Cass. civ., SS.UU., ordinanza 11/11/2019, n. 29083

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 11/11/2019, n. 29083
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29083
Data del deposito : 11 novembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8927-2018 proposto da: A E, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA SICILIA

66, presso lo studio dell'avvocato R A, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato M L;

- ricorrente -

contro

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA LUCULLO

24, presso l'Ufficio di Rappresentanza della Regione stessa, rappresentata e difesa dagli avvocati A S ed A C;
COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA ALLUVIONALE IN SARDEGNA, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

- controricorrenti -

COMUNE DI CAPOTERRA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA PISANELLI

2, presso lo studio dell'avvocato S D M, rappresentato e difeso dall'avvocato C M;
- controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 231/2017 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 12/12/2017. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2019 dal Consigliere FRANCESCO M C.

FATTI DI CAUSA

1. E A convenne in giudizio davanti al Tribunale regionale delle acque pubbliche di Cagliari, a seguito di declaratoria di incompetenza da parte del Tribunale ordinario della medesima città, la Regione autonoma della Sardegna, il Comune di Capoterra e il Commissario delegato per l'emergenza alluvione in Sardegna, chiedendo che fossero tutti condannati al risarcimento dei danni da lui subiti a causa dell'interramento di un lago di accumulo in scavo del quale sosteneva di essere proprietario. Si costituirono in giudizio tutte le parti convenute, chiedendo il rigetto della domanda. Il TRAP rigettò la domanda. Ric. 2018 n. 08927 sez. SU - ud. 14-10-2019 -2- 2. La pronuncia è stata impugnata dall'attore soccombente e il Tribunale superiore delle acque pubbliche, con sentenza del 12 dicembre 2017, ha dichiarato l'appello inammissibile per tardività, compensando integralmente le spese del grado. Ha osservato il TSAP che il testo integrale della sentenza di primo grado era stato portato a conoscenza dell'appellante, a mezzo PEC, in data 14 luglio 2016, mentre l'appello era stato spedito per la notifica, a mezzo posta, il successivo 12 ottobre 2016. A norma dell'art. 189 del t.u. acque, l'appello deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla notificazione del dispositivo, avvenuta ai sensi dell'art. 183 del medesimo testo unico. Ricordata l'evoluzione della giurisprudenza in argomento, il TSAP ha posto in luce che le Sezioni Unite della Corte di cassazione, a partire dalla sentenza 30 marzo 2010, n. 7607, ribadita dalla successiva sentenza 11 luglio 2011, n. 15144, hanno stabilito che, non essendo più obbligatoria la registrazione di tutte le sentenze civili, il termine per impugnare le sentenze dei tribunali regionali delle acque decorre dalla data di comunicazione integrale del dispositivo, a prescindere dalla registrazione della sentenza stessa. Doveva pertanto ritenersi che l'appello fosse tardivo, senza che si potesse giungere a diversa conclusione alla luce del testo vigente dell'art. 133 cod. proc. civ., poiché il regime delle impugnazioni delle sentenze dei tribunali delle acque è regolato da una normativa speciale che, in quanto tale, è derogatoria rispetto al sistema ordinario.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi