Cass. pen., sez. I, sentenza 29/03/2023, n. 13124
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Segnala un errore nella sintesiLa Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso, evidenziando che il giudice dell'esecuzione non poteva riconoscere una circostanza attenuante non ravvisata in sede di cognizione. Tuttavia, ha rilevato che l'ordinanza impugnata non si era espressa sulla richiesta di riconoscimento del vincolo di continuazione, ritenendo quindi necessario un rinvio per un nuovo esame su questo punto. La decisione finale ha confermato il rigetto della richiesta di attenuante, ma ha disposto un riesame della questione relativa alla continuazione, sottolineando l'importanza di una motivazione adeguata da parte del giudice del rinvio.
Sul provvedimento
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AM AV nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 12/01/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, V. Manuali, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza impugnata la Corte d'appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'incidente d'esecuzione proposto, nell'interesse di IO AM, diretto ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., tra le sentenze emesse :1) dalla Corte di assise di appello di Reggio Calabria, in data 12 febbraio 1996, divenuta irrevocabile in data 1 aprile 1997, di condanna alla pena dell'ergastolo per il reato di omicidio continuato e di porto illegale di armi, nonché per quello di associazione a delinquere;
2) dalla Corte di assise di appello di Reggio Calabria emessa il 18 luglio 1996, divenuta irrevocabile il 13 ottobre 1997, con la quale AM è stato condannato alla pena di anni tredici di reclusione per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso ed estorsione;
3) dalla Corte d'assise d'appello di Reggio Calabria in data 8 aprile 2008, divenuta irrevocabile il 27 maggio 2009, di condanna alla pena di anni venti di reclusione per omicidio duplice, commesso il 3 giugno e 14 giugno 1990. L'ordinanza ha rigettato l'istanza rilevando che la difesa ha chiesto la rideterminazione della pena ex art. 671 cod. proc. pen. in quella temporanea di anni trenta di reclusione, per la speciale circostanza attenuante di cui all'art. 8 legge n. 203 del 1991, tenuto conto che la prima sentenza che ha irrogato la pena dell'ergastolo è intervenuta prima del riconoscimento della indicata circostanza attenuante e della collaborazione e che, invece, due sentenze, risultanti dal provvedimento di cumulo avrebbero ritenuto la detta circostanza attenuante. Il giudice ha escluso che possa riconoscersi in esecuzione l'esistenza di una circostanza non ravvisata dal giudice della cognizione per l'intangibilità del giudicato, ritenendo infondata la richiesta, non potendo provvedere a rideterminare la pena irrogata con la prima sentenza di condanna all'ergastolo per effetto della circostanza attenuante di cui all'art. 8 legge cit.
2.Avverso il descritto provvedimento ha proposto