Cass. civ., sez. III, ordinanza 21/03/2024, n. 7711

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La società risultante dalla fusione, con altre, della società originariamente convenuta in giudizio, che sia anche conferitaria di un ramo d'azienda, è legittimata a proporre appello in luogo della società incorporata, parte del giudizio di primo grado e cedente del ramo d'azienda, non solo per effetto della intervenuta fusione, ma anche per effetto della cessione, assumendo così una duplice legittimazione, quella di successore a titolo universale, che le deriva dalla fusione, e quella di successore a titolo particolare, che le deriva dalla cessione di ramo d'azienda, con la conseguenza che, ove si qualifichi come cessionaria del ramo d'azienda, può limitarsi ad allegare tale titolo, specificandolo nell'intestazione dell'impugnazione, trattandosi di un titolo di natura pubblica e, quindi, di contenuto accertabile.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 21/03/2024, n. 7711
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7711
Data del deposito : 21 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 20885/2020 Numero sezionale 433/2024 Numero di raccolta generale 7711/2024 Data pubblicazione 21/03/2024 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto: LUIGI ALESSANDRO SCARANO Presidente ASSICURAZIONE CHIARA GRAZIOSI Consigliere DANNI IRENE AMBROSI Consigliere Ud.06/02/2024 ANTONELLA PELLECCHIA Consigliere CC MARILENA GORGONI Consigliere-Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20885/2020 R.G. proposto da: GENERALI ITALIA SPA, conferitaria del ramo d'azienda Assicurazioni Generali S.p.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI N 21, presso lo studio dell'avvocato ROSALINDA ARTESE ([...]), rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI GEBBIA ([...]);
-ricorrente-

contro

MTA SRL IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO PREVENTIVO, in persona del Curatore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LEONARDO GREPPI 77, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO RUGGERO BIANCHI ([...]), rappresentata e difesa dall'avvocato PIETRO REFERZA ([...]);
-controricorrente- nonché

contro

Numero registro generale 20885/2020 Numero sezionale 433/2024 Numero di raccolta generale 7711/2024 BANCA DEL FUCINO S.p.A.;
Data pubblicazione 21/03/2024 -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA n. 260/2020 depositata il 13/02/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/02/2024 dal Consigliere MARILENA GORGONI. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La società MTA, premesso di aver stipulato, in data 18 marzo 2003, con Assicurazioni Generali S.p.A. una polizza fideiussoria con cui era stato garantito il pagamento di un debito relativo a un finanziamento di euro 1.500.000,00 nei confronti della CA del Fucino S.p.A. e un contratto di capitalizzazione (polizza collettiva) per l'importo di euro 517.922,01 con la società Generali Vita S.p.A., costituito in pegno a favore di Assicurazioni Generali S.p.A. a garanzia della polizza fideiussoria, conveniva dinanzi al Tribunale di Teramo la CA del Fucino e la Società Assicurazioni Generali S.p.A. perché fossero condannate a restituire al Commissario liquidatore, rispettivamente, la somma di euro 100.000,00 e quella di euro 517.922,00. Il Tribunale di Teramo, con sentenza n. 378/2014, accogliendo la domanda attorea, condannava la CA del Fucino al pagamento della somma di euro 100.000,00 e la Generali Assicurazioni S.p.A. al pagamento di euro 517.922,01, perché sia la vendita dei titoli da parte della CA del Fucino sia l'incameramento da parte delle Assicurazioni Generali di quanto riscosso dalle Generali Vita S.p.A. erano da considerare nulli ai sensi dell'art. 168 l. fall. La Corte d'appello di L'Aquila, con la sentenza n. 260/2020, resa pubblica in data 13/02/2020, investita dell'impugnazione da Generali Italia S.p.A., ha accolto l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla MTA in liquidazione per non avere l'appellante Generali Italia S.p.A. dimostrato né allegato la propria 2 di 8 Numero registro generale 20885/2020 Numero sezionale 433/2024 Numero di raccolta generale 7711/2024 legittimazione ad impugnare la sentenza del Tribunale pronunciata Data pubblicazione 21/03/2024 nei confronti di Generali Assicurazioni S.p.A., quindi, di un soggetto giuridico diverso;
pertanto, ha dichiarato inammissibile l'appello , non essendosi l'appellante fatta carico, stante il rilievo avversario, di comprovare il proprio status e di allegare il titolo in base al quale era subentrata in sostituzione di Generali Assicurazioni S.p.A., parte del precedente giudizio. La Società Generali Italia S.p.A. ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulano cinque motivi. Resiste con controricorso MTA S.r.L. in liquidazione e in concordato preventivo. La trattazione del ricorso è stata fissata, già rinviata a nuovo ruolo con l'ordinanza interlocutoria n. 12247/2022, resa pubblica in data 14 aprile 2022, è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis 1 cod.proc.civ., dopo aver acquisito il fascicolo d'ufficio di merito. come disposto con la ordinanza interlocutoria. Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, Giovanbattista Nardecchia, in vista della adunanza del 24 marzo 2022, aveva depositato conclusioni scritte con cui aveva chiesto l'accoglimento del ricorso. La controricorrente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, l'omesso esame della memoria di replica del 14 giugno

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