Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/04/2019, n. 09458
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Nel rito cd. Fornero, il giudizio di primo grado è unico a composizione bifasica, con una prima fase ad istruttoria sommaria, diretta ad assicurare una più rapida tutela al lavoratore, ed una seconda fase, a cognizione piena, che della precedente costituisce una prosecuzione, sicché non costituisce domanda nuova, inammissibile per mutamento della "causa petendi", la deduzione di ulteriori motivi di invalidità del recesso per superamento del periodo di comporto rispetto a quelli dedotti nella fase sommaria, ove fondata sui medesimi fatti costitutivi. (Nella specie, la S.C. ha confermato sul punto la decisione di merito, che aveva respinto l'eccezione sollevata dal datore in ordine alla originaria prospettazione, inerente il cd. comporto "breve", rispetto a quella invocata in sede di opposizione, relativa al cd. comporto "prolungato").
Sul provvedimento
Testo completo
R 04 APR 2019 T N O C E T N 09458 . 19 E AULA 'A' S E - I L L O B E T N E S Oggetto E REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R. G. N. 29436/2017 Cron. 9458 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Presidente Dott. VITTORIO NOBILE Ud. 05/12/2018 Consigliere PU Dott. LAURA CURCIO Consigliere Dott. ROSA ARIENZO - Consigliere Dott. MATILDE LORITO Dott. MARGHERITA MARIA LEONE Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 29436-2017 proposto da: OTIS SERVIZI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI DUE MACELLI 47, presso lo studio dell'avvocato PAOLO TODARO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANDREA VISCHI;
- ricorrente -
2018 contro 4218 domiciliato in CANNAVO' SALVATORE, elettivamente ROMA, VIA RIMINI 14, presso lo studio dell'avvocato NICOLETTA CARUSO, rappresentato e difeso dall'avvocato GAETANO SORBELLO;
controricorrente - avverso la sentenza n. 938/2017 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 04/10/2017 R.G.N. 267/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/2018 dal Consigliere Dott. MARGHERITA MARIA LEONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato PAOLO TODARO. 29436 RG. n.1.6385/2017 FATTI DI CAUSA La Corte di appello di Messina con la sentenza n. 938/2017, riformando la sentenza del tribunale locale, in sede di procedimento ai sensi della legge n. 92/2012, aveva dichiarato la illegittimità del licenziamento irrogato a CA TO da TI servizi SR, condannando quest'ultima alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro ed al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito aliunde nel periodo di estromissione. Precisava la Corte d'appello che il CA era stato licenziato per superamento del periodo di comporto in applicazione di quanto previsto dall'art. 2 del CCNL 5 dicembre 2012 metalmeccanici con riferimento al comporto c.d. "breve" di 183 giorni. Il lavoratore in sede di opposizione all'ordinanza emessa nella fase sommaria, aveva invece rilevato l'errata applicazione del comporto breve ed invocato la applicazione del comporto "prolungato", previsto dalla disposizione richiamata per i casi in cui si tratti di un unico evento morboso con assenza ininterrotta come era qualificabile la condizione del lavoratore, sottoposto costantemente a trattamento di dialisi salvavita. In sede di reclamo il Tribunale aveva ritenuto insussistenti le condizioni per ricollegare la fattispecie alle prime due ipotesi di comporto prolungato previsto dalla norma giudicando nuova la domanda relativa al ' riconoscimento della terza ipotesi di comporto prolungato previsto per i casi in cui alla "scadenza del periodo di comporto breve sia in corso una malattia con prognosi pari o superiore a 91 giorni di calendario". La corte territoriale aveva invece ritenuto che non di domanda nuova si trattasse ma di prospettazione di un motivo di censura fondato sulla medesima causa petendi consentito nello speciale rito in materia di licenziamenti ove, nella fase della opposizione è possibile presentare domande fondate sui medesimi fatti costitutivi della domanda resa nella fase sommaria. 1 29436 RG. n. 6385/2017 Nel merito il giudice d'appello aveva ritenuto applicabile l'ultima ipotesi del comporto prolungato in quanto al termine del periodo di comporto breve la malattia e lo stato di "dialitico trisettimanale" aveva comportato una prognosi superiore ai 91 giorni in quanto finalizzata al trapianto renale. Il licenziamento intimato prima della scadenza di tale termine doveva quindi considerarsi nullo con le conseguenti tutele di cui all'art. 18 commi 1 e 2 I.n. 300/70, come modificato dalla legge n. 92/2012. Avverso detta decisione la TI servizi SR proponeva ricorso affidato a quattro motivi di censura anche illustrati da successiva memoria cui resisteva con controricorso il CA. RAGIONI DELLA