Cass. civ., sez. II, sentenza 04/01/2011, n. 184
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Nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa attribuiti al giudice di pace dall'art. 22-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 (introdotto dal d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507), per la disciplina dei termini di comparizione trova applicazione la specifica regola dettata per tale tipo di procedimento dall'art. 23, terzo comma, della stessa legge n. 689 del 1981 (anch'esso modificato dal citato d.lgs. n. 507 del 1999), il quale rinvia all'art. 163-bis cod. proc. civ., che prescrive debbano decorrere 60 giorni dalla notificazione, e non quella di carattere generale per il giudizio davanti al giudice di pace stabilita dall'art. 318, secondo comma, cod. proc. civ., secondo la quale tra il giorno della notificazione "e quello della comparizione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'art. 163-bis, ridotti della metà". (Fattispecie anteriore alle modifiche dell'art. 163-bis cod. proc. civ. introdotte dall'art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. S G - Presidente -
Dott. P S - Consigliere -
Dott. D'ASCOLA Pasquale - rel. Consigliere -
Dott. D C C - Consigliere -
Dott. G A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 31011/2006 proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro pro tempore ed inoltre PREFETTURA DI L'AQUILA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GRNO in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope legis;
- ricorrenti -
contro
T T, nella qualità di legale rappresentante della Totani Company Srl;
- intimati -
avverso la sentenza n. 489/2005 del GIUDICE DI PACE di L'AQUILA del 10.6.05, depositata il 31/08/2005;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 07/10/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D'ASCOLA. È presente il Procuratore Generale in persona del Dott. G L.
FATTO E DIRITTO
1) Con sentenza del 10 giugno 2005, depositata il 31 agosto successivo, il giudice di pace de L'Aquila accoglieva l'opposizione proposta il 12 marzo 2005 da T T avverso il verbale di contestazione di sanzione amministrativa n. 700000890251, relativo a infrazione dell'art. 141 C.d.S.. Rilevava che non sussistevano ne' gli estremi, ne' prove sufficienti della violazione. Il Ministero dell'Interno e la Prefettura de L'Aquila, rappresentati dall'Avvocatura dello stato, hanno proposto ricorso per cassazione, inoltrato per la notifica il 31 ottobre 2006, con unico motivo di ricorso.
L'opponente è rimasto intimato.
Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso perché manifestamente fondato. Dopo una prima adunanza, la causa veniva rinviata per acquisire il fascicolo d'ufficio relativo al procedimento svoltosi in L'Aquila. 2) Preliminarmente corre l'obbligo di rilevare d'ufficio l'errore commesso dal giudice nell'individuare il destinatario dell'opposizione, che era il Ministro dell'Interno e non la Prefettura locale. Detto errore è ormai irrilevante, poiché l'impugnazione proposta dall'avvocatura Generale dello Stato ha sanato il difetto di legittimazione passiva della Prefettura - Ufficio Territoriale del governo, evocata in giudizio in primo grado, che è competente sulle opposizioni ad ordinanze ingiunzioni emesse dal Prefetto e non sull'opposizione a verbale di contestazione di sanzioni amministrative. È vero infatti che in caso di opposizione proposta avverso il verbale di accertamento di violazione al codice della strada redatto da appartenenti alla polizia stradale, la legittimazione passiva nel relativo giudizio appartiene al Ministero dell'Interno, essendo a questa amministrazione centrale attribuite specifiche competenze in materia di circolazione stradale, nonché' il compito di coordinare i servizi di polizia stradale, anche se espletati da organi appartenenti ad altre amministrazioni centrali (Cass. 17677/06;4195/06). Tuttavia la carente legittimazione processuale della Prefettura, che sia stata erroneamente evocata in giudizio, è sanata dall'impugnazione svolta per l'Amministrazione dall'Avvocatura dello Stato, come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., per riferimenti Cass. 3144/06), che si è espressa in tal senso anche con intervento delle Sezioni Unite (Cass. 3117/06;21624/06). Ed infatti l'erronea individuazione dell'organo
legittimato non comporta la mancata costituzione del rapporto processuale, ma una mera irregolarità, sanabile, ai sensi della L.25 marzo 1958, n. 260, art. 4, attraverso la costituzione in giudizio
dell'Amministrazione, che non abbia sollevato al riguardo eccezioni o uno specifico motivo d'impugnazione (cfr. Cass. 9527/06). 3) Il ricorso denuncia violazione della L. n. 689 del 1981, art. 23, art. 204 bis C.d.S. e art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n.