la Pa.mi.cos. soc. coop., Quazim Logu, Augusto Deidda, Paolo Can- tarini e Naim Shaimi provvedevano al ritiro di alcuni oggetti di loro proprietà ancora rimasti sul terreno;
v) che, anche dopo il mese di novembre 2005, il terreno risultava ingombro di altro materiale: una Fiat Tipo, una Citroen AX, un fur- gone frigorifero, alcuni bidoni, materiale edile di risulta, una Ford Turbo, alcuni tubi Innocenti, un motocarro Bremach, una betoniera, alcune baracche e capannoni;
v) per tale ragione, con precedente atto di citazione, in data 24/3, 2006, aveva convenuto, davanti al Tribunale di Savona, i me- desimi soggetti per ottenere da essi il risarcimento del danno "da illegittima occupazione dell'immobile dall' 1.5.1996 fino al giorno dell'effettiva e totale liberazione... (causa rubricata al n. R.G. 1034/2006, ancora pendente alla data della notifica del secondo atto di citazione)";
vi) che, con la memoria ex art. 183, 6° comma n. 1 cod. proc. civ., aveva esteso la domanda risarcitoria anche allo smaltimento della mole di rifiuti scaricati sul terreno;
vi) che aveva rinunciato a tale domanda, a fronte della eccezione di tardività formulata dai convenuti, per proporia in un altro giudizio, quello per cui è causa, nel quale aveva lamentato che sul terreno rilasciato era stata rinvenuta una mole di rifiuti, anche d natura pe- ricolosa;
vii) che il costo sostenuto per la rimozione di detti rifiuti ammon- tava a complessivi euro 106.560,00, come documentato dalle fatture prodotte;
3 viii) che, a seguito di indagini eseguite da ditte specializzate, era stato accertato l'inquinamento del terreno, da cui sarebbe scaturito un procedimento amministrativo volto alla caratterizzazione ed alla messa in sicurezza, secondo la disciplina di cui al D.lgs. 152/2006;
ix) che anche detto inquinamento era riconducibile ai convenuti;
x) che il costo per la bonifica del terreno era stato di euro 397.095,27, come da fatture prodotte;
xi) che non aveva potuto utilizzare il terreno sino alla positiva con- clusione del procedimento amministrativo di bonifica;
G C, costituitosi, allegava di essersi limitato ad oc- cupare, in forza di un contratto verbale di locazione stipulato con M M, legale rappresentante del C.A.R., affermatosi legittimato alla sublocazione, una minima parte del terreno deno- minato "Orti Folconi" dal 2002 al 31/10/2005 data del verbale di- rilascio redatto dall'Ufficiale Giudiziario per posteggiarvi due fur- goni di sua proprietà che non trovavano spazio presso la sua sede, dietro pagamento di un canone mensile di euro 50,00;
negava di avere mai svolto un'attività che avesse potuto provocare l'inquina- mento;
precisava che Opere Sociali, durante tutto il periodo in cui il terreno era stato nella disponibilità del C.A.R. in forza del richiamato contratto di locazione ossia quantomeno dal 1973 al 1998, come esplicitamente affermato dal Tribunale nella sentenza n. 1332/2003 ed anche successivamente non aveva mai esercitato alcun con- trollo sullo stato dell'immobile e sulle attività che vi svolgeva il C.A.R.;
chiedeva che tale omissione fosse considerata ai fini e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 1°, cod.civ. D G svolgeva difese analoghe, allegando di essere ti- tolare di un'impresa artigiana e di avere occupato una piccola por- zione di "Orti Folconi", allo scopo di ricoverarvi i propri mezzi, sulla base di un accordo verbale con M M. Sia G C che D G negavano di avere ab- bandonato rifiuti nell'area e/o di averla in qualsiasi modo inquinata. L'attrice, secondo la rappresentazione degli odierni ricorrenti, mu- tava radicalmente posizione nella sua memoria ex art. 183, 6 ° comma, n. 1 cod. proc. civ., sostenendo la diversa tesi di una respon- sabilità omissiva dei convenuti, derivante dalla