Cass. pen., sez. III, sentenza 27/05/2022, n. 20746

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 27/05/2022, n. 20746
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20746
Data del deposito : 27 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da B N, nato a Palermo il 11/09/1969 avverso l'ordinanza del 20/12/2021 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere C C;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale M D M, che ha concluso per il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 20 dicembre 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo ha convalidato il provvedimento impositivo emesso il 3 dicembre 2021 dal Questore di Palermo a carico di N B.

1.1. In particolare, all'interessato - cui era fatto divieto di accedere, per il periodo di anni dieci, agli impianti sportivi e a spazi comunque limitrofi in occasione degli incontri di calcio meglio specificati - era altresì imposto l'obbligo di presentarsi per anni cinque al Commissariato PS San Lorenzo di Palermo in coincidenza con ogni incontro, e comunque secondo le modalità ivi stabilite, della compagine calcistica del Palermo Fc.

2. Avverso il provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione articolato su unico complesso motivo di impugnazione.

2.1. In particolare, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale, il ricorrente ha osservato di essere indagato per il reato di cui all'art. 423-bis, comma 2 e 3 cod. pen. per avere colposamente cagionato l'incendio di area boschiva sul monte Pellegrino in Palermo dopo avere perduto il controllo di fumogeni e razzi utilizzati in occasione di manifestazione sportiva, e dopo essere stato già sanzionato col divieto d'accesso a manifestazioni sportive. Al riguardo, peraltro, il luogo in cui erano avvenuti i fatti contestati, benché contestuali allo svolgimento dell'incontro di calcio Palermo-Avellino, erano avvenuti in zona ben distante dallo stadio nel quale si svolgeva detta partita, e pertanto vi era carenza di pericolosità sociale. Non poteva quindi giustificarsi un provvedimento così restrittivo della libertà personale alla luce di una pericolosità meramente presunta, né risultava
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