Cass. civ., sez. I, sentenza 21/10/2020, n. 22958
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Testo completo
il rigetto. R.G. 11529/16 Svolgimento del processo Notburga Ladurner convenne in giudizio davanti al Tribunale di Bolzano la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano, l'avv. S M, la Z T s e T Z avendo proposto querela di falso in via principale, ex artt.221 e 70 c.p.c. perché fosse accertata e dichiarata la falsità ovvero l'invalidità ovvero l'inefficacia del certificato del Registro delle Imprese relativo all'iscrizione del 19.2.1996 della Laduner Notburga & Co. sas, perché non sussistevano le condizioni di legge necessarie per l'iscrizione della predetta società (l'unico socio accomandante era una società di capitali che deteneva una quota maggioritaria e ciò, nonostante il divieto di cui all'art. 2361 c.c., nel testo previgente), dovendosi, pertanto, procedere alla sua cancellazione, ai sensi dell'art. 2191 c.c., con effetto ex tunc;
nonché dichiararsi la non conformità al vero dell'iscrizione nell'archivio informatico del registro delle imprese, nel 1998/1999, di un'attività di commercio al minuto di merceria in Merano, via Cassa di Risparmio n. 4 che era sostanzialmente cessata fin dal 1994, come da documenti camerali e notarili in atti che erano invece stati utilizzati per la dichiarazione di fallimento della predetta società. Costituitasi la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano, la domanda venne rigettata dal tribunale adito, in quanto l'iscrizione era avvenuta di diritto e quindi era un atto dovuto, in relazione al quale era esclusa ogni facoltà discrezionale in capo ai funzionari
nonché dichiararsi la non conformità al vero dell'iscrizione nell'archivio informatico del registro delle imprese, nel 1998/1999, di un'attività di commercio al minuto di merceria in Merano, via Cassa di Risparmio n. 4 che era sostanzialmente cessata fin dal 1994, come da documenti camerali e notarili in atti che erano invece stati utilizzati per la dichiarazione di fallimento della predetta società. Costituitasi la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano, la domanda venne rigettata dal tribunale adito, in quanto l'iscrizione era avvenuta di diritto e quindi era un atto dovuto, in relazione al quale era esclusa ogni facoltà discrezionale in capo ai funzionari
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