violazione di un non meglio precisato obbligo di custodia, per avere occupato, con o senza titolo, il terreno, per averlo rilasciato dopo averlo danneggiato o per averlo restituito danneggiato. Il Tribunale aveva disposto CTU, da cui era emerso che, nel sito "Orti Folconi", erano presenti concentrazioni superiori alle CSC di piombo, di idrocarburi pesanti, di rame, di arsenico e di cadmio, im- putabili, in parte, alle lavorazioni svolte in passato sul sito, presumi- bilmente connesse alle operazioni di manutenzione sui veicoli (cambi di olio motore, perdite accidentali di carburante, ecc.), in parte, al permanere di contaminazioni dovute a sversamenti accidentali di olii o carburanti e alla presenza di terreni di riporto presumibilmente utilizzati per livellare eventuali depressioni localizzate nell'area. La CTU aveva escluso che gli inquinanti rinvenuti nelle acque di falda derivassero dalle attività esercitate in passato sulla superficie ed aveva genericamente ritenuto "congrui" i costi sostenuti da Opere Sociali per lo smaltimento dei rifiuti e le operazioni di bonifica. Il Tribunale di Savona, con la sentenza n. 1065/2015, rigettava integralmente le domande formulate dall'attrice, ritenendo insuffi- cienti e comunque indimostrati i comportamenti lesivi imputati ai convenuti. La Corte d'Appello di Genova, con la sentenza n. 288/2019, depo- sitata il 27/2/2019, investita del gravame da Opere Sociali, ha par- zialmente riformato la decisione di primo grado;
ha ritenuto: a) tutti i convenuti responsabili in solido, ex art. 2055 cod.civ., di omissione, essendo obbligati non solo a non inquinare, ma altresì a custodire l'intero fondo e ad evitare l'inquinamento da parte di terzi;
b) pro- vato presuntivamente il nesso di causa tra la occupazione del terreno e l'abbandono dei rifiuti e l'inquinamento;
ha escluso la responsabi- lità di P C e di M B, il primo, perché aveva dimostrato di essersi limitato a lasciare sul fondo per cui è causa la 5 sua autovettura non funzionante per un periodo di circa tre mesi prima del rilascio, il secondo, poiché aveva utilizzato il fondo solo per tenervi un cavallo e due cani;
ha condannato gli altri convenuti a corrispondere euro 106.560,00 per lo smaltimento dei rifiuti, euro 198.547,68, per i danni da inquinamento, euro 50.000,00 per il com- pletamento della bonifica. G C e D G ricorrono, formulando otto motivi, per la cassazione di detta sentenza. Resiste con controricorso Opere Sociali di N.S. di Misericordia. Si dà atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in Pubblica Udienza, come disposto con l'ordinanza in- terlocutoria n. 40887/2021, data la complessità delle questioni da esso poste, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 bis, con- vertito in L. 18 dicembre 2020, n. 176, non avendo alcuna delle parti né il Procuratore Generale fatto richiesta di trattazione orale. Il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore, هم M V, ha chiesto il rigetto del ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Con il primo motivo i ricorrenti deducono la "Nullità della sen- tenza per violazione dell'art. 132, 2° comma, n. 4 c.p.c. e dell'art. 111 Cost in relazione all'art. 360, 1° comma n. 4 c.p.c. Perplessità, contraddittorietà e mera apparenza della motivazione". La tesi dei ricorrenti è che la lunghezza della motivazione della sen- tenza irnpugnata sia stata determinata "non dall'intento di meglio chiarire le effettive ragioni della decisione, ma al contrario da quello di mimetizzarle e disperderle in un coacervo di argomentazioni diffi- cilmer te districabile”, pervenendo al risultato di imputare indistin- tamente e cumulativamente ai convenuti i danni lamentati da Opere Sociali, senza prendere una posizione univoca circa la