Cass. pen., sez. II, sentenza 15/02/2023, n. 06403

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 15/02/2023, n. 06403
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 06403
Data del deposito : 15 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da: M T, nato a Bassano del Grappa il 29/09/1977, avverso il decreto del 26/11/2021 della Corte di appello di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere G S;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale V S, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Venezia rigettava il ricorso in appello proposto dal ricorrente avverso il decreto con il quale il Tribunale di Venezia, Sezione Misure di Prevenzione, aveva applicato nei suoi confronti la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di Prato per tre anni, in quanto ritenuto soggetto dedito alla commissione di reati che mettono in pericolo la sicurezza pubblica ed in quanto indiziato del reato di cui all'art. 612-bis cod.pen.. 2. Ricorre per cassazione M T, deducendo l'incompetenza territoriale del Tribunale di Venezia, dal momento che l'art. 5 D.Lgs, 159 del 2011 fa riferimento, per individuare la competenza, al luogo di dimora del proposto che, nel caso in esame, è da individuare in Prato, ove il ricorrente risiede da molti anni e dal quale aveva effettuato le intimidazioni nei confronti della persona offesa residente in Padova che stanno alla base della misura applicata in relazione al reato di atti persecutori.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi