Cass. civ., SS.UU., ordinanza 10/03/2022, n. 07878

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 10/03/2022, n. 07878
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 07878
Data del deposito : 10 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16931-2021 proposto da: UNIVERSITÀ AGRARIA DI CIVITAVECCHIA, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA RICCARDO GRAZIONI LANTE

9, presso lo studio dell'avvocato P C P, che la rappresenta e difende per procura in atti;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI CIVITAVECCHIA, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la Corte di cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati D O e S S per procura in atti;
F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d Numero registro generale 16931/2021 Numero sezionale 54/2022 - controricorrente Numero di raccolta generale 7878/2022Data pubblicazione 10/03/2022– nonché

contro

REGIONE LAZIO, elettivamente domiciliata in ROMA, via

MARCANTONIO COLONNA

27, presso l’Avvocatura regionale, rappresentato e difeso dall’avvocato R S per procura in atti;
- controricorrente – nonché

contro

T EDIO, CORATI MARIA GABRIELLA, ZOI CLAUDIO, PRESUTTI MASSIMO, GUGLIELMI LOREDANA, GUGLIELMI MAES MAURICIO BRENNO, PAPISTO ALIGI, DI MARTINO DOMENICO, PIZZABIOCCA AUGUSTO, PASCUCCI GIOVANNI BATTISTA, GALLINELLI LUCA, elettivamente domiciliati in ROMA, via DELL’

ORSO

84, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO LETTERA, che li rappresenta e difende per procura in atti;
- controricorrenti – Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/02/2021 dal Consigliere MAURO DI MARZIO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale CORRADO MISTRI, il quale chiede che la Corte dichiari inammissibile il ricorso.

RILEVATO CHE

1. ― L’Università Agraria di Civitavecchia ricorre per regolamento preventivo di giurisdizione, illustrato da memoria, nei confronti di Toniutti Egidio, Corati Maria Gabriella, Zoi Claudio, Presutti Massimo, Guglielmi Loredana, Guglielmi Maes Mauricio Brenno, Papisto Aligi, Di Martino Domenico, Pizzabiocca Augusto, Pascucci Giovanni battista, Gallinelli Luca, Comune di Civitavecchia e Regione Lazio, in relazione a giudizio pendente dinanzi al commissario per la liquidazione degli usi civici per il Lazio, l’Umbria e la Toscana, iscritto al numero di registro generale 13 del 2015. F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d Numero registro generale 16931/2021 2. ― Il Comune di Civitavecchia, la Regione Lazio e le persone fiNumero sezionale 54/2022Numero di raccolta generale 7878/2022siche intimate resistono con tre separati controricorsi, deducendo Data pubblicazione 10/03/2022 anzitutto l’inammissibilità del ricorso e contestandone la fondatezza. 3. ― Il Procuratore Generale conclude per l’inammissibilità.

CONSIDERATO CHE

4. ― La ricorrente ha proposto due motivi: -) il primo concernente l’accertamento disposto con sentenza numero 19 del 1990 del commissario degli usi civici di Roma per l’individuazione sia degli estremi catastali delle terre sia dell’identità dei possessori, accertamento che non spetterebbe all’autorità amministrativa ivi indicata;
-) il secondo concernente talune contestazioni avanzate dagli interessati con l’opposizione. La ricorrente ha dunque chiesto dichiararsi: «che spetta alla giurisdizione speciale commissariale in sede contenziosa, e non all’autorità amministrativa regionale, il compito di identificare catastalmente le terre e di individuare gli occupatori affidato dalla sentenza del Commissario per la liquidazione degli usi civici per il Lazio, l’Umbria e la Toscana rep. n. 9 del 1990 all’Assessore agli usi civici per la regione Lazio;
che spetta non alla giurisdizione speciale commissariale, ma alla giurisdizione ordinaria civile, e in particolare all’organo specializzato della stessa rappresentato dalla Sezione Speciale di cui agli artt. 9, 10 e 11 della legge n. 1078 del 1930, giudicare delle contestazioni sulla qualitas soli circa le terre oggetto della pronuncia dichiarativa di demanialità collettiva di cui alla sentenza del Commissario per la liquidazione degli usi civici per il Lazio, l'Umbria e la Toscana 24.02.1990, rep. n. 19, cron. n. 181, essendosi i poteri giurisdizionali del giudice speciale commissariale esauriti con l'emissione di detta sentenza per quanto concerne l'accertamento della qualitas soli con riguardo alle terre controverse F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d Numero registro generale 16931/2021 Numero sezionale 54/2022 nell'ambito del giudizio in cui detta sentenza è stata pronunciata;
Numero di raccolta generale 7878/2022Data pubblicazione 10/03/2022 che, quindi, spetta alla giurisdizione speciale commissariale conoscere degli atti con efficacia sdemanializzante (ad es. transazioni o legittimazioni o alienazioni) intervenuti nel corso del giudizio deciso con la sentenza del C.U.C. di Roma rep. n. 19/1990 ai fini dell'emissione della sentenza definitiva, mentre spetta alla giurisdizione ordinaria civile, rappresentata dalla Sezione Speciale Usi Civici della Corte d'Appello di Roma, conoscere delle contestazioni avverso la pronuncia sulla qualitas soli contenuta nella sentenza del C.U.C. di Roma rep. n. 19/1990, basate ad es. su atti asseritamente sdemanializzanti cronologicamente anteriori all'instaurazione del giudizio deciso con la predetta sentenza del 1990, come le concessioni in enfiteusi di terre della tenuta delle Mortelle nel XVIII secolo o la vendita del canone per le terre della tenuta delle Mortelle concesse in enfiteusi».
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