Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/06/1999, n. 365

CASS
Sentenza
30 giugno 1999
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CASS
Sentenza
30 giugno 1999

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Massime • 1

Qualora il lavoratore agisca in giudizio contro il datore di lavoro lamentando il non integrale adempimento dell'obbligazione, assunta in sede di conciliazione giudiziale, di pagare una somma di danaro, e contesti la ritenuta fiscale dal datore di lavoro posta a giustificazione della discrepanza in questione solo sotto il profilo della esistenza di una pattuizione contrattuale relativa al versamento della somma concordata al netto di ritenute (cosiddetto "patto di netto"), la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella delle commissioni tributarie; ne' in senso contrario, stante la "causa petendi", rileva il fatto che possa essere stata una norma sopravvenuta alla stipulazione della conciliazione (l'art. 32 del D.L. n. 41 del 1995, convertito in legge n. 85 del 1995) a comportare l'assoggettamento a ritenuta fiscale del versamento.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/06/1999, n. 365
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 365
Data del deposito : 30 giugno 1999
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele CANTILLO - Primo Presidente F.F. -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - Consigliere -
Dott. Giovanni PRESTIFINO - Consigliere -
Dott. Erminio RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
Dott. Ettore GIANNANTONIO - Rel. Consigliere -
Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NT IL S.P.A., in persona del legale rappresentante pro- tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIO VENETO 96, presso lo studio dell'avvocato NICOLA TROILO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FEDERICO SQUASSI, giusta delega in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro
AV RO RD, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 35, presso lo studio dell'avvocato D'AMATI DOMENICO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati BONESCHI LUCA, MAISTO GUGLIELMO, giusta procura speciale del dott. Mirella Dayan, delegata dal Console d'Italia, depositata in data 5/12/1997, in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 9724/96 del Tribunale di IL, depositata il 19/10/96;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/02/99 dal Consigliere Dott. Ettore GIANNANTONIO;

udito l'Avvocato Nicola TROILO, per la ricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico NARDI che ha concluso per dichiararsi la giurisdizione dell'A.G.O..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex artt. 414 e 700 cod. proc. civ., depositato il 26 ottobre 1994, il signor GE PA conveniva in giudizio davanti al Pretore di IL, quale giudice del lavoro, la LI IL s.p.a. Esponeva di essere un dipendente della società convenuta e di avere subito una grave dequalificazione professionale. Chiedeva quindi che il Pretore, in via cautelare e urgente, ordinasse alla società LI di astenersi da atti pregiudizievoli alla sua professionalità e la condannasse a risarcirgli i danni subiti nella misura di duecento milioni di lire o nella diversa misura ritenuta di giustizia.
La LI si costituiva in giudizio negando le avversarie pretese e, alla successiva udienza del 15 novembre 1994, le parti sottoscrivevano avanti al Pretore del Lavoro un verbale di conciliazione con il quale il rapporto di lavoro veniva risolto con effetto immediato e senza reciproci obblighi di preavviso o indennità sostitutiva. Con lo stesso verbale di conciliazione "la società LI IL s.p.a., senza voler riconoscere la fondatezza delle avversarie pretese e a mero scopo pratico e conciliativo, si obbliga al pagamento dell'importo di L. 340.000.000 (trecentoquarantamilioni) a titolo risarcitorio per quanto dedotto in ricorso in ordine ai danni emergenti conseguenti al preteso declassamento professionale e al preteso danno biologico alla salute del ricorrente. Tale importo, stante il titolo di erogazione, non verrà assoggettato a ritenute fiscali e verrà pagato in 4 rate uguali, ciascuna di L. 85.000.000 (ottantacinquemilioni) con scadenze rispettivamente al 30 dicembre 1994, 28 febbraio 1995, 30 aprile 1995, 31 maggio 1995".
La LI corrispondeva interamente le rate scadenti il 30 dicembre 1994 e il 28 febbraio 1995, mentre alla data del 30 aprile 1994 (prevista per il pagamento della terza rata) corrispondeva la sola somma di L. 12.657.237, e alla data del 31 maggio 1995 (prevista per il pagamento della quarta rata) corrispondeva la somma di L. 48.798.500.
In data 12 giugno 1995 il signor PA intimava precetto nei confronti della LI per la somma di L. 108.544.263, (differenza tra la somma di L. 340.000.000, dovuta come da

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